L’art. 54 del d.lgs. n. 274/2000, consente al giudice di pace, su richiesta dell’imputato, di poter applicare la sanzione penale sostitutiva con il lavoro di pubblica utilità (LPU), consentendo una modalità diversa di scontare la pena, con riflessi diretti dell’Amministrazione pubblica (ovvero, presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o gli enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato) la quale può utilizzare i soggetti autorizzati per alcune attività di proprio interesse.
In effetti, ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro.
La disciplina prevede che la prestazione non retribuita:
- non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi;
- non può essere svolta non più di sei ore di lavoro settimanale (salvo espressa deroga), con una durata giornaliera della prestazione comunque non oltre le otto ore;
- le modalità e tempi non devono pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del richiedente (condannato), nonché non può svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona;
- venga svolta nell’ambito della provincia in cui risiede il condannato.
Sotto il profilo operativo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità vengono determinate dal Ministro della giustizia con decreto, d’intesa con la Conferenza unificata, e a seguito della sottoscrizione di una convenzione con il soggetto aderente.
Il DM stabilisce:
- DA UNA PARTE (art. 1) le ATTIVITÀ AMMISSIBILI rivolte, oltre alle prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato, le prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche, le prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali, le prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia (a chiusura, anche le altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato).
- DALL’ALTRA PARTE (art. 2) lo STRUMENTO DEL CONVENZIONAMENTO, da stipulare con il Ministero della giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del tribunale, dove viene definita l’attività, vengono individuati i soggetti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni (individuazione di un referente), le modalità di copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, gli oneri posti a carico delle amministrazioni (delle organizzazioni o degli enti interessati), definiti i criteri che assicurano il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati (compresi i dispositivi di protezione individuale), la redazione di una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto.
(ESTRATTO, Convenzione lavori di pubblica utilità con schema, I contratti dello Stato e degli Enti pubblici, 2022, n. 1)