«Libero Pensatore» (sempre)

Il diritto di accesso del consigliere comunale

Ancora una volta assistiamo al dibattito sul diritto di accesso del consigliere comunale che non può incontrare limiti nell’ottenere dall’Ente le informazioni utili all’espletamento delle sue funzioni, neppure le limitazioni derivanti dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d’ufficio, riversato sulle modalità “agevolative” anteposte al diritto stesso, quale evidente forma pervasiva del suo abuso.

In termini diversi, se l’art. 43, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che «I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge» (con una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto alla generalità dei cittadini, ex art. 22 e ss., della legge 7 agosto 1990, n. 241), questo non significa che una qualche forma di collaborazione (alias limitazione) non possa essere pretesa nel caso concreto, specie quando l’aggravio e l’intento emulativo si appalesa nella sua interezza.

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La cura delle modalità sul diritto di accesso (informatico) del consigliere comunale (e la perdita delle libertà)

La cura delle modalità sul diritto di accesso (informatico) del consigliere comunale (e la perdita delle libertà)

Il diritto di accesso del consigliere comunale

Ancora una volta assistiamo al dibattito sul diritto di accesso del consigliere comunale che non può incontrare limiti nell’ottenere dall’Ente le informazioni utili all’espletamento delle sue funzioni, neppure le limitazioni derivanti dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d’ufficio, riversato sulle modalità “agevolative” anteposte al diritto stesso, quale evidente forma pervasiva del suo abuso.

In termini diversi, se l’art. 43, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che «I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge» (con una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto alla generalità dei cittadini, ex art. 22 e ss., della legge 7 agosto 1990, n. 241), questo non significa che una qualche forma di collaborazione (alias limitazione) non possa essere pretesa nel caso concreto, specie quando l’aggravio e l’intento emulativo si appalesa nella sua interezza.

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(tratto da “Spazioetico”, 14 aprile 2021)

In questo secondo video dedicato al “Rinascimento Saudita”, Maurizio Lucca, Massimo di Rienzo e Andrea Ferrarini commentano la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 7642 del 27 novembre 2020, nella quale il Consiglio di Stato affronta il tema del conflitto di interessi della commissioni di gara di una stazione appaltante, chiamata a valutare l’offerta di una azienda concorrente i cui legali rappresentanti siano ex dipendenti della stazione appaltante. Inoltre, nella medesima sentenza, il Consiglio di Stato si pronuncia sul tema del “pantouflage”, nell’ipotesi in cui gli ex dipendenti di una stazione appaltante, con mansioni di tipo operativo, costituiscano una ATI (Associazione Temporanea di Imprese) con un operatore economico che è stato concessionario della stazione appaltante.

Di seguito una riproduzione testuale della “historia” narrata da Nepote.

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Rinascimento Saudita 2. Commento alla Sentenza CdS n. 7642/2020 in materia di conflitto di interessi

Rinascimento Saudita 2. Commento alla Sentenza CdS n. 7642/2020 in materia di conflitto di interessi

(tratto da “Spazioetico”, 14 aprile 2021)

In questo secondo video dedicato al “Rinascimento Saudita”, Maurizio Lucca, Massimo di Rienzo e Andrea Ferrarini commentano la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 7642 del 27 novembre 2020, nella quale il Consiglio di Stato affronta il tema del conflitto di interessi della commissioni di gara di una stazione appaltante, chiamata a valutare l’offerta di una azienda concorrente i cui legali rappresentanti siano ex dipendenti della stazione appaltante. Inoltre, nella medesima sentenza, il Consiglio di Stato si pronuncia sul tema del “pantouflage”, nell’ipotesi in cui gli ex dipendenti di una stazione appaltante, con mansioni di tipo operativo, costituiscano una ATI (Associazione Temporanea di Imprese) con un operatore economico che è stato concessionario della stazione appaltante.

Di seguito una riproduzione testuale della “historia” narrata da Nepote.

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La sez. III del TAR Puglia, Lecce, con la sentenza 22 aprile 2021 n. 569, definisce la natura di strada pubblica rispetto a quella privata, ovvero ne delinea i contorni dell’uso pubblico e i suoi indici, legittimando il potere di ordinanza sulla viabilità, un dominio del “rapporto amministrativo” (quello tra privato e P.A.) configurato in termini di “supremazia”, non fondato su relazioni paritarie: l’uso collettivo priva il privato della piena titolarità del diritto di proprietà.

A tal proposito, non appare superfluo rilevare che la categoria dei diritti demaniali di uso pubblico il più importante e di maggiore applicazione pratica è senza dubbio quello dell’uso pubblico di passaggio, che, a sua volta, si distingue in due sottoclassi:

  • quella del passaggio sulle vie vicinali di uso pubblico – e cioè sulle strade private soggette a pubblico transito;
  • quella del passaggio su spiazzi, vicoli, corti di proprietà privata esistenti nelle città e negli agglomerati urbani.

Giova, altresì, rammentare, per ciò che interessa, che l’iscrizione di una strada nell’elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico genera una sola presunzione di pubblicità dell’uso (che si esplicita di fatto nel pubblico transito jure servitutis publicae da parte di una collettività di persone qualificate dall’appartenenza a una comunità territoriale)[1], superabile con la prova contraria, da parte del privato (in base al generale principio scolpito dall’art. 2697 del codice civile, l’onere della prova del diritto dominicale incombe in capo a chi ne afferma la sussistenza):

  • della natura della strada;
  • dell’inesistenza di un diritto collettivo di godimento (che non preclude la proprietà privata), mediante un’azione negatoria di servitù[2].

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La natura e i caratteri della strada privata ad uso pubblico

La natura e i caratteri della strada privata ad uso pubblico

La sez. III del TAR Puglia, Lecce, con la sentenza 22 aprile 2021 n. 569, definisce la natura di strada pubblica rispetto a quella privata, ovvero ne delinea i contorni dell’uso pubblico e i suoi indici, legittimando il potere di ordinanza sulla viabilità, un dominio del “rapporto amministrativo” (quello tra privato e P.A.) configurato in termini di “supremazia”, non fondato su relazioni paritarie: l’uso collettivo priva il privato della piena titolarità del diritto di proprietà.

A tal proposito, non appare superfluo rilevare che la categoria dei diritti demaniali di uso pubblico il più importante e di maggiore applicazione pratica è senza dubbio quello dell’uso pubblico di passaggio, che, a sua volta, si distingue in due sottoclassi:

  • quella del passaggio sulle vie vicinali di uso pubblico – e cioè sulle strade private soggette a pubblico transito;
  • quella del passaggio su spiazzi, vicoli, corti di proprietà privata esistenti nelle città e negli agglomerati urbani.

Giova, altresì, rammentare, per ciò che interessa, che l’iscrizione di una strada nell’elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico genera una sola presunzione di pubblicità dell’uso (che si esplicita di fatto nel pubblico transito jure servitutis publicae da parte di una collettività di persone qualificate dall’appartenenza a una comunità territoriale)[1], superabile con la prova contraria, da parte del privato (in base al generale principio scolpito dall’art. 2697 del codice civile, l’onere della prova del diritto dominicale incombe in capo a chi ne afferma la sussistenza):

  • della natura della strada;
  • dell’inesistenza di un diritto collettivo di godimento (che non preclude la proprietà privata), mediante un’azione negatoria di servitù[2].

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  1. Obbligazione reale.

La sez. II Salerno del T.A.R. Campania, con la sentenza 10 marzo 2021 n. 601, qualifica la natura degli oneri di urbanizzazione, che trovano la causa in un atto convenzionale o nel rilascio di un titolo edilizio, rilevando che la relativa debenza deve essere valutata e rapportata all’intervento, ovvero alla loro incidenza sull’assetto urbano (che ne determina il quantum secondo parametri di legge)[1] collegandosi direttamente sul bene: il provvedimento urbanistico/edilizio è riferito non tanto all’intestatario ma all’oggetto del titolo rilasciato, così come per le obbligazioni presenti nelle convenzioni urbanistiche.

Si deve affermare che l’adempimento del pagamento degli oneri, così come per quanto previsto nelle convezioni urbanistiche, è posto a carico dei titolari e loro successori, ovvero sono tenuti non solo i soggetti a cui è intestato il titolo edilizio o coloro che stipulano la convenzione (compresi quelli che richiedono i titoli edilizi nell’ambito di una lottizzazione), ma anche quelli che realizzano l’edificazione ed i loro aventi causa[2], confermando che l’obbligazione relativa al pagamento degli oneri e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione ha natura propter rem: un obbligo di adempimento non solo da colui che lo ha assunto, ma anche da quelli che utilizzano l’edificazione avvalendosi della concessione rilasciata al loro dante causa[3].

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Oneri di urbanizzazione: determinazione propter rem e responsabilità

Oneri di urbanizzazione: determinazione propter rem e responsabilità
  1. Obbligazione reale.

La sez. II Salerno del T.A.R. Campania, con la sentenza 10 marzo 2021 n. 601, qualifica la natura degli oneri di urbanizzazione, che trovano la causa in un atto convenzionale o nel rilascio di un titolo edilizio, rilevando che la relativa debenza deve essere valutata e rapportata all’intervento, ovvero alla loro incidenza sull’assetto urbano (che ne determina il quantum secondo parametri di legge)[1] collegandosi direttamente sul bene: il provvedimento urbanistico/edilizio è riferito non tanto all’intestatario ma all’oggetto del titolo rilasciato, così come per le obbligazioni presenti nelle convenzioni urbanistiche.

Si deve affermare che l’adempimento del pagamento degli oneri, così come per quanto previsto nelle convezioni urbanistiche, è posto a carico dei titolari e loro successori, ovvero sono tenuti non solo i soggetti a cui è intestato il titolo edilizio o coloro che stipulano la convenzione (compresi quelli che richiedono i titoli edilizi nell’ambito di una lottizzazione), ma anche quelli che realizzano l’edificazione ed i loro aventi causa[2], confermando che l’obbligazione relativa al pagamento degli oneri e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione ha natura propter rem: un obbligo di adempimento non solo da colui che lo ha assunto, ma anche da quelli che utilizzano l’edificazione avvalendosi della concessione rilasciata al loro dante causa[3].

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Premessa prospettica

La firma digitale sottrae il destinatario dalla ricerca dell’identità del sottoscrittore e assolve ad una funzione (auto)certificativa assegnata dal diritto positivo, si qualifica come strumento di “semplificazione amministrativa”, e più in generale esprime appieno il processo evolutivo della c.d. transizione digitale (della P.A.), dove la vita umana (il c.d. bene della vita) si è spostata nelle relazioni on line, nei social (vedi, le dirette facebook del The Truman show nella “farinatura” (neologismo) notturna di DPCM), nelle connessioni da remoto, ove tutto l’agire viene processato dagli algoritmi[1], in una inevitabile interazione tra uomo/donna (linguaggio di genere) e macchina (c.d. effetto Matrix).

La Massima

La sez. III ter Roma del T.A.R. Lazio, con la sentenza 5 marzo 2021, n. 2757, conferma che la sottoscrizione con firma digitale di una dichiarazione non è necessario allegare la fotocopia del documento di riconoscimento ai fini della “corretta identificazione” del soggetto sottoscrittore.

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Autocertificazioni e firma digitale non richiede l’allegazione della fotocopia del documento d’identità

Autocertificazioni e firma digitale non richiede l’allegazione della fotocopia del documento d’identità

Premessa prospettica

La firma digitale sottrae il destinatario dalla ricerca dell’identità del sottoscrittore e assolve ad una funzione (auto)certificativa assegnata dal diritto positivo, si qualifica come strumento di “semplificazione amministrativa”, e più in generale esprime appieno il processo evolutivo della c.d. transizione digitale (della P.A.), dove la vita umana (il c.d. bene della vita) si è spostata nelle relazioni on line, nei social (vedi, le dirette facebook del The Truman show nella “farinatura” (neologismo) notturna di DPCM), nelle connessioni da remoto, ove tutto l’agire viene processato dagli algoritmi[1], in una inevitabile interazione tra uomo/donna (linguaggio di genere) e macchina (c.d. effetto Matrix).

La Massima

La sez. III ter Roma del T.A.R. Lazio, con la sentenza 5 marzo 2021, n. 2757, conferma che la sottoscrizione con firma digitale di una dichiarazione non è necessario allegare la fotocopia del documento di riconoscimento ai fini della “corretta identificazione” del soggetto sottoscrittore.

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La sez. I Napoli del T.A.R. Campania, con la sentenza del 23 febbraio 2021 n. 1222 (estensore Tallaro), interviene nel dichiarare legittima la richiesta di pagamento dell’indennizzo per la mancata stipulazione del contratto della P.A.: l’inerzia va ristorata con il pagamento di quanto sostenuto in vista della sottoscrizione, escludendo ogni indennizzo o risarcimento del danno (una scelta fatta ex ante direttamente dal legislatore).

Nel caso di specie, si tratta dell’applicazione del comma 9, dell’art. 11 del d.lgs. n. 163/2006 (ora cfr. comma 8, dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016)[1], dove si prescrive che «divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario», con la specificazione che in mancanza di stipulazione imputabile all’Amministrazione (i sessanta giorni, termine non perentorio con effetti sulla sua decorrenza, come si avrà modo di scrivere)[2] l’operatore economico:

  • potrà liberarsi, mediante atto formale, da «ogni vincolo o recedere dal contratto»;
  • ha diritto al «rimborso delle spese contrattuali documentate».

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Rimborso delle spese sostenute per la mancata stipulazione del contratto da parte della P.A. e responsabilità del RUP

Rimborso delle spese sostenute per la mancata stipulazione del contratto da parte della P.A. e responsabilità del RUP

La sez. I Napoli del T.A.R. Campania, con la sentenza del 23 febbraio 2021 n. 1222 (estensore Tallaro), interviene nel dichiarare legittima la richiesta di pagamento dell’indennizzo per la mancata stipulazione del contratto della P.A.: l’inerzia va ristorata con il pagamento di quanto sostenuto in vista della sottoscrizione, escludendo ogni indennizzo o risarcimento del danno (una scelta fatta ex ante direttamente dal legislatore).

Nel caso di specie, si tratta dell’applicazione del comma 9, dell’art. 11 del d.lgs. n. 163/2006 (ora cfr. comma 8, dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016)[1], dove si prescrive che «divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario», con la specificazione che in mancanza di stipulazione imputabile all’Amministrazione (i sessanta giorni, termine non perentorio con effetti sulla sua decorrenza, come si avrà modo di scrivere)[2] l’operatore economico:

  • potrà liberarsi, mediante atto formale, da «ogni vincolo o recedere dal contratto»;
  • ha diritto al «rimborso delle spese contrattuali documentate».

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