La sez. III quater Roma del TAR Lazio, con la sentenza 15 gennaio 2022, n. 419 (estensore Vitanza) accoglie il ricorso di alcuni medici di medicina generale e specialisti contro la Circolare del Ministero della Salute recante «Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2» aggiornata al 26 aprile 2021, nella parte in cui, nei primi giorni di malattia da Sars-Cov-2, prevede unicamente una “vigilante attesa” e somministrazione di fans e paracetamolo e nella parte in cui pone indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da Covid: la circolare non rispetta l’autonomia e la funzione propria del medico.
Una ferita e un richiamo diretto all’art. 3, Doveri generali e competenze del medico, del Codice di Deontologia Medica dove, dopo aver enunciato i doveri del medico, quali «la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza discriminazione alcuna, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera», postula che «il medico esercita attività basate sulle competenze, specifiche ed esclusive … La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi è una diretta, esclusiva e non delegabile competenza del medico e impegna la sua autonomia e responsabilità».
Ojalà, ridiamo dignità alla professione medica, ridiamo spazio alla scienza e alla libertà di cure: a quella relazione a cui ogni persona ha diritto, e che rientra nel diritto «di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi», ai sensi del comma 3 dell’art. 1 della legge n. 219/2017, Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.
Sorprende e crea forte contrasto con questo richiamo prima etico e poi (tutela e cura) di vita la norma dell’art. 1, Estensione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, del DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1, Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, dove viene previsto «Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (8 gennaio 2022) e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, di cui all’articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età», alterando ogni regola di libertà, che trova conforto diretto nella Costituzione Italiana e nei Trattati internazionali.
È noto, altresì (il paragone è forte ma necessario), che la violazione dei limiti imposti dal rispetto della persona – la dignità umana – è equiparata, ai sensi dell’art. 5 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla tortura, fosse solo per l’adozione di misure che vanno contro il libero consenso, anche solo riferito alle proprie convinzioni (o timori), imponendo ex lege limitazioni alle regole di convivenza civile basate sull’età, in violazione con il procedimento di formazione delle leggi e del principio di uguaglianza (ex art. 3 Cost.).
La sentenza, in termini diversi, offre più di qualche interpretazione: una cura alla Covid-19 è possibile, specie dai primi momenti del contagio, evitando l’ospedalizzazione, consentendo ai medici di medicina generale dell’assistito di svolgere il proprio lavoro in scienza e coscienza, guarendo i malati senza attendere silenti gli eventi avversi e il ricovero.
Si potrebbe anche pensare ad una certa logicità e banalità di base: curare con la cura possibile e presente piuttosto che vietare l’evitabile, tralasciando gli effetti di tale astensione che saranno sicuramente oggetto di ampie valutazioni sotto profili non sanitari (per le connesse responsabilità da parte di chi è al vertice del sistema).
Il giudice di prime cure censura in toto la circolare e le indicazioni, mettendo in disparte la validità giuridica delle prescrizioni, ribadendo che «è onere imprescindibile di ogni sanitario di agire secondo scienza e coscienza, assumendosi la responsabilità circa l’esito della terapia prescritta quale conseguenza della professionalità e del titolo specialistico acquisito».
Un evidente monito sulla distinzione tra Politica e Amministrazione, dove sotto il profilo sanitario ciò che è richiesto è la professionalità estesa piuttosto che l’adesione a teorie che non trovano alcun fondamento nella scienza ma assumono i connotati di un pensiero unico, di una professione quasi di fede laica: una credenza priva di valore terapeutico (che probabilmente poteva evitare tanti ricoveri, pressioni sulle strutture ospedaliere, e le conseguenze note).
Qualcuno sarà chiamato a giudizio, ossia a rispondere di tanta capacità d’agire o forse l’emergenza giustifica una tale ingerenza sulla vita non di ognuno ma di un’intera Nazione (vedremo?).
Generalmente nel mondo che noi conosciamo, specie in quello lavorativo, più una persona ricopre un ruolo importante e di vertice, più assume responsabilità, più deve rispondere delle sue azioni e degli effetti prodotti, con la conseguente rimozione dall’incarico a fronte di gravi negligenze o errori, soprattutto quando sono conosciuti gli effetti (ed erano noti): in ambito politico la questione (tuttavia) è alquanto controversa a scapito della credibilità e dell’immagine pubblica, ossia la fiducia riposta verso le istituzioni.
In questo senso, vanno (o potrebbero essere) lette le ulteriori statuizioni quando si afferma che «La prescrizione dell’AIFA, come mutuata dal Ministero della Salute, contrasta, pertanto, con la richiesta professionalità del medico e con la sua deontologia professione, imponendo, anzi impedendo l’utilizzo di terapie da questi ultimi eventualmente ritenute idonee ed efficaci al contrasto con la malattia COVI 19 come avviene per ogni attività terapeutica».
Una costatazione di scienza.
Questo rilievo avrà sicuramente degli effetti diretti sulle politiche sanitarie emergenziali, dove le scelte appaiono sempre più legate alle emozioni o alle sensazioni piuttosto che su dati sanitari certi, dove l’emergenza viene affrontata ad horas, dove i decreti – legge vengono usati come strumento ordinario per legiferare senza alcun parametro giuridico di riferimento, ma con effetti destabilizzanti sull’intero sistema ordinamentale, mettendo in discussione i ruoli istituzionali degli organi costituzionali e del loro bilanciamento, nonché gli stessi effetti sull’emergenza continua.
A rafforzare l’illegittimità della circolare e delle sue prescrizioni il rimando nel merito ad un precedente[1] ove in analoga vicenda giudiziaria (la censura afferente alla sola determinazione dell’AIFA) il giudice di appello sentenzia che «la nota AIFA non pregiudica l’autonomia dei medici nella prescrizione, in scienza e coscienza, della terapia ritenuta più opportuna, laddove la sua sospensione fino alla definizione del giudizio di merito determina al contrario il venir meno di linee guida, fondate su evidenze scientifiche documentate in giudizio, tali da fornire un ausilio (ancorché non vincolante) a tale spazio di autonomia prescrittiva, comunque garantito».
La politica non può dettare gli ordini alla scienza e sostituirsi in un’attività in cui il legame tra paziente e medico è fondato sulla reciproca “fiducia”, sul consenso informato libero «nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico» (ex comma 2 dell’art. 1, Consenso informato, della legge n. 219/2017), non potendo imporre per decreto trattamenti sanitari tout court in evidente dispregio di queste relazioni di cura e di fiducia, a prescindere dalla condizione di salute del singolo, soprattutto a fronte di terapie presenti ed efficaci (ed i recenti casi di pazienti curati con terapie monoclonali e ai domiciliari è noto), e a distanza ormai di due anni dall’emergenza.
Chiude la sentenza evidenziando che «il contenuto della nota ministeriale, imponendo ai medici puntuali e vincolanti scelte terapeutiche, si pone in contrasto con l’attività professionale così come demandata al medico nei termini indicata dalla scienza e dalla deontologia professionale».
La sentenza si commenta da sola, esige il ritorno alla normalità, ad una diversa forma di aggressione del virus non solo mediante i vaccini sperimentali: ormai sono evidenti i limiti di questi trattamenti (non limitano i contagi e la diffusione).
È richiesta una maggiore cautela nei trattamenti sanitari obbligatori con farmaci sperimentali per fasce d’età, vi è la necessità inderogabile di una riflessione sull’emergenza e sul confinamento (alias discriminazione) da green pass, sull’esigenze di cure immediate possibili e presenti (come il pronunciamento certifica), eliminando quelle ingiustificate sospensioni di libertà, di lavoratori (dis)occupati in ambiti strategici e vitali per la nostra Patria, intesa nella sua più genuina rappresentazione (amor pàtrio).
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sez. giur., con ordinanza n. 38 del 17 gennaio 2022, ha aperto un’ulteriore istruttoria a seguito del ricorso di un soggetto che non intende «potersi sottoporre all’inoculazione del vaccino sia per la natura sperimentale dello stesso, sia perché in passato ha contratto il virus Sars-CoV-2 ed è guarito, per cui ritiene di godere di memoria anticorpale e di immunità naturale perenne, e d’altra parte, ove si sottoponesse all’inoculazione, rischierebbe di morire per A.D.E. (acronimo per Antibody Dependent Enhancement), fenomeno (dettagliatamente descritto nella consulenza tecnica di parte prodotto dal ricorrente) di grave reazione del sistema immunitario, che ha condotto ad un decesso nel Comune …, secondo le risultanze delle indagini penali».
I giudici di appello, dopo i richiami agli orientamenti costituzionali (vedi, ad es., Corte Cost., 2 giugno 1990, n. 307, sui requisiti per imporre un obbligo vaccinale) concludono con la seguente considerazione: «deve ritenersi essenziale, per un verso, che il cittadino riceva informazioni complete e corrette che siano facilmente e liberamente accessibili, e per altro verso che la sperimentazione, la raccolta e la valutazione dei dati (il più possibile ampi e completi) avvengano (o siano almeno validati) da parte di organismi indipendenti, in quanto l’affidamento della raccolta dei dati al produttore del vaccino presenta profili di evidente criticità (in tema di situazioni di conflitto di interessi in relazione ad attività svolta in favore di case farmaceutiche produttrici di vaccini)».
Inoltre, il Collegio ai fini della valutazione della non manifesta infondatezza della prospettata questione di costituzionalità, impone di accertare:
«1) le modalità di valutazione di rischi e benefici operata, a livello generale, nel piano vaccinale e, a livello individuale, da parte del medico vaccinatore, anche sulla basa dell’anamnesi pre-vaccinale; se vengano consigliati all’utenza test pre-vaccinali, anche di carattere genetico (considerato che il corredo genetico individuale può influire sulla risposta immunitaria indotta dalla somministrazione del vaccino); chiarimenti sugli studi ed evidenze scientifiche (anche eventualmente emerse nel corso della campagna vaccinale) sulla base dei quali venga disposta la vaccinazione a soggetti già contagiati dal virus;
2) le modalità di raccolta del consenso informato;
3) l’articolazione del sistema di monitoraggio, che dovrebbe consentire alle istituzioni sanitarie nazionali, in casi di pericolo per la salute pubblica a causa di effetti avversi, la sospensione dell’applicazione dell’obbligo vaccinale; chiarimenti sui dati relativi ai rischi ed eventi avversi raccolti nel corso dell’attuale campagna di somministrazione e sulla elaborazione statistica degli stessi (in particolare, quali criteri siano stati fissati, e ad opera di quali soggetti/istituzioni, per raccogliere i dati su efficacia dei vaccini ed eventi avversi; chiarimenti circa i criteri di raccolta ed elaborazione dei dati e la dimensione territoriale, se nazionale o sovranazionale; chi sono i soggetti ai quali confluiscano i dati e modalità di studio), e sui dati relativi alla efficacia dei vaccini in relazione alle nuove varianti del virus.
4) articolazione della sorveglianza post-vaccinale e sulle reazioni avverse ai vaccini, avuto riguardo alle due forme di sorveglianza attiva (con somministrazione di appositi questionari per valutare il risultato della vaccinazione) e passiva (segnalazioni spontanee, ossia effettuate autonomamente dal medico che sospetti reazioni avverse)».
L’intero panorama dei precetti e delle limitazioni, disposti con una sistematicità di decreti – legge, la poca attendibilità dei dati e della mancata trasparenza sui contratti di fornitura del siero sperimentale, aumentano il clima di esasperazione e di smarrimento: gli interventi dei giudici confermano il fondamento di tutte queste perplessità ed errori di stima.
Si tratta sempre di salute pubblica, anche se la tradizionale “influenza” stagionale è scomparsa sostituita dalle varianti “greche” (e dalle sue innumerevoli lettere), sarebbe richiesta maggiore cautela: il c.d. buon senso.
All’inizio della pandemia i guariti dal virus (senza tampone) o asintomatici circolavano ed erano considerati soggetti (già) immunizzati, la libertà di movimento era “maggiore”, non esisteva la carta verde; dopo l’ingresso di questo “lasciapassare” sono aumentati esponenzialmente i contagi e anche se immunizzati è aumentata la segregazione entro le mura domestiche.
Migliaia di persone positive senza sintomi racchiuse e persone sane costrette ad accertare la loro salute (con il tampone): una situazione veramente paradossale, intollerante, per non dire drammatica, senza considerare gli effetti sull’economia e sulla psiche, specie dei minori.
Ma tutto questo “green” ci ridarà la speranza? O forse era meglio la speranza di mantenere la nostra libertà!
Assistiamo ad imposizioni che non risolvono l’emergenza ma si avviano ad aumentare uno stato di confusione totale, alimentando (così facendo) le discriminazioni verso una parte della popolazione, alla quale inopinatamente sono state attribuite colpe non vere (i dati del contagio non risparmiano i vaccinati).
All’estero il clima è diverso: e i divieti vietati.
La situazione dovrebbe (deve) essere rivista senza posizioni precostituite, con diversificati strumenti di cura, senza confinamenti, analizzando i dati sanitari, incentivando le cure domiciliari, evitando la produzione di norme abnormi, trovando l’effettivo rimedio: una normalità mentale compromessa.
Nota di aggiornamento:
Con decreto della III sez. del Cons. St., del 19 gennaio 2022, n. 207, è stata sospesa l’esecutività della sentenza che ha annullato la circolare del Ministero della salute sulla gestione domiciliare dei malati di Covid-19 fino alla discussione collegiale (fissata il 3 febbraio 2022), con le seguenti motivazioni: «che il documento contiene, spesso con testuali affermazioni, “raccomandazioni” e non “prescrizioni”, cioè indica comportamenti che secondo la vasta letteratura scientifica ivi allegata in bibliografia, sembrano rappresentare le migliori pratiche, pur con l’ammissione della continua evoluzione in atto; che di conseguenza non emerge alcun vincolo circa l’esercizio del diritto-dovere del MMG di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore, laddove i dati contenuti nella circolare sono semmai parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello anche internazionale; che, dunque, la sospensione della circolare, lungi da far “riappropriare” i MMG della loro funzione e delle loro inattaccabili e inattaccate prerogative di scelta terapeutica (che l’atto non intacca) determinerebbe semmai il venir meno di un documento riassuntivo delle “migliori pratiche” che scienza ed esperienza, in costante evoluzione, hanno sinora individuato, e che i MMG ben potranno, nello spirito costruttivo della circolazione e diffusione delle informazioni scientifico-mediche, considerare come raccomandabili, salvo scelte che motivatamente, appunto in scienza e coscienza, vogliano effettuare, sotto la propria responsabilità (come è la regola), in casi in cui la raccomandazione non sia ritenuta la via ottimale per la cura del paziente».
Che dire, la musica continua (era prevedibile la proposta del Ministero della Salute che si appella al giudice di seconde cure).
Si vuole insistere sulla bontà degli atti posti, delle buone raccomandazioni che sul lato pratico hanno portato ciò che tutti hanno potuto comprendere e non dimenticare (e non va dimenticato).
Si vuole porre una differenziazione dirimente tra “raccomandazioni” e “prescrizioni”, ed è tutta qui la questione… di “forma”… vedremo il merito e la sostanza.
In ogni caso, ciò che è stato scritto rimane, e coloro che sanno leggere hanno letto e compreso nel simbolismo su base socratica “conosci te stesso”, affidato al sapere umano “io sono appassionato a imparare: ma la campagna e gli alberi non sono disposti ad insegnarmi alcunché, mentre imparo dagli uomini della città” (Platone, Fedro, 230 c-d).
[1] Cfr. Cons. Stato, sez. III, ordinanza 23 aprile 2021, n. 2221.