«Libero Pensatore» (sempre)

In presenza di una richiesta del titolo edilizio, ovvero di altro intervento mediante strumenti di semplificazione (ad es. SCIA), il Responsabile del procedimento (colui che rilascia il titolo o sia titolare di una competenza istruttoria, anche solo ai fini di un controllo) deve, quale precondizione, verificare se esista una valida legittimazione (soggettiva) per intervenire sul bene, non potendo salvaguardare eventuali pregiudizi, con il richiamo all’“esimente “facendo salvi i diritti dei terzi[1]: occorre accertare il legittimo diritto[2].

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Soggetti legittimati alla richiesta del titolo edilizio

Soggetti legittimati alla richiesta del titolo edilizio

In presenza di una richiesta del titolo edilizio, ovvero di altro intervento mediante strumenti di semplificazione (ad es. SCIA), il Responsabile del procedimento (colui che rilascia il titolo o sia titolare di una competenza istruttoria, anche solo ai fini di un controllo) deve, quale precondizione, verificare se esista una valida legittimazione (soggettiva) per intervenire sul bene, non potendo salvaguardare eventuali pregiudizi, con il richiamo all’“esimente “facendo salvi i diritti dei terzi[1]: occorre accertare il legittimo diritto[2].

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Il comma 9 (più volte “rimaneggiato”), dell’art. 5, Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni, del DL 6 luglio 2012, n. 95, impone alle PA il divieto di «attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza»; divieto esteso, altresì, alla possibilità «di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni …, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti»[1].

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Incarichi al personale in quiescenza di affiancamento ai neo assunti

Incarichi al personale in quiescenza di affiancamento ai neo assunti

Il comma 9 (più volte “rimaneggiato”), dell’art. 5, Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni, del DL 6 luglio 2012, n. 95, impone alle PA il divieto di «attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza»; divieto esteso, altresì, alla possibilità «di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni …, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti»[1].

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La funzione della motivazione del provvedimento amministrativo, ex art. 3 della legge n.241/1990, è quella di consentire all’interessato (ovvero, colui che anela al “bene della vita”, portatore di un interesse pretensivo) la ricostruzione dell’iter logico-giuridico (fatto e diritto) attraverso cui l’Amministrazione si è determinata ad adottare un atto, che incida la propria sfera giuridica, con il fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni qualora ritenesse la condotta (l’atto) illegittimo e causa di pregiudizio (annullamento e risarcimento danni).

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Onere motivazionale rafforzato prima di una bocciatura

Onere motivazionale rafforzato prima di una bocciatura

La funzione della motivazione del provvedimento amministrativo, ex art. 3 della legge n.241/1990, è quella di consentire all’interessato (ovvero, colui che anela al “bene della vita”, portatore di un interesse pretensivo) la ricostruzione dell’iter logico-giuridico (fatto e diritto) attraverso cui l’Amministrazione si è determinata ad adottare un atto, che incida la propria sfera giuridica, con il fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni qualora ritenesse la condotta (l’atto) illegittimo e causa di pregiudizio (annullamento e risarcimento danni).

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Il comma 3, terzo periodo, dell’art. 45, Incentivi alle funzioni tecniche, del d.lgs. n. 36/2023, affida ad una disciplina interna i criteri di riparto dell’incentivo stabilita «dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti»: un atto generale, non necessariamente di fonte regolamentare, semplificandone l’iter, accelerando le modalità applicative, rispetto alle precedenti previsioni (ossia, oggetto di contrattazione decentrata integrativa, e successivo recepimento in sede di regolamento), in assenza delle quali il dipendente poteva far valere solo un’azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi dal legislatore posti a carico delle Amministrazioni appaltanti.

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Giurisdizione ordinaria nelle controversie per gli incentivi di progettazione

Giurisdizione ordinaria nelle controversie per gli incentivi di progettazione

Il comma 3, terzo periodo, dell’art. 45, Incentivi alle funzioni tecniche, del d.lgs. n. 36/2023, affida ad una disciplina interna i criteri di riparto dell’incentivo stabilita «dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti»: un atto generale, non necessariamente di fonte regolamentare, semplificandone l’iter, accelerando le modalità applicative, rispetto alle precedenti previsioni (ossia, oggetto di contrattazione decentrata integrativa, e successivo recepimento in sede di regolamento), in assenza delle quali il dipendente poteva far valere solo un’azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi dal legislatore posti a carico delle Amministrazioni appaltanti.

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In ambito urbanistico/edilizio l’“unicità” dell’intervento assume una funzione determinante, specie quando l’Amministrazione deve valutare la presenza – in un bene patrimoniale – di opere da sanare, dovendo stabilire, ad esempio, se applicare una sanzione per singolo locale (unità) o per compendio immobiliare (che include più locali o appartamenti), ovvero distinguendo con precisione l’unità immobiliare indipendente all’interno di un’entità immobiliare più ampia (il c.d. sub), consentendo di individuare la presenza di uno o più proprietari (dell’abuso): la prospettiva cambia il quantum della sanzione, ovvero la cubatura da sanare.

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L’unicità dell’intervento edilizio in sanatoria

L’unicità dell’intervento edilizio in sanatoria

In ambito urbanistico/edilizio l’“unicità” dell’intervento assume una funzione determinante, specie quando l’Amministrazione deve valutare la presenza – in un bene patrimoniale – di opere da sanare, dovendo stabilire, ad esempio, se applicare una sanzione per singolo locale (unità) o per compendio immobiliare (che include più locali o appartamenti), ovvero distinguendo con precisione l’unità immobiliare indipendente all’interno di un’entità immobiliare più ampia (il c.d. sub), consentendo di individuare la presenza di uno o più proprietari (dell’abuso): la prospettiva cambia il quantum della sanzione, ovvero la cubatura da sanare.

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Il comma 2 bis dell’art. 1, della legge n. 241/1990, impone un obbligo di correttezza (buona fede e collaborazione, mutato come principio nell’art. 5 del d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023) tra PA e cittadino, dove quest’ultimo è titolare di un’aspettativa di buona “condotta” (ex art. 97 Cost) nel riscontrare alle proprie richieste: un dovere di provvedere alle istanze di parte, ex art. 2 della legge n. 241/1990.

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Abuso del diritto sull’obbligo di provvedere in ambito edilizio

Abuso del diritto sull’obbligo di provvedere in ambito edilizio

Il comma 2 bis dell’art. 1, della legge n. 241/1990, impone un obbligo di correttezza (buona fede e collaborazione, mutato come principio nell’art. 5 del d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023) tra PA e cittadino, dove quest’ultimo è titolare di un’aspettativa di buona “condotta” (ex art. 97 Cost) nel riscontrare alle proprie richieste: un dovere di provvedere alle istanze di parte, ex art. 2 della legge n. 241/1990.

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