Massima
La sez. I del TAR Marche, con la sentenza 27 agosto 2022, n. 466, interviene riaffermando che la commissione giudicatrice di una gara pubblica può operare collegialmente nella valutazione delle offerte, integrando – nel suo plenum – la professionalità (che può essere diversificata) dei suoi componenti[1], i quali contribuiscono singolarmente ad apportare un contributo valutativo/qualitativo/specialistico finalizzato ad individuare la migliore offerta, sulla base della documentazione acquisita con la presentazione delle offerte.
Fatti contestati
In una gara suddivisa a lotti, un operatore economico censura l’operato della commissione di gara, avendo i singoli commissari attribuito – nell’esercizio della loro discrezionalità – a ciascun concorrente, per ogni singolo criterio di valutazione, il medesimo punteggio (un’anomalia nel modus operandi): una violazione della lex specialis che assegnava ai commissari un range sulla determinazione dei punti, e, dunque, una necessaria differenziazione rispetto all’identità di giudizio («i quali hanno evidentemente concordato i punteggi»), visto che la legge di gara prevedeva «due fasi procedurali nettamente distinte, la prima delle quali presupponeva una valutazione autonoma da parte del singolo commissario, mentre la seconda era finalizzata a determinare la media aritmetica dei punteggi».
Il pronunciamento del giudice
Il Tribunale nel respingere il ricorso (con condanna alle spese) perviene al pronunciamento:
- nell’ordinamento non vi è alcun divieto di ordine generale per i commissari di gara di esaminare le offerte in sede collegiale, il che, del resto, è il precipitato del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la competenza tecnica della commissione va valutata nel suo complesso, tenendo conto dell’apporto specialistico che ciascun membro è in grado di far valere (e questo può essere l’argomento dirimente e assorbente di tutta l’intera vicenda);
- il singolo commissario può esprimere il proprio giudizio – in modo “informato” – quando tutti i commissari abbiano “letto” in modo “corretto” l’offerta tecnica, contribuendo all’esito del giudizio complessivo, attività che avviene in un momento logicamente antecedente a quello di espressione dei giudizi;
- diversamente, non è possibile ricostruire – insieme agli altri – il contenuto di ciascuna offerta, quando questo è impedito dal singolo bando e/o discendere ex se dal sistema di valutazione prescelto dalla stazione appaltante (ad esempio, del confronto a coppie, in cui ciascun commissario è chiamato ad esprimere il grado di preferenza di ciascuna offerta in rapporto alle altre, di modo che il punteggio finale sia dato dalla media di tali valutazioni parziali)[2];
- tuttavia, anche in quest’ultimo caso (che conferma la regola anteposta, rimessa alla libera scelta dei commissari), in realtà, non vi è un divieto di esaminare le offerte in sede collegiale, magari al solo fine di chiarire preventivamente perplessità che i singoli commissari possono nutrire circa la “lettura” di una o più offerte (fatto non escluso, viene annotato, dalla lettura sistematica degli atti di gara);
- l’attività del singolo commissario, nel definire il punteggio, può essere accompagnata anche da una motivazione[3], così come avvenuto in sede di gara, dove i commissari hanno motivato i punteggi assegnati, dimostrando a fronte una condivisione circa il livello dell’offerta rispetto anche ai singoli sub-criteri (fatti verbalizzati seppure non dettagliatamente, non essendo preclusa dalla legge questa modalità sintetica).
Le facoltà dei commissari di gara
Si conclude che, in assenza di qualsivoglia indizio che possa far emergere intenti poco commendevoli (diventa indispensabile fornire l’allegazione probatoria per ogni sviamento di potere dei commissari), è sempre possibile che:
- i commissari possano esaminare congiuntamente le offerte tecniche;
- dibattere in un confronto di idee prima dell’assegnazione del punteggio;
- i singoli commissari possono raggiungere una maggior competenza su tutti i criteri di valutazione previsti dal disciplinare, anche dal dibattito all’interno dell’organo.
Il raggiungimento di un giudizio concorde della commissione rispetto a ciascun singolo sub-criterio, procedendo poi all’attribuzione dei punteggi individuali e, successivamente, al calcolo della media aritmetica, può, pertanto, essere una modalità delle operazioni di gara, con l’evenienza che, al momento di attribuire il proprio punteggio, il singolo commissario può sempre avere un ripensamento e modificare il giudizio e il relativo punteggio.
Questo carattere, d’altronde, conferma – ancora una volta – che la competenza tecnica della commissione di gara discenda dalla reciproca osmosi delle competenze ivi riposte, essendo lecito che un commissario possa essere positivamente influenzato e possa condividere il ragionamento di altro commissario, proprio dall’integrazione delle diverse professionalità.
La condotta risulta legittima e comprensibile, soprattutto a fronte di un rilevante numero di giudizi da esprimere (circa 11.000), consolidando una scelta quella di uniformità di punteggio, evitando, così facendo, errori e contestazioni[4].
[1] Infatti, non è richiesta una perfetta corrispondenza tra la competenza dei membri della commissione, anche cumulativamente considerata, ed i diversi ambiti materiali che concorrono all’integrazione del complessivo oggetto del contratto, dovendosi avere riguardo ad una dimensione di complementarietà: la competenza della commissione deve avere riferimento essenzialmente alle modalità di svolgimento del procedimento di gara, atteso che è su tali elementi che si concentra ed estrinseca la valutazione tecnica dei suoi componenti, Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2021, n. 7235 e sez. III, 28 giugno 2019, n. 4458.
[2] È un metodo di selezione volto ad individuare l’offerta migliore in termini strettamente relativi, che si basa sull’attribuzione di punteggi espressione delle preferenze soggettive dei commissari: un punteggio alto testimonia l’elevato gradimento del seggio di gara per le soluzioni proposte da un candidato rispetto a quelle formulate dagli altri, laddove una valutazione bassa è, specularmente, conseguenza della scarsa attrattività tecnico-qualitativa della proposta del concorrente non in sé e per sé, ma rispetto a quelle degli altri partecipanti, con la conseguenza che è precluso al giudice sindacare l’assegnazione dei punteggi, essendo le valutazioni necessariamente soggettive e opinabili, impingendo in valutazioni di merito spettanti all’Amministrazione, salva la ricorrenza di un uso palesemente distorto, logicamente incongruo, macroscopicamente irrazionale del metodo in parola, che è, però, preciso onere dell’interessato allegare e dimostrare, evidenziando non già la mera (e fisiologica) non condivisibilità del giudizio comparativo, bensì la sua radicale ed intrinseca inattendibilità tecnica, o la sua palese insostenibilità logica, Cons. Stato, sez. III, 29 maggio 2020, n. 3401 e 3 febbraio 2017, n. 476.
[3] Motivazione che può ritenersi insita nei punteggi, purché il bando contenga a monte criteri di valutazione sufficientemente dettagliati che consentano di risalire con immediatezza dalla ponderazione numerica alla valutazione ad essa sottesa, Cons. Stato, sez. III, 25 giugno 2019, n. 4364 e sez. V, 27 dicembre 2018, n. 7250.
[4] Viene annotato che l’eccessivo divario fra i punteggi assegnati dai singoli commissari può essere a sua volta oggetto di censura da parte dei concorrenti risultati non aggiudicatari, Cons. Stato, sez. V, 29 marzo 2022, n. 2320.