«Libero Pensatore» (sempre)

Quadro di riferimento

La conferenza dei capigruppo, all’interno dell’articolazione del consiglio comunale, costituisce una “commissione” a cui vengono generalmente affidati compiti collaborativi con il presidente dell’assemblea per la redazione dell’ordine del giorno (una sorta di pre-informazione sugli argomenti da discutere); oppure, in funzione di apposite norme regolamentari, possiede compiti istruttori finalizzati alla stesura di atti regolamentari o alle modifiche statutarie o a specifiche materie.

Alla conferenza dei capigruppo partecipano tutti i rappresentati dei gruppi consiliari (rectius senza alcun criterio collegato alla rappresentanza consiliare) e la sua composizione varia, quindi, in base al numero dei gruppi consiliari (formatisi a seguito delle elezioni o dell’appartenenza politica dichiarata), diversamente dalle commissioni consiliare ove vige il criterio della proporzionalità.

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Niente gettoni ai componenti della conferenza dei capigruppo e doverosa contestazione in caso di mancato recupero della somma erogata

Quadro di riferimento

La conferenza dei capigruppo, all’interno dell’articolazione del consiglio comunale, costituisce una “commissione” a cui vengono generalmente affidati compiti collaborativi con il presidente dell’assemblea per la redazione dell’ordine del giorno (una sorta di pre-informazione sugli argomenti da discutere); oppure, in funzione di apposite norme regolamentari, possiede compiti istruttori finalizzati alla stesura di atti regolamentari o alle modifiche statutarie o a specifiche materie.

Alla conferenza dei capigruppo partecipano tutti i rappresentati dei gruppi consiliari (rectius senza alcun criterio collegato alla rappresentanza consiliare) e la sua composizione varia, quindi, in base al numero dei gruppi consiliari (formatisi a seguito delle elezioni o dell’appartenenza politica dichiarata), diversamente dalle commissioni consiliare ove vige il criterio della proporzionalità.

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Il fatto

La seconda sezione centrale di Appello della Corte dei Conti, con la sentenza n. 266 del 30 giugno 2010, interviene in merito al danno cagionato da alcuni amministratori (di un I.P.A.B.) per aver effettuato operazioni finanziarie di investimento di denaro liquido di cassa rivelatasi non vantaggiosa per lo stesso istituto (confermando l’appellata sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto n. 879/2004).

Il danno era imputabile alla perdita di una parte del capitale investito e gli interessi passivi pagati sull’anticipazione di cassa resasi necessaria dalla momentanea carenza di liquidità (dovuta al mancato disinvestimento delle somme).

 

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Danno erariale per investimenti ad alto rischio

Il fatto

La seconda sezione centrale di Appello della Corte dei Conti, con la sentenza n. 266 del 30 giugno 2010, interviene in merito al danno cagionato da alcuni amministratori (di un I.P.A.B.) per aver effettuato operazioni finanziarie di investimento di denaro liquido di cassa rivelatasi non vantaggiosa per lo stesso istituto (confermando l’appellata sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto n. 879/2004).

Il danno era imputabile alla perdita di una parte del capitale investito e gli interessi passivi pagati sull’anticipazione di cassa resasi necessaria dalla momentanea carenza di liquidità (dovuta al mancato disinvestimento delle somme).

 

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Lo Statuto rappresenta la fonte primaria per l’Ordinamento locale, si compone di un articolato di norme che delineano i caratteri dell’Amministrazione comunale (imprimendo un determinato e tendenziale orientamento, nel quadro delle forze politiche che compongono la coalizione di governo), stabilesce concretamente l’esercizio delle funzioni attribuite, e investe, nell’ambito dei principi fissati dal T.U.E.L.:

a.            le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente (in particolare, specifica le attribuzioni degli organi);

b.            le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;

c.            i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio;

d.            i criteri generali in materia di organizzazione dell’ente;

e.            le forme di collaborazione fra Comuni e Province;

f.             della partecipazione popolare;

g.            del decentramento;

h.            dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi;

i.              lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente T.U.E.L.

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Quorum, votazioni e modifiche statutarie

Lo Statuto rappresenta la fonte primaria per l’Ordinamento locale, si compone di un articolato di norme che delineano i caratteri dell’Amministrazione comunale (imprimendo un determinato e tendenziale orientamento, nel quadro delle forze politiche che compongono la coalizione di governo), stabilesce concretamente l’esercizio delle funzioni attribuite, e investe, nell’ambito dei principi fissati dal T.U.E.L.:

a.            le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente (in particolare, specifica le attribuzioni degli organi);

b.            le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;

c.            i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio;

d.            i criteri generali in materia di organizzazione dell’ente;

e.            le forme di collaborazione fra Comuni e Province;

f.             della partecipazione popolare;

g.            del decentramento;

h.            dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi;

i.              lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente T.U.E.L.

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La prima sezione del T.A.R. Veneto, con la sentenza n.826 del 16 marzo 2010, ha affrontato la delicata materia delle riprese audio-visive a seguito del ricorso presentato da alcuni consiglieri che si sono visti negare le registrazione (ergo pubblicità dei lavori consiliari) di una seduta consiliare da parte del Presidente del Consiglio (sulla base dei poteri conferiti dalla legge).

Le argomentazioni dei consiglieri

Le richieste addotte a fondamento del ricorso richiamavano:

a.            il concetto di “trasparenza” dell’attività amministrativa, e in particolare quella attinente ai “rapporti politici” disciplinati dal Titolo IV, della Costituzione (ex artt. 48 – 54 Cost.) secondo cui “i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di esercitarle con disciplina e onore”, dovendo sostenere che ogni limitazione del diritto di informazione strumentale alla partecipazione, ingiustificatamente (in quanto non sorretto da esigenze di tutela di interessi costituzionalmente prevalenti), costituisce grave violazione del dovere di disciplina;

b.            in assenza di un regolamento dispositivo sulla questione varrebbero i principi generali dell’ordinamento, secondo cui vanno trattati in seduta segreta gli argomenti posti all’o.d.g., riguardanti specificatamente persone individuate o facilmente individuabili (cioè, quando si tratta questioni di natura personale e la decisione dipenda dalla valutazione discrezionale che di esso siano chiamati a dare i componenti dell’organo collegiale mentre la seduta dovrebbe tornare ad essere pubblica quando il tema attenga a profili d’interesse pubblico, anche se riferibili a soggetti ben individuati, si evidenzia);

c.            la video-riproduzione dovrebbe essere consentita in assenza di espressi divieti, atteso che è consentito/lecito tutto ciò che non è vietato;

d.            non esisterebbe una tutela dell’immagine del singolo consigliere quando la discussione si appresta ad essere di natura squisitamente pubblica (rectius di interesse pubblico), pur interessando direttamente la posizione personale d’un soggetto individuato o facilmente individuabile;

e.            il consigliere esercitando la funzione assegnatagli dalla legge diventerebbe personaggio “pubblico”, per cui il normale diritto alla c.d. privacy resta attenuato, essendo cedevole rispetto al concorrente diritto del cittadino di essere informato dell’attività dei consiglieri eletti;

f.             la funzione del Presidente della seduta (Sindaco o Presidente del Consiglio Comunale) sarebbe quella di assicurarne il regolare e pacifico svolgimento dei lavori (ex art.39 del Dec. Lgs. 267 del 2000) che non verrebbe compromesso dalle dalla ripresa e registrazione.

g.            l’unico scopo della ripresa-registrazione sarebbe quello di assicurare la documentazione della seduta, all’unico fine di informarne i cittadini, con formale impegno degli operatori (di cui dovranno essere indicate le complete generalità) di non servirsi del materiale raccolto per fini di lucro e/o di vantaggio economico, sia personale che del gruppo d’appartenenza;

h.           un divieto potrebbe argomentarsi solo in presenza di una seduta segreta

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Videoriprese del consiglio comunale: si può fare!

La prima sezione del T.A.R. Veneto, con la sentenza n.826 del 16 marzo 2010, ha affrontato la delicata materia delle riprese audio-visive a seguito del ricorso presentato da alcuni consiglieri che si sono visti negare le registrazione (ergo pubblicità dei lavori consiliari) di una seduta consiliare da parte del Presidente del Consiglio (sulla base dei poteri conferiti dalla legge).

Le argomentazioni dei consiglieri

Le richieste addotte a fondamento del ricorso richiamavano:

a.            il concetto di “trasparenza” dell’attività amministrativa, e in particolare quella attinente ai “rapporti politici” disciplinati dal Titolo IV, della Costituzione (ex artt. 48 – 54 Cost.) secondo cui “i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di esercitarle con disciplina e onore”, dovendo sostenere che ogni limitazione del diritto di informazione strumentale alla partecipazione, ingiustificatamente (in quanto non sorretto da esigenze di tutela di interessi costituzionalmente prevalenti), costituisce grave violazione del dovere di disciplina;

b.            in assenza di un regolamento dispositivo sulla questione varrebbero i principi generali dell’ordinamento, secondo cui vanno trattati in seduta segreta gli argomenti posti all’o.d.g., riguardanti specificatamente persone individuate o facilmente individuabili (cioè, quando si tratta questioni di natura personale e la decisione dipenda dalla valutazione discrezionale che di esso siano chiamati a dare i componenti dell’organo collegiale mentre la seduta dovrebbe tornare ad essere pubblica quando il tema attenga a profili d’interesse pubblico, anche se riferibili a soggetti ben individuati, si evidenzia);

c.            la video-riproduzione dovrebbe essere consentita in assenza di espressi divieti, atteso che è consentito/lecito tutto ciò che non è vietato;

d.            non esisterebbe una tutela dell’immagine del singolo consigliere quando la discussione si appresta ad essere di natura squisitamente pubblica (rectius di interesse pubblico), pur interessando direttamente la posizione personale d’un soggetto individuato o facilmente individuabile;

e.            il consigliere esercitando la funzione assegnatagli dalla legge diventerebbe personaggio “pubblico”, per cui il normale diritto alla c.d. privacy resta attenuato, essendo cedevole rispetto al concorrente diritto del cittadino di essere informato dell’attività dei consiglieri eletti;

f.             la funzione del Presidente della seduta (Sindaco o Presidente del Consiglio Comunale) sarebbe quella di assicurarne il regolare e pacifico svolgimento dei lavori (ex art.39 del Dec. Lgs. 267 del 2000) che non verrebbe compromesso dalle dalla ripresa e registrazione.

g.            l’unico scopo della ripresa-registrazione sarebbe quello di assicurare la documentazione della seduta, all’unico fine di informarne i cittadini, con formale impegno degli operatori (di cui dovranno essere indicate le complete generalità) di non servirsi del materiale raccolto per fini di lucro e/o di vantaggio economico, sia personale che del gruppo d’appartenenza;

h.           un divieto potrebbe argomentarsi solo in presenza di una seduta segreta

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