Con l’approvazione del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo settore) si è provveduto a rivedere la materia degli enti che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa (c.d. onlus e/o no profit), dando attuazione alla Legge 6 giugno 2016, n. 106, “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”.
La legge delega definisce immediatamente tra le finalità, al comma 1 dell’art. 1, il “Terzo settore” come «il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche».
Si comprende che questi soggetti privati svolgono un’attività di valenza primaria per la società e di valorizzazione della persona, assolvendo un ruolo di utilità generale che può necessariamente coincidere (e coincide) con l’interesse pubblico, in adesione e attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione.
La nuova disciplina si pone come obiettivo:
- riconoscere, favorire e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei princìpi di partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo;
- riconoscere e favorire l’iniziativa economica privata il cui svolgimento, può concorrere ad elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;
- assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l’autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il pieno conseguimento delle loro finalità e la tutela degli interessi coinvolti;
- semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica.
Il codice del Terzo settore, in adesione agli obiettivi della legge delega, valorizza l’associazionismo, l’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendo lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, favorendo l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali.
Questi meccanismi di integrità operano su due distinti profili, da una parte, con la possibilità di erogare contributi a sostegno delle iniziative svolte dai soggetti individuati dalla norma (i riferimenti sono disseminati nel testo, vedi ad. es. gli artt. 19, 33, 38 del codice), dall’altra parte, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, nonché il convenzionamento di servizi (ex artt. 55 e 56 del cit. codice.
In effetti, per ciò che interessa, l’art. 56 “Convenzioni” del D.Lgs. n. 117/2017, autorizza (per la precisione è una facoltà che rientra nell’esercizio del potere discrezionale, in considerazione del rilievo “possono”) le amministrazioni pubbliche (secondo l’inquadramento dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) ad individuare, se presenti nel mercato e a condizioni più favorevoli, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, con cui sottoscrivere convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale.
Il primo comma dell’art. 56, del codice del Terzo settore, abilita un favor verso queste organizzazioni, che non sono operatori economici ma che possono ugualmente svolgere servizi, purchè sia dimostrata la convenienza economica rispetto ad un eventuale operatore presente nel mercato.
Sembra di comprendere che l’affidamento a questi soggetti possa avvenire direttamente purchè sia dimostrato il risparmio economico rispetto ad una procedura concorsuale, anche se si deve osservare, con una visione rivolta alla trasparenza e alla concorrenza di derivazione comunitaria, che l’affidamento non possa prescindere da una valutazione complessiva della disciplina, ove le deroghe in materia di contratti pubblici, anche alla luce dell’ultimo periodo del comma 1 (aggiunto dalla Legge n. 190/2014) dell’art. 5 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, “Disciplina delle cooperative sociali”, dispone che ai fini dell’affidamento delle convenzioni, si deve svolgere una selezione volta ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed efficienza.
Ed in effetti il terzo comma, del citato articolo, espressamente impone che l’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale deve rispettare i principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime, rilevando una procedura selettiva che opera all’interno di questo settore.
I soggetti, per poter aspirare ad una valida partecipazione, devono:
- possedere dei requisiti di moralità professionale;
- dimostrare adeguata attitudine.
L’Amministrazione, nel selezionare i partecipanti, non possono prescindere da valutazioni complessive della proposta presentata in termini di effettività, ovvero di capacita di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione, ma soprattutto della struttura e dall’attività concretamente svolta, sotto una serie di profili cogenti:
- quello delle finalità perseguite;
- del numero degli aderenti;
- delle risorse a disposizione;
- della capacità tecnica e professionale;
- dell’esperienza maturata;
- dell’organizzazione;
- della formazione e aggiornamento dei volontari.
Le convezioni devono avere un contenuto obbligatorio definito dal legislatore.
(estratto, Rapporti convenzionali con i soggetti del Terzo settore con schema atto, I contratti dello Stato e degli Enti pubblici, 2018, n. 1)