Le sez. Unite civili della Cassazione, con l’ordinanza 15 settembre 2026, n. 25318, individuano il giudice competente (quello fornito di giurisdizione) in presenza di un affidamento incolpevole del privato, a fronte di un comportamento “omissivo” della PA in sede di gara d’appalto (stipulazione del contratto), rimarcando l’estensione della lesione (dell’affidamento)[1] non solo nell’ambito del Codice dei contratti pubblici, ma più in generale anche di fronte alla richiesta di un provvedimento ampliativo, dove i principi di buona fede e collaborazione, ex comma 2 bis, dell’art. 1 della legge n. 241/1990, governano l’azione amministrativa (e la condotta) in ogni ambito ove viene esercitata la funzione (potere) pubblico (rappresenta un criterio generale di esercizio dell’attività amministrativa discrezionale)[2], quale proiezione nel rapporto amministrativo di doveri sanciti dall’art. 2 Cost. (noto collegamento con l’art. 28 Cost.).
Continua a leggere




