Il T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, sez. II, sentenza n.169/2013 dispone che “in base all’art. 43 del T.U.E.L. il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni necessarie per valutare la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione comunale è riconosciuto a favore dei consiglieri comunali in funzione del proprio mandato elettivo.
Si tratta evidentemente di un diritto che trova il suo presupposto non nella generale previsione di cui agli art. 22 e ss della L. n. 241/1990 relativa all’accesso del privato ai documenti amministrativi, ma nella specifico potere di verifica e di sindacato che spetta ai componenti del Consiglio Comunale in forza della disciplina generale sugli enti locali e delle disposizioni dei singoli statuti.
Appare pertanto legittima in linea di principio la richiesta di un consigliere comunale volta alla conoscenza degli atti e della documentazione, concernenti una determinata attività di una società partecipata in forma minoritaria (-20%) al fine di tutelare, in via generale, i diritti derivanti dalla propria posizione di consigliere comunale e più in particolare di consentire la piena conoscenza di elementi e di informazioni utili all’espletamento del mandato.
Quanto al contenuto della richiesta essa va però limitata al rendiconto delle entrate e delle uscite connesse allo specifico progetto e cioè in sostanza al libro giornale dell’impresa per la parte attinente le operazioni compiute in tale settore di attività e quindi va respinta per ciò che riguarda tutte le fatture emesse, stante l’estrema genericità di tale formulazione.
In conclusione il ricorso va parzialmente accolto e per l’effetto va dichiarato il diritto del ricorrente all’esibizione della documentazione suindicata in copia cartacea oppure nelle altre diverse forme da concordare tra le parti”.