La sez. I del TAR Basilicata, con la sentenza 9 aprile 2025, n. 236 (Est. Mastrantuono), rigetta una richiesta di accesso ad una serie di documenti prodotti (adottati) dall’Amministrazione negli ultimi undici anni (riferiti ad incarichi legali), ove il diniego è giustificato dal fatto che gli atti risultano già pubblicati, dunque, ostensibili (visibili) direttamente mediante accesso al sito istituzionale: un’attività materiale non complessa e agevole.
Merito
Il giudice di prime cure nel dichiarare il ricorso infondato (con condanna alle spese), nel richiamare i diritti del consigliere comunale, motiva il merito:
- i ricorrenti non hanno provato che tutti gli incarichi professionali legali e le relative liquidazioni effettuate non sono accessibili da chiunque, consultando il sito internet del Comune (mancata allegazione probatoria), contrastando, in questo modo, le affermazioni dei Responsabili che gli atti richiesti sono liberamente accessibili da chiunque ai sensi del Decreto Trasparenza (rectius accesso civico);
- incombe sempre sulla parte ricorrente l’onere, di provare i fatti posti a fondamento delle pretese azionate in giudizio, in applicazione del principio generale di cui agli artt. 2697 cc e 115 cpc, valevole anche per il processo amministrativo[1];
- l’art. 15, comma 1, del cit. d.lgs. n. 33/2013 statuisce che «le Pubbliche Amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato»[2];
- inoltre, i Responsabili del Comune hanno anche assicurato le parti ricorrenti, che avrebbero messo a disposizione gli atti richiesti, non reperiti sul sito internet del Comune (un onere collaborativo assicurato).
A fronte di una solerte e diligente condotta del personale dirigenziale del Comune, in senso contrario, i consiglieri avrebbero dovuto prima effettuare una ricerca degli atti nel sito internet del Comune (ricerca non eccessivamente gravosa, tenuto conto del lungo arco di tempo: undici anni), e poi individuare quelli mancanti.
Viene precisato, altresì, che gli atti risalenti ad un periodo ben anteriore alla loro elezione alla carica di Consigliere comunale, e, dunque, «senza alcuna giustificazione delle ragioni dell’esercizio del loro potere ispettivo anche mediante l’acquisizione di atti e/o documenti emanati e/o redatti ampiamente prima della loro elezione».
A rafforzare il ragionamento, se, come affermato ai ricorrenti, ma non provato, gli atti richiesti non sono stati pubblicati nel sito internet del Comune, oppure pubblicati per solo per quindici giorni, i consiglieri comunali avrebbero potuto proporre lo specifico rimedio dell’accesso civico (ex comma 1, dall’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013).
(estratto, pubblicato su gruppodelfino.it, 10 aprile 2025)
[1] Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 2022, n. 5726.
[2] Cfr. FAQ ANAC n. 19, aggiornate al 18 novembre 2024, riferite agli incarichi legali si chiarisce che «per gli affidamenti di servizi legali non disciplinati dall’articolo 127 del Codice né esclusi dall’ambito di applicazione del Codice ai sensi dell’articolo 56, quali gli incarichi di consulenza legale attribuiti ad esperti di comprovata esperienza (ad es. i pareri “pro veritate”) ai sensi dell’art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001 – mediante contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa per esigenze cui le amministrazioni non possono far fronte con personale in servizio – la trasparenza è assolta, ai sensi dell’art. 15, co. 1 e 2, del d.lgs. 33/2013, con la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello “Consulenti e collaboratori” dei dati previsti dal citato comma 1 dell’art. 15. In alternativa, la trasparenza può essere assolta, ai sensi dell’art. 9-bis del d.lgs. 33/2013, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti al Dipartimento Funzione Pubblica (DFP), titolare della Banca Dati PerlaPA. In tal caso, le amministrazioni assicurano l’inserimento del collegamento ipertestuale alla banca dati nella predetta sottosezione “Consulenti e collaboratori”. Ciò è possibile stante la corrispondenza dei dati pubblicati in detta Banca dati e quelli dell’art. 15 del d.lgs. 33/2013».