La presenza di un vincolo cimiteriale impedisce la realizzazione di nuove costruzioni, anche nel caso di demolizione e ricostruzione di un immobile nel medesimo sedime urbano (ma non nella sagoma preesistente).
È noto che il vincolo cimiteriale, d’indole conformativa, è sganciato dalle esigenze immediate della pianificazione urbanistica, nel senso che esso si impone di per sé, con efficacia diretta, indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici, i quali non sono idonei, proprio per la loro natura, ad incidere sulla sua esistenza o sui suoi limiti (Cons. Stato, sez. IV, 22 novembre 2013, n. 5544): la situazione di inedificabilità prodotta dal vincolo è suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell’art. 338, quinto comma TU Leggi sanitarie (Cons. Stato, Sez. VI, 15 ottobre 2018, n. 5911).
Il T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, con sentenza 6 dicembre 2018, n. 6996, interviene per dichiarare la piena legittimità del provvedimento dello Sportello Unico relativo a un diniego di permesso di costruire per un immobile sito in un’area soggetta a vincolo cimiteriale, stante l’esistenza di un divieto di nuove costruzioni attorno ai cimiteri, per un raggio di metri 200 dal perimetro.
La ricorrente a fondamento del ricorso sostiene:
- l’inapplicabilità del vincolo della fascia di rispetto delle zone cimiteriali in quanto il manufatto oggetto dell’istanza è risalente agli anni trenta, quindi prima delle modifiche del vincolo apportate dall’art. 28 della Legge n. 166/2002 (verosimilmente precedente al R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934, impositivo del vincolo previsto dall’art. 338);
- violazione dell’art. 338 TU leggi sanitarie, come modificato dal cit. art. 28, ove si prevede, all’interno della zona di rispetto, interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso.
Il Collegio nel respingere il ricorso chiarisce, da subito, che il vincolo cimiteriale, sia un vincolo di natura assoluta e che esso si imponga, in quanto limite legale, al momento di ogni valutazione di rilascio di titoli edilizi, in relazione alle sue finalità di tutela di preminenti esigenze igienico-sanitarie, a salvaguardia della sacralità dei luoghi di sepoltura, conservazione di adeguata area di espansione della cinta cimiteriale.
Ne consegue, in linea logica, che la sussistenza del vincolo va valutata – in ogni caso – al momento del rilascio del titolo edilizio, e questo a prescindere dall’epoca di realizzazione del manufatto.
Il vincolo cimiteriale non consente in alcun modo l’allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili con il vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che la fascia di rispetto intende tutelare, quali:
- le esigenze di natura igienico sanitaria;
- la salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all’inumazione e alla sepoltura;
- il mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 2 luglio 2018, n. 4351 e n. 5036 del 2013; Cass., sez. I, 20 dicembre 2016. n. 26326; Cons. Stato, sez. IV, 13 dicembre 2017, n. 5873 e sez. VI, 9 marzo 2016, n. 949).
Va, inoltre, rammentato che non sussiste una disparità di trattamento rispetto ad un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di costruire per la esistenza dell’area di rispetto cimiteriale, nel caso in cui la P.A. abbia rilasciato, in anni passati, in favore di altri privati richiedenti, titoli edilizi che hanno consentito di edificare nell’ambito della fascia di rispetto cimiteriale, atteso che un comportamento illegittimo eventualmente tenuto dalla P.A. nei confronti di altri soggetti non può in alcun modo costituire utile paradigma ai fini della configurabilità della predetta figura sintomatica di eccesso di potere (C.G.A., sez. giurisdizionale, 5 gennaio 2011, n. 2).
Il vincolo cimiteriale limita, pertanto, gli interventi edificatori con una interpretazione restrittiva della norma che non può essere estensibile a fattispecie non codificata.