Accesso partecipativo e trasparenza
La partecipazione procedimentale si esprime compiutamente con:
1. l’accesso infraprocedimentale, presentazione di osservazioni e/o memorie ;
2. l’accesso informativo, quale presa visione dei documenti ed estrazione copia.
Oltre a questo primo inquadramento, il diritto di accesso si estende alla conoscenza dell’attività dell’organizzazione pubblica e si caratterizza per assolvere una funzione sociale importante, oltre ad essere una misura specifica di prevenzione della corruzione (inserita nella legge n. 190/202).
L’accesso agli atti deve essere anche inteso quale accesso direttamente funzionale alla “trasparenza amministrativa”, in grado di concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione; esso (l’accesso agli atti) è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino, quale livello essenziale delle prestazioni (LEP) da assicurare su tutto il territorio dello Stato .
Si tratta della c.d. trasparenza dinamica (accountability – total disclosure) che approda a considerare il diritto d’accesso agli atti amministrativi ben oltre alla tutela degli interessi individuali (di ampiezza tale da incontrare solo il limite della giuridicità), ma si collega ad una riforma di fondo dell’Amministrazione pubblica, ispirata ai principi di democrazia partecipativa, della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, per costituire un “principio generale”, che s’inserisce a livello comunitario nel più generale diritto all’informazione dei cittadini rispetto “all’organizzazione e all’attività amministrativa”, quale strumento di prevenzione e contrasto sociale ad abusi e soverchierie degli apparati pubblici latamente intesi, assumendo una funzione di controllo diretto degli atti prodotti, totalmente slegata dall’interesse diretto del singolo (misura di contrasto e prevenzione della corruzione).
L’accesso civico è il paradigma di questa nuova cultura dell’accesso agli atti, definita nel d.lgs. n. 33/2013, involge l’organizzazione e l’attività della P.A. nella sua molteplicità, e non necessità dei presupposti soggettivi richiesti per l’accesso al singolo provvedimento amministrativo incidente la sfera giuridica del destinatario, ma esprime un’esigenza conoscitiva che viene indicata direttamente dal legislatore: gli atti da pubblicare, ai sensi della citata normativa, sono accessibili da chiunque proprio perché ineriscono il modo di essere degli apparati pubblici sotto il profilo dell’utilizzo delle proprie risorse e della concreta attività, indistinta rispetto al provvedimento del singolo.
Le nuove disposizioni (quelle del d.lgs. n. 33/2013) in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, disciplinano situazioni non ampliative né sovrapponibili a quelle che consentono l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; con il citato d.lgs. n. 33/2013, infatti, si intende procedere al riordino della disciplina, intesa ad assicurare a tutti i cittadini la più ampia accessibilità alle informazioni, concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni: l’accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990 è riferito, invece, al “diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi”, intendendosi per “interessati” tutti i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso in funzione di tale interesse, la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata.
Il diritto di accesso del d.lgs. n. 33/2013, avente pure dichiarate finalità di contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, impone la pubblicazione di una serie di documenti nei siti istituzionali delle medesime, con diritto di chiunque di accedere a tali siti “direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione” e solo in caso di omessa pubblicazione può essere esercitato il cosiddetto “accesso civico” , consistente in una richiesta – che non deve essere motivata – di effettuare tale attività conoscitiva, con possibilità, in caso di omesso adempimento all’obbligo in questione, di ricorrere al giudice amministrativo, secondo le disposizioni contenute nel codice del processo amministrativo, acclarando un finalità diversa rispetto al diritto di accesso dell’articolo 22 della legge n. 241/1990.
L’accesso ai documenti amministrativi, disciplinato in generale dalla legge n. 241/1990, non si correla alla violazione del generale dovere di pubblicità dell’attività amministrativa, declinato secondo i parametri appena richiamati, ma è riferito al diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi, quest’ultimo a fronte della dimostrazione attuale di un interesse qualificato e proprio in funzione di tale interesse la domanda di accesso deve essere motivata.
(estratto, L’ufficio tecnico, 2015, n.6)