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Articolo Pubblicato il 15 Novembre, 2022

Abuso edilizio accertato dai Carabinieri

Abuso edilizio accertato dai Carabinieri

La sez. I Latina del TAR Lazio, con la sentenza 10 novembre 2022 n. 869, interviene per dichiarare la piena legittimità di un accertamento operato dai Carabinieri sulla violazione della disciplina urbanistica/edilizia.

Le segnalazioni

Pare giusto riferire, in generale, che una segnalazione o un esposto (anche anonimo se fondato)[1], non ha natura necessaria, bensì meramente sollecitatoria, rispetto ad una funzione amministrativa già in capo alla PA e che la stessa deve comunque generalmente esercitare, indipendentemente da segnalazioni private, in attuazione del canone di buon andamento dell’attività amministrativa (ex art. 97 Cost.), specie in settori sensibili, quali quelli in ambito ambientale e/o edilizio[2].

Di conseguenza, una segnalazione da parte di un organo che per legge è a questo deputato (ossia, alla vigilanza) da sicuramente avvio ad un procedimento sanzionatorio, o quanto meno di controllo.

Fatti

L’Amministrazione provvedeva con un’ordinanza di demolizione di opere abusivamente realizzate senza il titolo edilizio.

Il privato impugna l’ordinanza, lamentando la sua illegittimità dovuta ad un accertamento effettuato dai Carabinieri (e un vizio di mancata comunicazione di avvio del procedimento).

Merito

Il ricorso viene ritenuto infondato con le seguenti motivazioni:

  • la mancata comunicazione di avvio del procedimento, ex 7 e 8 della legge n. 241/90, non opera alcun effetto invalidante sul provvedimento adottato, in quanto in presenza dell’accertamento dell’abuso, il vizio dedotto di natura procedimentale è inidoneo, secondo quanto previsto dall’art. 21 octies, comma 2 della legge n. 241/90, a comportare l’annullamento del provvedimento impugnato in ragione della correttezza sostanziale dello stesso;
  • il provvedimento non può ritenersi viziato in quanto l’ordinanza di demolizione, pur non essendo stata preceduta dall’accertamento dell’abuso effettuato dal competente ufficio comunale, è stata redatta per la parte motivazionale e istruttoria, ex 3 della legge n. 241/1990, da una relazione trasmessa dai Carabinieri, nella quale viene riportata l’attività abusiva, consistente in un locale in muratura privo del titolo abilitativo;
  • ne consegue che nessuna norma preclude al competente ufficio comunale, ai fini della contestazione dell’abuso, di utilizzare le risultanze degli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria e trasfusi, come nella fattispecie, in atti pubblici facenti fede fino a querela di falso in ordine alle circostanze ivi indicate.

Il pregio della sentenza è quello di aver riaffermato che in assenza di un titolo edilizio necessario per la realizzazione di un intervento (permesso di costruire e non di una DIA “semplice”) non sia possibile invocare alcuna sanatoria, ovvero ritenere che l’applicazione della sanzione demolitoria sia invalida in presenza di un accertamento effettuato da altri soggetti abilitati, come gli organi di polizia giudiziaria (considerando che in presenza di una segnalazione circostanziata di abuso edilizio l’Amministrazione può comunque operare al riguardo se ritenuta fondata).

(pubblicato, lentepubblica.it, 14 novembre 2022)

[1] Cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II bis, 23 ottobre 2018, n. 10268, interviene rilevando lo spessore istruttorio di una segnalazione anonima, capace di dare impulso ad un’attività d’indagine con effetti diretti sul contenuto dei fatti esposti (abuso edilizio), seppure di ignota provenienza quando risulta circostanziata.

[2] TAR Veneto, sez. III, 20 marzo 2015, n. 321.