Il nuovo Piano nazionale Anticorruzione 2016, si allinea in sede di approfondimento con i precedenti Piani (PNA), individuando:
– una prima “Parte Generale”, dove vengono selezionate le modalità di stesura dei Piani (PTPC);
– una “Parte speciale” di approfondimento su specifiche materie che coinvolgono diversi soggetti e amministrazioni (“Piccoli Comuni, Città Metropolitane, Ordini e Collegi Professionali, Istituzioni Scolastiche, Tutela e valorizzazione dei Beni Culturali, Governo del Territorio, Sanità”).
Lo scopo degli aggiornamenti è quello di consolidare un sistema di miglioramento continuo, inducendo un cambiamento nell’affrontare i processi decisionali e il comportamento amministrativo (ex d.p.r. n. 62/2013), allargando la trasparenza in tutti i settori dell’organizzazione e dell’attività pubblica (ex d.lgs. n. 33/2013), con processi sempre più ampi di partecipazione e consultazione pubblica, ancorando gli obiettivi dei “Piani” agli obiettivi di programmazione degli enti (ad es., Documento Unico di Programmazione, Piano triennale degli investimenti, Piano esecutivo di gestione, Piano dei controlli interni), oltre alla produttività individuale di risultato (Piano delle performance).
In dipendenza di ciò, la “Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome”, nelle riunione del 9 giugno 2016, ha approvato un documento di osservazioni, evidenziando la necessità di attuare gli adempimenti previsti dalla normativa anticorruzione in maniera graduale, considerati gli impatti che essi hanno prodotto e produrranno all’interno delle P.A, e la loro forte valenza di innovazione organizzativa, auspicando che altrettanto “graduale” possa essere l’applicazione, da parte dell’Autorità, dei propri poteri di vigilanza e sanzionatori, soprattutto laddove sia riscontrato il concreto impegno degli Enti nell’attuazione della disciplina.
Inoltre, è stato osservato dalla Conferenza Unificata che, i controlli possono essere considerati in una prospettiva coordinata con la prevenzione della corruzione e, in questa ottica, invita l’ANAC ad elaborare “linee guida” sulle modalità di integrazione dei sistemi di gestione del rischio con il sistema dei controlli interni, sulle metodologie per l’organizzazione dei controlli e sul coordinamento fra di essi: maggiore responsabilizzazione dovrebbero avere le amministrazioni nell’assumere, nei proprio PTPC, i controlli, come uno strumento strategico di primaria importanza da attuare attraverso un campionamento oculato e tecnicamente robusto, per tutte le misure dei Piani ed in particolare nelle aree valutate a maggior rischio di corruzione.
La parte generale riprende e amplia i contenuti indispensabili (obbligatori quali: analisi del contesto interno ed esterno, coinvolgimento della struttura e dei cd. stakeholder o portatori di interesse, mappatura dei processi, valutazione del rischio, trattamento del rischio, qualità della programmazione delle misure, coordinamento con gli atti interni e il “Piano della performance”, monitoraggio) per stendere un Piano (PTPC) aderente all’organizzazione della singola amministrazione, segnando (alla luce delle esperienze e consultazioni) il carattere innovativo e integrativo delle attività di indirizzo dell’ANAC, nel rispetto dell’autonomia (anche costituzionalmente garantita) che ogni ente possiede.
L’ANAC, ai fini dell’attuazione del PNA, è dotata di poteri di vigilanza sulla qualità di Piani adottati, che possono comportare l’emissione di raccomandazioni (ovvero, nei casi più gravi l’esercizio del potere di ordine) alle amministrazioni perché svolgano le attività previste dal Piano medesimo, compresi poteri di sanzione nei casi di mancata adozione dei PTPC (o di carenza talmente grave da equivalere alla non adozione).
La Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 che ha approvato definitivamente il “Piano Nazionale Anticorruzione 2016” (il primo predisposto e adottato dall’ANAC), si compone pertanto di una prima “parte generale”, ripartita in sette paragrafi (con più sezioni) che per un verso, orienta il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) in fase di aggiornamento del PTPC, dall’altro verso, delinea e chiarisce la disciplina con indicazioni puntuali di misure da adottare, per costituire un valido strumento di supporto a tutti gli operatori che esercitano una funzione di interesse pubblico.
Si osserva subito che gli intenti perseguiti sono anche quelli di semplificazione delle attività, unificando in un solo strumento il PTPC e il “Programma triennale della trasparenza e dell’integrità” (PTTI), prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni: la trasparenza (ex d.lgs. n. 33/2013) sarà una sezione all’interno del piano e costituirà una misura generale, senza costituire una parte esterna al PTPC.
Le “misure” si dovranno distinguere in:
a. “oggettive”, che mirano, attraverso soluzioni organizzative, a ridurre ogni spazio possibile all’azione di interessi particolari volti all’improprio condizionamento delle decisioni pubbliche;
b. “soggettive”, che mirano a garantire l’imparzialità del singolo e l’assenza di conflitti di interessi, anche con l’attribuzione diversificate delle istruttorie e/o la stesura congiunta con altri responsabili (questo ove non sia possibile garantire la rotazione).
Il PNA 2016, è stato coordinamento con il PNA 2013, dando però un’impostazione diversa, sia nella parte generale che nella parte speciale con precisi approfondimenti, senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza (l’Aggiornamento 2015 al PNA), ferma – in ogni caso – l’impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel primo PNA 2013.
(estratto, in corso di pubblicazione, Il nuovo PNA 2016)