Impossessamento abusivo di proprietà pubblica e dovere di provvedere
La classificazione di una strada come di proprietà pubblica necessità:
- il transito pubblico;
- necessariamente deve sussistere una manifestazione espressa della destinazione per la collettività;
- l’uso del bene deve assolvere una destinazione pubblica;
- un valido titolo di proprietà del suolo da parte della P.A.;
- (alternativamente al titolo di proprietà un diritto di servitù pubblica).
È noto che l’uso pubblico non è collegato al relativo dominio pubblico: può essere impresso anche ad una strada privata o “vicinale” soggetto a pubblico transito, ex art. 825 del codice civile, dove si postulano i “diritti demaniali su beni altrui”, quando «i diritti stessi sono costituiti per l’utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi».
Ne consegue che l’uso pubblico di un bene non implica necessariamente la coeva titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Ciò posto, la presenza di un ostacolo nella via pubblica, come ad es. una sbarra o un dissuasore girevole o un palo, impone il necessario obbligo di ripristino della transitabilità del tratto viario da parte della P.A.; obbligo di fare mediante apposito provvedimento intimativo:
- impedire un’abusiva condotta posta in essere dal privato;
- evitare un impedimento al deflusso viario.
Analizzando la questione il giudice di prime cure, interviene sul potere sanzionatorio del comune (ordinanza sindacale di demolizione dell’opera abusiva), rammentando che i provvedimenti di repressione degli abusi edilizi sono atti dovuti con carattere essenzialmente vincolato, ed, in quanto tali, essi non possono essere viziati da eccesso di potere, in particolare per sviamento, assolvendo una funzione di garanzia dell’uso pubblico.
(Estratto modulato, Impossessamento abusivo di proprietà pubblica e dovere di provvedere, La Gazzetta degli enti locali, 29 agosto 2018)