È noto che l’articolo 12, Provvedimenti attributivi di vantaggi economici, della legge n. 241 del 1990, consente la concessione di contributi di qualunque genere (non vi è limite di materia) a «persone ed enti pubblici e privati» a condizione che sia predeterminato (ex ante) e pubblicizzato (alias avviso pubblico o bando) da parte della PA erogatrice «nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti» (serve un regolamento interno) «dei criteri e delle modalità», avendo cura di riportare negli atti «l’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità», esigenza da una parte, di natura redazionale (c.d. forma), dall’altra, di natura istruttoria e motivazionale di accertamento della presenza dei presupposti (c.d. sostanza): una evidente sottolineatura sul vincolo di autodeterminazione della discrezionalità nella concretizzazione delle decisioni per ragioni di trasparenza del processo decisionale.
In breve, l’articolo 12 della legge 241, comprende tutti quegli atti amministrativi che provvedono ad attribuire un beneficio economico, in primis di natura pecuniaria o di altra consistenza valutabile economicamente, senza che questo comporti per il beneficiario (il destinatario) un dovere di restituzione e/o un’obbligazione di reintegrazione verso l’Amministrazione (manca il c.d. sinallagma)[1], ovvero deve intendersi riferita a qualunque attribuzione che migliora la situazione economica di cui il destinatario dispone senza che vi sia una controprestazione verso il concedente[2], in piena adesione con il principio di sussidiarietà orizzontale (ex ultimo comma dell’art. 118 Cost.)[3].
Tali soggetti, con riferimento al cit. ultimo art. 118 Cost. da ricomprendere gli enti del Terzo Settore, in quanto rappresentativi della “società solidale”, spesso costituiscono sul territorio comunale una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono sia dal tessuto sociale che culturale, e sono, quindi, in grado di mettere a disposizione dell’Ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un’importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della “società del bisogno”[4].
Dalle minime considerazioni che precedono, si può immediatamente sostenere che la norma è rivolta ad assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa (anche sotto il modello FOIA, ex artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013)[5], precetto che si atteggia a principio generale dell’ordinamento ed impone che l’attività dell’Amministrazione debba non solo essere preceduta da una adeguata pubblicizzazione dell’avvio del procedimento, ma debba rispondere a referenti di carattere assolutamente oggettivo, precedenti al singolo provvedimento[6], assolvendo, allo stesso tempo, un obiettivo coincidente con quello della PA erogatrice: il fine pubblico, che, in ambito locale, coincide con la cura degli interessi e lo sviluppo territoriale, ex comma 2 dell’art. 3 e 13 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)[7].
Se dunque è legittima l’erogazione di contributi in una chiave di promozione territoriale e di valorizzazione di principi di valore costituzionale, occorre garantire che l’attività concessoria sia adeguatamente procedimentalizzata, soggetta a precise regole di evidenza pubblica, disposta con atto finale che è un provvedimento autoritativo tipico (ossia, assunto in esito all’esercizio di un potere previsto dall’ordinamento) e come tale non possiede alcun margine di discrezionalità, se non nei limiti tecnici imposti dalla necessità di apprezzare adeguatamente elementi di fatto presupposti ed esposti alla fede pubblica nella relativa procedura di evidenza di competenza dell’organo gestionale (c.d. riserva di amministrazione), mentre l’organo politico ne determina il bisogno in sede di programmazione o di esternazione del quantum da destinare, con ogni preclusione nell’individuazione del singolo destinatario[8].
In definitiva, l’erogazione di contributi straordinari trova il suo corollario nel regolamento comunale o, in sua mancanza, da un atto generale, ove vengono prestabiliti i criteri e le modalità previste per il sostegno del tutto non programmato (che si distingue dalle erogazioni di contributi ordinari) per sopperire ad una situazione di emergenza (non prevedibile), dovuta all’aumento dei costi energetici[9].
Una giustificazione motivazionale, ex art. 3 della legge n. 241/1990, che consente alle associazioni culturali, ma anche a quei soggetti che operano nel c.d. no profit, di affrontare le spese per i rincari, evitando così la chiusura delle sedi in cui si svolgono le attività (ad. es. i musei locali di Storia Patria, curati da fondazioni e/o associazioni culturali) a beneficio, sia degli iscritti, ma soprattutto e in primis di quella “socialità/solidarietà estesa” che persegue un interesse coincidente con l’Amministrazione a beneficio non solo della Comunità e del suo territorio, ma anche meta di interesse turistico.
Da ultimo, è di rilievo rammentare che il destinatario del contributo pubblico vanta, nei confronti dell’Amministrazione concedente, una posizione soggettiva che, a seconda dei casi, può essere:
- DI INTERESSE LEGITTIMO, nella fase procedimentale antecedente alla concessione del contributo, dove la posizione soggettiva del potenziale destinatario del finanziamento assume la configurazione di interesse legittimo, la cui tutela, ai sensi dell’art. 103, comma 1, Cost., risulta attribuita in via esclusiva al Giudice amministrativo, con la puntualizzazione che la posizione giuridica di interesse legittimo persiste anche nella fase procedimentale successiva al provvedimento di concessione del contributo, nel caso in cui l’Ente pubblico concedente disponga l’annullamento dell’atto concessivo per l’accertata mancanza, ab origine, dei necessari requisiti da parte del beneficiario o per contrasto originario con l’interesse pubblico[10];
- DI DIRITTO SOGGETTIVO, qualora si tratti di controversie instaurate per ottenere gli importi già concessi, ovvero per contestare il potere dell’Amministrazione che ha revocato in tutto o in parte il disposto finanziamento per il venir meno degli originari requisiti posseduti dal destinatario del beneficio o per un preteso inadempimento degli obblighi imposti dalla legge o dall’atto di concessione del contributo, la giurisdizione appartiene al Giudice ordinario, in quanto nel beneficiario dell’incentivo economico si è già consolidato un vero e proprio diritto soggettivo a disporre del contributo[11].
MODULISTICA
Delibera di indirizzo politico e stanziamento di risorse
LA GIUNTA COMUNALE
IL SOTTOSCRITTO … NELLA SUA QUALITÀ DI …, ESSENDO STATE ESEGUITE DA PARTE DEGLI UFFICI COMPETENTI LE FORMALITÀ PREVISTE DAL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL), PRESENTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI E SOGGETTI NO PROFIT CHE SVOLGONO ATTIVITÀ SOCIO – CULTURALI. PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA. DIRETTIVE.
PREMESSO CHE:
– le iniziative culturali e sociali svolte dalle associazioni locali e dai soggetti del c.d. no profit rappresentano un arricchimento della proposta culturale cittadina, costituendo pertanto un valore aggiunto per la vita culturale, ricreativa ed aggregativa, con evidenti ritorni verso la Comunità locale ed espressione di un principio di sussidiarietà orizzontale, ex art. 108 Cost. e art. … dello Statuto comunale;
– il Comune appronta tutte le azioni necessarie per garantire il più ampio diritto di partecipazione dei cittadini e delle relative forme associative alla vita pubblica dell’Ente, rendendo ancor più efficienti le proprie funzioni, servizi e decisioni;
– l’aumento dei costi energetici impone di erogare prontamente un contributo straordinario per assicurare la funzionalità e la vitalità dei soggetti sopra richiamati, al fine di scongiurare una chiusura dei locali e degli ambienti in cui svolgono le attività di interesse generale.
RICHIAMATO:
– l’art. 8, Partecipazione popolare, del TUEL che favorisce l’iniziativa dei cittadini, organizzati in gruppi ed associazioni, per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale, culturale ed ambientale che siano rivolte all’intera collettività;
– il vigente Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di altri vantaggi economici, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. … del …, e le successive modifiche ed integrazioni, efficace.
ATTESO CHE:
– l’Amministrazione comunale intende sostenere le realtà locali che svolgono le attività sul proprio territorio;
– a seguito della attuale crisi energetica le associazioni e i soggetti no profit (c.d. Terzo Settore) hanno manifestato delle oggettive difficoltà per quanto attiene il pagamento delle spese delle utenze energetiche (luce e gas), aspetto posto all’evidenza nazionale con una serie di provvedimenti governativi (i c.d. decreti aiuti), mettendo a disposizione un importo economico di euro …;
– l’azione dell’Amministrazione prevede l’erogazione di contributi straordinari al fine di sostenere le attività in essere, scongiurando una chiusura dei locali e/o degli ambienti in cui operano, da assegnare a seguito di partecipazione ad avviso pubblico, a favore di associazioni ed enti no profit, che svolgono attività socio culturali aventi sede nel Comune di …, iscritte all’Albo comunale delle Associazioni.
– i requisiti per accedere ai contributi straordinari sono descritti nel cit. Regolamento, agli artt. … (oppure, in assenza di una specifica norma regolamentare, si rende necessario individuare dei criteri e requisiti, quali ad es.: a) avere sede ed attività nel Comune da almeno … anni con esclusione dei luoghi ed istituti di culto e proprie pertinenze; con esclusione delle Associazioni d’Arma e combattentistiche; b) avere la piena disponibilità, a qualunque titolo, di locali e/o ambienti ove viene svolta l’attività con esclusione di quelli di proprietà comunale ove l’avvenuto comodato è già oggetto di rimborso, ovvero di compartecipazione alle spese; sono altresì esclusi locali già conferiti in forza di convenzione con l’Ente; c) essere intestatari, in capo al soggetto beneficiario, di utenze (luce e gas) con riferimento a locali con superficie non inferiore a … metri quadri; d) svolgimento di un’attività di carattere sociale e culturale non avente finalità commerciale ovvero di natura lucrativa).
– il contributo sarà erogato previa presentazione delle ricevute dei maggiori, o di dichiarazioni, pagamenti sostenuti nell’anno 2022, rispetto all’anno 2021, relativamente alle utenze interessate (luce e gas) unitamente ad una stima dei costi aggiuntivi da affrontare nel corso dell’inverno 2022/2023 (oppure, di una dichiarazione sui maggiori costi riferiti al corrente anno rispetto alle annate precedenti, oggetto di verifica a campione).
CONSTATATO CHE il macroaggregato … cap. … “Contributi ad associazioni” presenta insufficiente capienza per cui si rende necessario procedere integrandone la disponibilità mediante prelievo di complessivi euro … dal Fondo di Riserva e dal Fondo di Riserva per cassa, ai sensi dell’art. 176 del d.lgs. n. 267/2000.
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. … del …, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024.
VISTO CHE sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL, il Responsabile dell’area …, per la regolarità tecnica e il Responsabile di Ragioneria per la regolarità contabile e copertura finanziaria, comprensiva della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge.
DELIBERA
- di stabilire, per le motivazioni in premessa espresse, che la valutazione delle domande di contributo avverranno previa predeterminazione dei criteri di valutazione, in ossequio ai principi di par condicio e trasparenza, in aderenza all’art. 12 della legge n. 241/1990, invitando il Dirigente/Responsabile … a predisporre apposito avviso/bando con l’indicazione dei criteri di valutazione delle istanze per l’anno 2022, con riferimento alla valutazione di cui all’art. … del Regolamento sulle erogazioni di contributi (citato nelle premesse), avendo cura di parametrarsi ai costi e alle superfici dei locali o ambienti in cui si svolge l’attività dei soggetti beneficiari.
- di stabilire che l’assegnazione di contributi avverrà a favore delle associazioni e soggetti no profit, che svolgono attività socio – culturali aventi sede nel Comune, iscritte all’Albo comunale delle Associazioni.
- di dare atto che l’importo messo a disposizione come contributo per le finalità in premessa evidenziate è pari ad euro …, fino ad un massimale di euro … per richiedente.
- di disporre il prelevamento della somma di euro … dal Fondo di riserva macroaggregato … – Cap. … e dal Fondo di Riserva di cassa macroaggregato … – Cap. …, come previsto dall’art. 176, del d.lgs. n. 267/2000.
- di destinare euro … ad incremento del macroaggregato …- capitolo … “Contributi ad associazioni” del Bilancio di Previsione 2022 – 2024, annualità 2022, che manca di sufficiente capienza;
- che i contributi saranno erogati previa presentazione delle ricevute dei maggiori o dichiarazioni pagamenti sostenuti nell’anno 2022, rispetto all’anno 2021, relativamente alle utenze interessate (luce e gas), unitamente ad una stima dei costi aggiuntivi da affrontare nel corso dell’inverno 2022/2023 (oppure, di una dichiarazione sui maggiori costi riferiti al corrente anno rispetto alle annate precedenti, oggetto di verifica a campione);
- di pubblicare la presente deliberazione all’Albo pretorio e per gli adempimenti di cui agli artt. 26 – 27 del d.lgs. 33/2013.
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l’urgenza del provvedimento al fine di procedere con la pubblicazione di apposito bando/avviso per l’erogazione dei contributi a sostegno delle associazioni e soggetti no profit per l’anno 2022;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge.
DELIBERA
- di dichiarare la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.
Atto gestionale
IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL …
DETERMINAZIONE N. … DEL … CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI E SOGGETTI NO PROFIT CHE SVOLGONO ATTIVITÀ SOCIO-CULTURALI. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO.
RICHIAMATO:
– il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l’attribuzione di altri vantaggi economici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. … del …, e le successive modifiche ed integrazioni, efficace;
– la deliberazione della Giunta Comunale n. … del …, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state approvate le linee di indirizzo per l’erogazione di contributi, al fine di sostenere le attività delle associazioni culturali e soggetti no profit, da assegnare a seguito di partecipazione a bando/avviso pubblico, aventi sede nel Comune, iscritte all’Albo comunale delle Associazioni.
CONSIDERATO che con la suddetta deliberazione è stato stabilito che la valutazione delle domande di contributo avverranno previa predeterminazione dei criteri di valutazione, in ossequio ai principi di par condicio e trasparenza, in aderenza all’art. 12 della legge n. 241/1990 e al principio di cui all’art. 118 Cost., invitando il Dirigente/Responsabile … a predeterminare i criteri di valutazione delle istanze per l’anno 2022, secondo il cit. Regolamento e le direttive della Giunta comunale, con riferimento alla valutazione … (indicare, ad es. della storicità dell’attività presente, ossia anno di costituzione, della superficie dei locali/ambienti usati, del numero degli iscritti o utenti coinvolti nell’anno 2022, dei benefici pubblici e collettivi derivanti dallo svolgimento delle attività, da eventuali contributi di altri soggetti).
RITENUTO di approvare l’avviso/bando (allegato A e B) dove sono trasfusi i criteri e le modalità per accedere ai contributi e di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per euro …
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. … del …, esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PIAO) per il triennio 2022-2023-2024.
VISTO l’art. 107, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce ai dirigenti/responsabili l’adozione di atti e provvedimenti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, ivi compresa la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, con autonomi poteri di spesa.
DETERMINA
- di approvare, tenuto conto di quanto in premessa espresso, i criteri e i parametri relativi per l’erogazione di contributi da assegnare a seguito di partecipazione ad avviso pubblico, a favore di associazioni culturali e soggetti no profit che svolgono attività socio culturali aventi sede nel Comune, iscritte all’Albo comunale delle associazioni, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/90;
- di approvare l’“Avviso pubblico per l’erogazione di contributi economici per il pagamento di utenze (luce e gas) da parte di associazioni culturali e soggetti no profit che svolgono attività socio culturali” (allegato A) unitamente alla domanda di partecipazione (allegato B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di stabilire che le istanze presentate nell’ambito del predetto Avviso saranno esaminate e valutate da una Commissione nominata successivamente alla scadenza, con apposito provvedimento;
- di impegnare la spesa di euro … al cap. … “Contributi a associazioni” del PEG 2022-2024, annualità 2022, dando atto che trattasi di spesa occasionale e che l’obbligazione viene in scadenza nell’anno 2022;
- di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio …, ai fini della pubblicazione all’Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e per i fini di cui agli art. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all’Albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni di questo Ente;
- di dichiarare, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con riguardo al presente provvedimento.
IL DIRIGENTE/RESPONSABILE …
F.to digitalmente
ALLEGATO A
COMUNE DI …
Provincia di …
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE (LUCE E GAS) DA PARTE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI E SOGGETTI NO PROFIT CHE SVOLGONO ATTIVITÀ SOCIO-CULTURALI NEL COMUNE DI …
IL DIRIGENTE/RESPONSABILE …
RICHIAMATO il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l’attribuzione di altri vantaggi economici, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. … del …, e le successive modifiche ed integrazioni.
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. … del …, e della determinazione n. … del …, atti efficaci.
ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ
L’Amministrazione Comunale intende erogare la concessione DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE (LUCE E GAS) DA PARTE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI E SOGGETTI NO PROFIT CHE SVOLGONO ATTIVITÀ SOCIO-CULTURALI NEL COMUNE DI …, a seguito della crisi energetica in atto.
I contributi economici con le finalità del pagamento di utenze (luce e gas) effettuate nell’anno 2022, per il sostegno economico rispetto alle maggiori spese che si prevedono di sostenere nel corso dell’inverno 2022/2023.
L’Amministrazione comunale ha stanziato complessivamente proprie risorse di bilancio per un importo complessivo pari ad euro …, con un massimale per contributo a richiedente di euro …
ART. 2 SOGGETTI BENEFICIARI
Possono accedere alla prevista contribuzione LE ASSOCIAZIONI CULTURALI E SOGGETTI NO PROFIT che svolgono attività socio culturale nel Comune di … da almeno … anni ed hanno sede e/o locali e/o ambienti sul territorio comunale con esclusione dei luoghi ed istituti di culto e proprie pertinenze (si possono inserire altri soggetti).
Non rientrano, inoltre, tra i soggetti beneficiari … (indicare, ad es. le Associazioni d’Arma e combattentistiche), o coloro che hanno già ricevuto contributi per le medesime finalità da parte di altri soggetti pubblici e/o privati.
L’attività svolta ed oggetto di sostegno deve aver luogo in locali e/o strutture e/o ambienti con utenze intestate al soggetto richiedente con esclusione di locali di proprietà comunale ove l’avvenuto comodato è già oggetto di rimborso ovvero di compartecipazione alle spese.
Sono, altresì, esclusi locali e/o ambienti già conferiti in forza di convenzione con l’ente.
L’importo massimo di ciascun contributo è pari ad euro …, riservandosi l’Ente l’eventuale proporzionale aumento del contributo in ragione dell’effettivo numero di richieste pervenute fino a concorrenza del fondo disponibile di cui all’art. 1.
L’Ente si riserva proporzionale riduzione in ragione del notevole numero di domande pervenute e della necessità di soddisfare il maggior numero di richiedenti.
I richiedenti possono fare solo una domanda.
ART. 3 REQUISITI RICHIESTI
I soggetti beneficiari, di cui all’art. 2, devono essere in possesso alla data di presentazione della domanda di contributo dei seguenti requisiti:
- sede ed (oppure e/o) attività nel Comune di … almeno … anni con esclusione dei luoghi ed istituti di culto e proprie pertinenze ed esseri iscritti al Registro delle Associazioni del Comune;
- non rientrano tra i soggetti beneficiari … (indicare);
- avere la piena disponibilità, a qualunque titolo, di locali e/o ambienti ove viene svolta l’attività sociale e culturale con esclusione di quelli di proprietà comunale ove l’avvenuto comodato è già oggetto di rimborso, ovvero di compartecipazione alle spese, ovvero locali già conferiti in forza di convenzione con l’Ente;
- essere intestatari, in capo al soggetto beneficiario, di utenze (luce e gas) con riferimento a locali con superficie non inferiore a … metri quadri.
- svolgimento di un’attività di carattere sociale e culturale non avente finalità commerciale, ovvero di natura lucrativa.
ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti richiedenti devono presentare domanda esclusivamente al protocollo del Comune di …, via …, n. …, dalle ore … alle ore …, dei giorni …, oppure ai seguenti indirizzi pec/e – email …, entro e non oltre le ore … del giorno …, utilizzando l’allegato modulo (ALLEGATO B).
Alla domanda vanno allegate:
- copia delle ricevute dei maggiori pagamenti sostenuti nell’anno 2022, rispetto all’anno 2021, relativamente alle utenze interessate (luce e gas) unitamente ad una stima dei costi aggiuntivi da affrontare nel corso dell’inverno 2022/2023;
- titolo di possesso dei locali o ambienti ove si svolge l’attività con puntuale indicazione della superficie utile oggetto di illuminazione e riscaldamento;
- documentazione probatoria attestante il numero di iscritti/utenti coinvolti nell’anno 2022;
La documentazione può essere sostituita da una dichiarazione che sarà oggetto di verifiche e/o controlli da parte dell’Amministrazione.
La domanda deve essere presentata dal legale rappresentante (titolare effettivo), con breve iscrizione dell’attività svolta dal soggetto richiedente, evidenziando in via obbligatoria il beneficio pubblico e gli eventuali contributi ricevuti da parte di terzi per le stesse finalità.
ART 5. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La valutazione delle domande è demandata ad una Commissione nominata, scaduto il termine di cui all’art. 4.
ART. 6 CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione di valutazione esaminerà le domande pervenute, assegnando un punteggio nel rispetto dei seguenti criteri oggettivi e predeterminati, attribuendo fino ad un massimo di … punti:
Massimo punti … CRITERIO STORICITÀ (presenza nel Comune) anni: fino a 5 punti 0, da 5 a … punti … (sino al raggiungimento del punteggio massimo attribuibile per criterio).
Massimo punti … CRITERIO DELLA SUPERFICE (Mq): fino a un massimo di … punti 0, da … a … punti … (sino al raggiungimento del punteggio massimo attribuibile per criterio).
Massimo punti … CRITERIO NUMERO UTENTI RIFERITI ALL’ANNO 2022 (con esclusione degli iscritti): fino a … punti 0, da … a … punti … (sino al raggiungimento del punteggio massimo attribuibile per criterio).
Massimo punti … BENEFICIO PUBBLICO (utilità per la Comunità in relazione all’interesse pubblico perseguito, alle attività organizzate, al coinvolgimento di altre associazioni nelle iniziative, al numero degli iscritti residenti): giudizio insufficiente punti 0, sufficiente punto …, discreto punti …, buono punti …, ottimo punti …
Massimo punti … CRITERIO DEI COSTI SOSTENUTI (differenziale in euro rispetto alla precedente annualità): superiore a euro … punti. …, da euro … a euro … (sino al raggiungimento del punteggio massimo attribuibile per criterio).
ART. 7 RICONOSCIMENTO ED ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO
La Commissione, terminate le operazioni di valutazione di cui sopra, assegna un punteggio complessivo (fino ad un massimo di … punti) con conseguente riconoscimento ed assegnazione di un contributo economico così determinato: punteggio massimo contributo euro …, da punti … a punti … contributo … (segue sequenza).
Qualora il punteggio non raggiunga il minimo di punti … non verrà concesso alcun contributo.
Ai sensi dell’art. 2, la Commissione si riserva la facoltà di effettuare un eventuale proporzionale aumento del contributo in ragione dell’effettivo numero di richieste pervenute fino a concorrenza del fondo disponibile di cui all’art. 1, con piena riserva di proporzionale riduzione in ragione del notevole numero di domande pervenute e della necessità di soddisfare il maggior numero delle richieste.
La Commissione si riserva, in carenza di documentazione/dichiarazioni rese, ovvero per verifiche e controlli istruttori, di avanzare specifiche richieste istruttorie che se non evase dal destinatario, entro il termine assegnato, determineranno la chiusura del procedimento con decadenza dal beneficio.
A conclusione del procedimento i verbali delle operazioni svolte verranno approvati con determinazione con conseguente assegnazione del contributo economico.
ART. 8 CONTROLLI E VERIFICHE
In ogni caso, l’Ente si riserva, anche prima dell’erogazione del contributo, la facoltà di effettuare controlli e verifiche, ai sensi del DPR n. 445/2000, rispetto alle dichiarazioni rese ed alla documentazione presentata con particolare riferimento alla concreta disponibilità e superficie dei locali dichiarati ed all’effettiva intestazione dei contratti con le aziende erogatrici dei servizi.
In caso di verifiche e/o controlli, una volta erogato il contributo, si accerta che il richiedente era privo dei requisiti o ha formulato dichiarazioni non veritiere, l’Amministrazione si riserva il diritto di ripetizione (ossia, la restituzione), impregiudicata ogni ulteriore azione[12].
ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di …, in qualità di titolare, con sede in via …, e – mail …, pec …, tel. …, tratterà i dati personali, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso con l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, in quanto necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato.
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, e comunque per un periodo non superiore a …
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di … o dei soggetti espressamente nominati come Responsabili del trattamento; al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (ex artt. 15 e ss. del RGPD).
Il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di … (indicare anagrafica … e riferimenti).
Per ogni riferimento non compreso, si rinvia all’informativa pubblicata al seguente indirizzo …
ART 10 PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo dell’Ente: http://….
La ricezione delle candidature non comporta alcun obbligo o impegno dell’Ente nei confronti dei soggetti interessati, né determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante nella pretesa di prosecuzione della procedura.
L’Ente si riserva espressamente la facoltà di recedere o di sospendere o modificare i termini e le condizioni della procedura in ogni momento, senza preavviso e con motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzi, salvo, a richiesta la restituzione della documentazione già presentata.
Il responsabile del procedimento …, con i seguenti riferimenti … (indirizzo e-mail, tel …, orario …).
Luogo …, data …
IL DIRIGENTE/RESPONSABILE …
F.to digitalmente
ALLEGATO B
SCHEMA DI DOMANDA
Al Comune di …
SEDE
Pec …
OGGETTO: RICHIESTA DI CONTRIBUTI DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO PROT. N. …. DEL … PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE (LUCE E GAS) DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E SOGGETTI NO PROFIT CHE SVOLGONO ATTIVITÀ SOCIO – CULTURALE.
La/Il sottoscritta/o …, nata/o a …, CF…, in nome e per conto, titolare effettivo, in qualità … (indicare carica o ruolo) dell’associazione culturale/soggetto no profit … (indicare denominazione), avente sede in …, via … n. …, iscritta nel Registro comunale delle associazioni dal …, indirizzo pec/e – mail …, in esecuzione all’avviso pubblico di cui all’oggetto.
CHIEDE
l’erogazione di un contributo economico in conseguenza delle maggiori spese sostenute per l’anno 2022, rispetto all’anno 2021, pari a euro …, relativamente alle utenze … (luce e gas) ove si svolge l’attività di carattere culturale … (oppure, indicare fine statutario e interesse pubblico).
Si rappresenta, altresì, che per l’inverno 2022/2023 vengono stimati maggiori costi per euro … per il pagamento delle utenze (luce e gas) relativamente ai locali della propria sede, con indicazione dei costi nell’anno corrente di euro …, mentre nell’anno precedente … (indicare ripartizione per anno).
Allo scopo, dichiara quanto segue:
1) di avere la disponibilità dei locali o ambienti a titolo …, ubicati in via … n. …, per complessivi mq … (si allega idonea planimetria o altro materiale probatorio).
2) di svolgere l’attività … (indicare periodo) consistente in … (ad es. riunioni, incontri, seminari, museale, di studio, ovvero l’interesse perseguito o i soggetti convolti o le ricadute sul territorio), con un numero di iscritti per l’anno 2022 …;
3) che nel corso dell’anno 2022 l’attività è stata svolta in favore di n. … utenti.
Dichiara, altresì, che l’Amministrazione potrà effettuare dei controlli e verifiche, anche a campione, sulla veridicità della presente dichiarazione e/o documentazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, impegnandosi a depositare su richiesta le ricevute di pagamento utenze anno 2022 e anno 2021 (indicare anni di riferimento), il titolo di possesso di locali o ambiente con indicazione delle superfici interessate, la documentazione probatoria attestante il numero di utenti coinvolti nell’anno 2022, planimetria dei locali, anche qualora non allegate alla domanda.
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Allega copia di un documento d’identità valido in corso di validità (qualora non si provveda alla firma digitale).
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(pubblicato, maggiolicultura.it, 21 novembre 2022)
[1] Nelle erogazioni di contributi, a fronte di un’attribuzione in beni o servizi o denaro non sono previsti oneri o condotte particolari dall’attributario del beneficio, mancando il rapporto bilaterale tra le parti, poiché vi è l’assenza di alcun obbligo o controprestazione: non vi è la natura di corrispettivo, «a differenza, invece, di quando agisce in base al codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50/2016 (vd. Agenzia delle entrate, circolare 34/E del 21 novembre 2013, in cui si evidenzia che, nelle ipotesi di cui all’art. 12 della legge n. 241/1990, l’amministrazione pubblica più che prevedere il rispetto di accordi contrattuali sinallagmatici di natura corrispettiva – che non è possibile perché tali somme non sono così qualificabili – prevede meccanismi di controllo, ad esempio semplificativo, sulla corretta rendicontazione)», Corte conti, sez. contr. Lombardia, 17 aprile 2019, n. 146, idem, sez. contr. Veneto, deliberazione n. 260/2016.
[2] TAR Campania, Napoli, sez. III, 8 ottobre 2020, n. 4364, ove si precisa, altresì, che la norma regolamentare fissa i criteri di erogazione dei contributi, concretizzando la discrezionalità facente capo all’organo politico, mentre l’organo amministrativo (il dirigente/responsabile di servizio) emana l’avviso pubblico attuativo dei criteri contenuti nella disposizione regolamentare e, successivamente, predispone la graduatoria con cui si attua la comparazione valutativa di tutti gli aspiranti beneficiari dei contributi.
[3] L’attività di interesse generale svolta senza fini di lucro da tali enti realizza anche una forma nuova e indiretta di concorso alla spesa pubblica, ciò che deriva dal necessario reinvestimento degli utili in attività orientate a una funzione sociale, Corte Cost., 15 marzo 2022, n. 72.
[4] Corte Cost., 26 giugno 2020, n. 130.
[5] Cfr. ANAC, delibera n. 468 del 16 giugno 2021, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013): superamento della delibera numero 59 del 15 luglio 2013 recante “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)”, che ha chiarito come l’obbligo di pubblicazione sussiste solo ove il totale dei contributi concessi a un medesimo beneficiario – nel corso dell’anno solare – sia superiore a mille euro: «il legislatore, al fine di evitare l’effetto di una trasparenza “opaca” determinata dalla numerosità dei dati pubblicati, ha, infatti, individuato una soglia di rilevanza economica degli atti da pubblicare ai sensi dell’art. 26, co. 2».
[6] TAR Sicilia, Catania, sez. II, 17 giugno 2005, n. 1032.
[7] La destinazione di fondi comunali, sotto forma di contributo pubblico, a sostegno di interventi su beni di proprietà di un soggetto giuridico diverso (segnatamente, privato), non può considerarsi un depauperamento del patrimonio dell’Ente, stante l’utilità che l’ente stesso riceve dallo svolgimento del servizio pubblico/d’interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo: non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all’Ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove necessarie per conseguire i propri fini istituzionali, ma l’art. 118 Cost. impone espressamente ai Comuni di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività d’interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, Corte conti, sez. contr. Piemonte, deliberazione 6 febbraio 2019, n. 7.
[8] La violazione della procedura rende l’illegittimità non meramente formale ma discende dalla violazione di un principio fondamentale dell’attività amministrativa, Cons. Stato, sez. VI, 10 settembre 2009, n. 5440. Si rinvia, LUCCA, La trasparenza nell’erogazione di contributi pubblici, ildirittoamministrativo.it, 15 maggio 2019, n. 5.
[9] Cfr. Corte conti, sez. contr. Emilia Romagna, deliberazione 28 luglio 2021, n. 130, sulla legittimità di erogazione contributi da erogare alle attività economiche interessate dai provvedimenti restrittivi della loro attività a seguito della pandemia da Covid – 19, in aggiunta ai ristori governativi.
[10] Cons. Stato, sez. III, 12 aprile 2022, n. 2733.
[11] Cons. Stato, sez. VII, 8 settembre 2022, 7824.
[12] In tema di contributi pubblici qualora vi sia il difetto della “causa solvendi”, sopravvenga all’erogazione del contributo, il diritto dell’Amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo in quello della revoca in cui, a seguito della scoperta e dell’accertamento dell’illegittimità dell’erogazione, l’indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell’azione di ripetizione, Cass. civ., sez. VI, 9 ottobre 2017, n. 23603.