Massima
La sez. II del TAR Veneto, con la sentenza 26 luglio 2021, n. 973 (estensore Valletta), interviene sui poteri di impulso del confinante a fronte di “atti” privati (SCIA, ex art. 19, Segnalazione certificata di inizio attività, della legge n. 241/1990) che non implicano alcuna partecipazione della P.A., se non eventuale: sussiste l’obbligo di risposta.
La SCIA
Il primo comma dell’art. 19, della legge n. 241/1990, prevede che, salvo in presenza di determinati interessi pubblici, «Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato», corredata da una serie di dichiarazioni sostitutive/asseveramenti, «per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione» (tutte quelle coinvolte, ex art. 19 bis, Concentrazione dei regimi amministrativi).
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Massima
La sez. II del TAR Veneto, con la sentenza 26 luglio 2021, n. 973 (estensore Valletta), interviene sui poteri di impulso del confinante a fronte di “atti” privati (SCIA, ex art. 19, Segnalazione certificata di inizio attività, della legge n. 241/1990) che non implicano alcuna partecipazione della P.A., se non eventuale: sussiste l’obbligo di risposta.
La SCIA
Il primo comma dell’art. 19, della legge n. 241/1990, prevede che, salvo in presenza di determinati interessi pubblici, «Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato», corredata da una serie di dichiarazioni sostitutive/asseveramenti, «per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione» (tutte quelle coinvolte, ex art. 19 bis, Concentrazione dei regimi amministrativi).
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