«Libero Pensatore» (sempre)
Articolo Pubblicato il 16 Aprile, 2025

Cancellazione del presidente di seggio dall’albo

Cancellazione del presidente di seggio dall’albo

In via generale, il seggio elettorale costituisce un collegio temporaneo[1], finalizzato a garantire la partecipazione al voto e il relativo risultato, che sommato a tutti i voti dei seggi, consente di proclamare l’esito della consultazione: la libera manifestazione di un primario diritto fondamentale («il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico», ex art. 48, comma 2, Cost.)[2].

Limiti alla nomina di componente del seggio

Sono esclusi, ai sensi dell’art. 38, del DPR n. 361/1957 e 23 del DPR n. 570/1960, dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario (catalogo non estensibile, di stretta interpretazione)[3]:

  1. a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
  2. b) i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
  3. c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
  4. d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
  5. e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
  6. f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Operazioni del seggio

È noto che nel procedimento elettorale vige il principio di strumentalità delle forme, per cui l’invalidità delle operazioni elettorali (e del loro risultato) può essere ravvisata soltanto quando manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo cui il procedimento è preordinato, che è quello di garantire la libera e sincera espressione del voto da parte dell’elettore, e l’attendibilità e la genuinità del risultato elettorale[4].

Il mancato rispetto delle procedure (irregolarità), da intendersi anche l’attività del seggio elettorale, che si presentano rilevanti (e invalidanti), “sostanziali”, sono quelle idonee ad influire sulla sincerità e sulla libera espressione del voto, e, quindi, sulla complessiva attendibilità del risultato finale.

Sono, invece, ritenute irrilevanti le irregolarità “non sostanziali”, tra le quali sono fatti rientrare tutti i vizi nella compilazione dei verbali delle sezioni elettorali o da questi emergenti che riguardino, di volta in volta, la corrispondenza tra il numero degli iscritti e i votanti, il numero delle schede autenticate, di quelle utilizzate per il voto e di quelle non utilizzate, il riepilogo dei voti relativi allo scrutinio, la congruenza tra i voti di preferenza e i voti di lista; ciò in quanto la deduzione dell’omessa o inesatta verbalizzazione di tali dati non può giustificare la declaratoria di annullamento e rinnovazione delle operazioni elettorali allorché non si denunci anche la concreta irregolarità nella conduzione delle operazioni di voto[5].

In questo contesto, è utile osservare che le operazioni di voto, al di là di vizi non invalidanti, quando comportano mere irregolarità costituiscono – in ogni caso – un rallentamento, sia di voto che del risultato finale, esponendo il procedimento a “correzioni” di errori e/o imprecisioni e/o omissioni (c.d. inadempienze), con attività aggiuntive non previste, potendo esporre il seggio (e la macchina amministrativa) ad inutili prestazioni, appesantendo i lavori (e i tempi del procedimento).

Inoltre, la circostanza che i verbali delle operazioni elettorali, in quanto atti pubblici, ai sensi dell’art. 2700 c.c., fanno piena prova sino a querela di falso di quanto il presidente di seggio, in qualità di pubblico ufficiale, attesta di avere compiuto ed essere avvenuto in sua presenza non significa, evidentemente, che non possa essere messo in discussione, non quanto il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto e da lui compiuto, ma piuttosto l’esattezza dei dati trascritti, da verificare alla luce di altri atti anch’essi facenti parte del procedimento elettorale, ovvero la conformità alle norme di quanto risultante dal verbale[6].

Sotto questo aspetto, appare evidente che il presidente del seggio assuma un ruolo determinante per la regolarità delle operazioni di voto, donde eventuali “lentezze” possono essere causa di contestazioni e contenzioso, che possono mettere in discussione gli esiti elettorali, profilando in capo agli uffici del Comune un dover di attivarsi per sostituire (nel futuro) il presidente (per negligenza): un’evenienza può rilevarsi sull’omesso obbligo di controllo e vigilanza “in tempo reale” sulla regolarità delle operazioni, non potendo attribuire effetto scusante al riscontro della anomalia avvenuta solo in sede di spoglio da parte del presidente medesimo.

Segnalazione alla Corte d’Appello

In termini più espressivi, si dovrà procedere con una doverosa segnalazione alla Corte d’Appello al fine di non pregiudicare l’esito elettorale, in presenza di fatti che hanno ostacolato (e ostacolano) il regolare funzionamento del seggio (le operazioni): le inadempienze e i ritardi contrari ai principi di buona amministrazione (ex art. 97 Cost.).

L’estrema delicatezza ordinamentale della materia elettorale impone che ai soggetti deputati a dirigere le relative operazioni sia richiesto un comportamento tale da dimostrare di essere all’altezza dei relativi compiti, manifestando, non solo una moralità ineccepibile ma anche una vera capacità di direzione del meccanismo elettorale, con la conseguenza che, ai fini della cancellazione dall’albo dei presidenti, rileverà anche il fatto di aver agito con leggerezza o superficialità, consentendo (potendo costituire) sviluppo della vicenda elettorale falsata nelle sue risultanze[7].

Una evidente misura di prevenzione di fatti ben più gravi.

Il pronunciamento

La sez. I L’Aquila del TAR Abruzzo, con la sentenza 14 aprile 2025, n. 185 (Est. Baraldi), rigetta un ricorso contro la cancellazione dall’albo dei presidenti di seggio elettorale, di un soggetto che si è reso responsabile di una serie di inadempienze, rendendo “complesso” i lavori dell’Ufficio elettorale di sezione, di riflesso dei tempi e le modalità di espressione del voto e del suo (pronto) risultato.

Il ricorso viene proposto contro un provvedimento del Presidente della Corte d’Appello che ha disposto la cancellazione del ricorrente dall’albo dei presidenti di seggio tenuto dalla predetta Corte d’Appello.

Merito

Il ricorso viene respinto alla luce dell’apporto probatorio (verbali della sezione elettorale) che rende motivato e proporzionato il provvedimento espulsivo[8].

La cancellazione dall’elenco risulta sostenuta da un preciso elenco di inadempienze (gravi) commesse dal presidente:

  • ha autenticato un numero di schede elettorali molto superiore a quello corrispondente al numero degli elettori in assenza del ricorrere delle ipotesi di detrazione o aggiunta;
  • ha erroneamente indicato il numero dei votanti effettivi in misura pari a quello degli elettori;
  • a causa dell’errore sopra riportato ha accertato il numero di schede autenticate non utilizzate senza poter indicare se tale numero corrispondesse o meno al numero degli elettori iscritti nella lista elettorale della sezione;
  • ha indicato nella colonna dei voti validi due voti in meno per un candidato, oltre a commettere un errore di addizione.

In effetti, pare giusto osservare che vanno annullate le operazioni di voto:

  • sia nelle ipotesi in cui non sia stato verbalizzato il numero delle schede autenticate, ovvero di quelle autenticate ma non utilizzate, sia nelle ipotesi in cui il numero delle schede autenticate ma non utilizzate risulti in verbale inferiore, ovvero superiore rispetto a quello degli elettori iscritti nelle liste della sezione che non hanno votato;
  • sia nelle ipotesi in cui non sussista la necessaria corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate[9].

Gli errori compiuti, analiticamente riportati nel provvedimento di cancellazione, dimostrano la correttezza dell’analisi ai fini dell’accertamento della gravità, che, pur nella singola rilevanza negativa, dimostra – nella sua complessità – un pregiudizio delle operazioni elettorali, tale da presentare il carattere richiesto dalla norma per la cancellazione, come richiesto dall’art. 1, comma 4, lettera e) della legge n. 53/1990 («il presidente della corte d’appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall’albo … di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze»)[10].

Sintesi

Piena legittimità del decreto con il quale il Presidente della Corte d’Appello, nell’esercizio dei poteri discrezionali di ufficio, a garanzia della funzionalità del seggio elettorale ed al fine di assicurare un sereno e corretto svolgimento delle operazioni elettorali – uno dei momenti salienti della vita democratica del paese – ha disposto la revoca del decreto di nomina di un cittadino a presidente di sezione elettorale, che sia motivato con riferimento al fatto di aver accertato, nel verbale delle operazioni elettorali, molteplici inadempienze, tutte gravi sia singolarmente che in una visione complessiva[11].

[1] I rappresentanti di lista, pur non essendo componenti del seggio elettorale, sono tuttavia soggetti che svolgono nei seggi funzioni regolate dalla normativa elettorale, partecipando a tutte le operazioni e svolgendo funzioni di controllo del procedimento elettorale regolate dalla normativa elettorale, ex artt. 32, comma 9, e 40 del DPR. n. 570/1960 e art. 16, comma 3, della legge n. 53/1990, cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 ottobre 1984, n. 760 e CGA, 18 marzo 1985, n. 39.

[2] Ciascun voto nella competizione elettorale, contribuisce potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi, Corte cost., 11 luglio 1961, n. 43. Il principio costituzionale di eguaglianza del voto esige che l’esercizio dell’elettorato attivo avvenga in condizione di parità, Corte cost., 13 gennaio 2014, n. 1.

[3] Cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 giugno 2000, n. 3631.

[4] TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 20 dicembre 2024, n. 1023. In materia di contenzioso elettorale amministrativo sono devolute al giudice amministrativo le controversie in tema di operazioni elettorali, mentre spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie concernenti l’ineleggibilità, le decadenze e le incompatibilità, Cass. civ., SS.UU., 4 maggio 2004, n. 8469; Cons. Stato, AP, 24 novembre 2005, n. 10.

[5] La non coincidenza tra il numero delle schede autenticate e la somma di quelle votate e autenticate non utilizzate non inficia l’esito dello scrutinio sempre e comunque, non ricorrendo detta evenienza nel caso in cui la detta non coincidenza sia di proporzioni numeriche tali da non consentire una modifica del risultato elettorale e comunque non sia accompagnata da altre irregolarità che facciano supporre un comportamento illecito delle commissioni elettorali, Cons. Stato, sez. III, 21 novembre 2016, n. 4863. Per il principio di strumentalità delle forme, infatti, la nullità può essere determinata solo dalla mancanza di quegli elementi essenziali atti ad impedire il raggiungimento dello scopo cui l’atto è prefigurato, qualora si verifichino vizi tali da pregiudicare le garanzie dell’espressione della libertà di voto, TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 18 gennaio 2012, n. 217.

[6] Cons. Stato, sez. V, 9 settembre 2013, n. 4474.

[7] TAR Sicilia, Catania, sez. III, 9 luglio 2018, n. 1457.

[8] È stato rilevato che il provvedimento non esige una preventiva comunicazione di avvio del procedimento, posto che un eventuale coinvolgimento del soggetto interessato nel procedimento di cancellazione (di natura eminentemente cartolare e vincolata) non avrebbe sortito alcun diverso effetto sull’esito dello stesso, potendosi applicare il principio posto dall’articolo 21 octies, comma 2, legge 241/1990, TAR Lazio, Roma, sez. I, sentenza n. 13298/2022.

[9] TAR Toscana, sez. II, 12 luglio 2016, n. 1159.

[10] Ai fini della gravità dell’irregolarità compiuta non è determinante l’incidenza sul risultato elettorale, assumendo precipua importanza il fatto che il soggetto cui è affidato il compito di gestire le operazioni elettorali sia assolutamente efficiente e in grado di svolgere il compito affidatogli con precisione e affidabilità, TAR Veneto, sez. III, sentenza n. 529/2020.

[11] Cfr. TAR Campania, Napoli, sez. I, 27 dicembre 2024, n. 7383.