«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. I Parma del T.A.R. Emilia Romagna, con la sentenza 10 novembre 2020 n. 198 (est. Baraldi), interviene distinguendo l’attività propria della P.A. rispetto a quella specialistica delle assistenti sociali, relative a procedimenti che esulano l’ambito di competenza dell’Ente locale, quali quelli riferiti ad un procedimento civile di tutela dei minori.

In effetti, quando l’Autorità giudiziaria affida dei compiti istruttori (indagini/relazioni) al personale degli Enti locali (ad es. Polizia Locale o Assistente sociale) l’attività svolta è sottratta al diritto di accesso, non rientrando in alcun procedimento intestato all’Ente di appartenenza del dipendente, ma involgente l’ambito giudiziario: inibiti, quindi, alla sua disponibilità.

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Niente diritto di accesso alle relazioni dell’assistente sociale nei procedimenti civili

Niente diritto di accesso alle relazioni dell’assistente sociale nei procedimenti civili

La sez. I Parma del T.A.R. Emilia Romagna, con la sentenza 10 novembre 2020 n. 198 (est. Baraldi), interviene distinguendo l’attività propria della P.A. rispetto a quella specialistica delle assistenti sociali, relative a procedimenti che esulano l’ambito di competenza dell’Ente locale, quali quelli riferiti ad un procedimento civile di tutela dei minori.

In effetti, quando l’Autorità giudiziaria affida dei compiti istruttori (indagini/relazioni) al personale degli Enti locali (ad es. Polizia Locale o Assistente sociale) l’attività svolta è sottratta al diritto di accesso, non rientrando in alcun procedimento intestato all’Ente di appartenenza del dipendente, ma involgente l’ambito giudiziario: inibiti, quindi, alla sua disponibilità.

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La prima sez. del T.A.R. Piemonte, con la sentenza n. 660 del 2 novembre 2020 (Est. Cerroni) conferma la piena legittimità di un’ordinanza sindacale di rimozione di “eternit” da un immobile, intimata al proprietario in via precauzionale al fine di tutelare la salute pubblica dal pericolo di contaminazione.

È noto che l’art. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 affida al sindaco dei poteri extra ordinem finalizzati all’adozione di misure cogenti, allo scopo di intervenire nell’immediato per porre rimedio ad un pericolo attuale e imminente, situazione che abbisogna di una pronta risposta: il destinatario del provvedimento contingibile ed urgente deve essere posto nelle condizioni di intervenire al fine di porre rimedio alla causa primaria degli eventi pregiudizievoli per la collettività[1].

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Ordinanza di bonifica eternit: accertamento tecnico della pericolosità

Ordinanza di bonifica eternit: accertamento tecnico della pericolosità

La prima sez. del T.A.R. Piemonte, con la sentenza n. 660 del 2 novembre 2020 (Est. Cerroni) conferma la piena legittimità di un’ordinanza sindacale di rimozione di “eternit” da un immobile, intimata al proprietario in via precauzionale al fine di tutelare la salute pubblica dal pericolo di contaminazione.

È noto che l’art. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 affida al sindaco dei poteri extra ordinem finalizzati all’adozione di misure cogenti, allo scopo di intervenire nell’immediato per porre rimedio ad un pericolo attuale e imminente, situazione che abbisogna di una pronta risposta: il destinatario del provvedimento contingibile ed urgente deve essere posto nelle condizioni di intervenire al fine di porre rimedio alla causa primaria degli eventi pregiudizievoli per la collettività[1].

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La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 30 ottobre 2020 n. 6685, conferma un orientamento consolidato secondo il quale la prestazione di lavoro (gratuito) presso la Pubblica Amministrazione, non consolida alcuna aspettativa qualificata all’assunzione né può consolidare un valido rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche se l’incarico a termine è stato affidato con selezione ed ha superato il limite legale di 36 mesi.

La questione viene affrontata a seguito del ricorso di alcuni soggetti che avevano svolto attività gratuita di docenza presso una P.A. (Università degli Studi), corrispondente a quella dei professori strutturati, in forza dei reiterati incarichi a tempo determinato (protrattosi per oltre 36 mesi) loro affidati a seguito di apposita procedura selettiva: si postula nessun riconoscimento della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato come professore (associato o ordinario)[1].

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Lavoro gratuito: nessun riconoscimento di pubblico impiego

Lavoro gratuito: nessun riconoscimento di pubblico impiego

La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 30 ottobre 2020 n. 6685, conferma un orientamento consolidato secondo il quale la prestazione di lavoro (gratuito) presso la Pubblica Amministrazione, non consolida alcuna aspettativa qualificata all’assunzione né può consolidare un valido rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche se l’incarico a termine è stato affidato con selezione ed ha superato il limite legale di 36 mesi.

La questione viene affrontata a seguito del ricorso di alcuni soggetti che avevano svolto attività gratuita di docenza presso una P.A. (Università degli Studi), corrispondente a quella dei professori strutturati, in forza dei reiterati incarichi a tempo determinato (protrattosi per oltre 36 mesi) loro affidati a seguito di apposita procedura selettiva: si postula nessun riconoscimento della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato come professore (associato o ordinario)[1].

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La prima sez. Brescia del T.A.R. Lombardia, con la sentenza 1° ottobre 2020 n. 680 nella sua chiara esposizione inquadra il funzionamento delle riunioni del Consiglio comunale nella corretta distinzione tra quorumstrutturale” e “funzionale” in relazione al computo degli astenuti per la determinazione della maggioranza dei votanti.

L’art. 38, «Consigli comunali e provinciali», comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), dopo aver definito una parte del contenuto minimo necessario del regolamento sul funzionamento dei consigli[1], stabilisce che tale fonte deve prevedere («indica») «il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia».

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Una questione di quorum strutturale o funzionale

Una questione di quorum strutturale o funzionale

La prima sez. Brescia del T.A.R. Lombardia, con la sentenza 1° ottobre 2020 n. 680 nella sua chiara esposizione inquadra il funzionamento delle riunioni del Consiglio comunale nella corretta distinzione tra quorumstrutturale” e “funzionale” in relazione al computo degli astenuti per la determinazione della maggioranza dei votanti.

L’art. 38, «Consigli comunali e provinciali», comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), dopo aver definito una parte del contenuto minimo necessario del regolamento sul funzionamento dei consigli[1], stabilisce che tale fonte deve prevedere («indica») «il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia».

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Consigli (Giunte) comunali e obbligo videoconferenza? Il Viminale ci ripensa.

(Avv. Paolo Longhi e Avv. Maurizio LUCCA)

«Ah… mi dispiace. Ma io so’ io…».

Così un magistrale ALBERTO SORDI, nei panni del MARCHESE DEL GRILLO, canzonava i popolani arrestati.

Gli fa il verso, oggi, una circolare esplicativa prot. 14553 del 27 ottobre 2020 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione centrale per le Autonomie, «Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020. Ulteriori Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Riunioni in modalità a distanza. Applicabilità alle sedute di giunta e consiglio comunale», dal contenuto suggestivo nel delineare le soluzioni per le sedute degli organi elettivi nel periodo d’emergenza COVID-19.

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Consigli (Giunte) comunali e obbligo videoconferenza? Il Viminale ci ripensa.

Consigli (Giunte) comunali e obbligo videoconferenza? Il Viminale ci ripensa.

Consigli (Giunte) comunali e obbligo videoconferenza? Il Viminale ci ripensa.

(Avv. Paolo Longhi e Avv. Maurizio LUCCA)

«Ah… mi dispiace. Ma io so’ io…».

Così un magistrale ALBERTO SORDI, nei panni del MARCHESE DEL GRILLO, canzonava i popolani arrestati.

Gli fa il verso, oggi, una circolare esplicativa prot. 14553 del 27 ottobre 2020 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione centrale per le Autonomie, «Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020. Ulteriori Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Riunioni in modalità a distanza. Applicabilità alle sedute di giunta e consiglio comunale», dal contenuto suggestivo nel delineare le soluzioni per le sedute degli organi elettivi nel periodo d’emergenza COVID-19.

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Il modulo organizzativo della Conferenza

La Conferenza di servizi costituisce un modulo procedimentale-organizzativo pensato allo scopo di produrre un’accelerazione dei tempi procedurali e, nel contempo, un esame congiunto degli interessi pubblici coinvolti, consentendo l’assunzione concordata di determinazioni sostitutive, a tutti gli effetti, di concerti, intese, assensi, pareri, nulla osta, richiesti da un procedimento pluristrutturale specificatamente conformato dalla legge, senza che ciò comporti alcuna modificazione o sottrazione delle competenze, posto che ciascun rappresentante, partecipante alla Conferenza, imputa gli effetti giuridici degli atti che compie all’Amministrazione rappresentata, competente in forza della normativa di settore[1].

Ne consegue che la Conferenza è una sede privilegiata di confronto e della negoziazione tra i diversi interessi coinvolti nell’azione amministrativa, avente il fine di favorire il raccordo e la (leale) collaborazione tra i diversi soggetti presenti, non costituendo un organo distinto dei partecipanti[2] ma un luogo ove svolgere un dialogo ed una contrattazione tra i soggetti preposti alla gestione della cosa pubblica, dovendo serrare le decisioni con un provvedimento finale, nel quale riportare tutte le valutazioni dei partecipanti, soprattutto ove sia manifestato un dissenso.

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Il dissenso manifestato dal Comune nella Conferenza di servizi per l’autorizzazione ad una variante urbanistica incidente su un impianto di rifiuti

Il dissenso manifestato dal Comune nella Conferenza di servizi per l’autorizzazione ad una variante urbanistica incidente su un impianto di rifiuti

Il modulo organizzativo della Conferenza

La Conferenza di servizi costituisce un modulo procedimentale-organizzativo pensato allo scopo di produrre un’accelerazione dei tempi procedurali e, nel contempo, un esame congiunto degli interessi pubblici coinvolti, consentendo l’assunzione concordata di determinazioni sostitutive, a tutti gli effetti, di concerti, intese, assensi, pareri, nulla osta, richiesti da un procedimento pluristrutturale specificatamente conformato dalla legge, senza che ciò comporti alcuna modificazione o sottrazione delle competenze, posto che ciascun rappresentante, partecipante alla Conferenza, imputa gli effetti giuridici degli atti che compie all’Amministrazione rappresentata, competente in forza della normativa di settore[1].

Ne consegue che la Conferenza è una sede privilegiata di confronto e della negoziazione tra i diversi interessi coinvolti nell’azione amministrativa, avente il fine di favorire il raccordo e la (leale) collaborazione tra i diversi soggetti presenti, non costituendo un organo distinto dei partecipanti[2] ma un luogo ove svolgere un dialogo ed una contrattazione tra i soggetti preposti alla gestione della cosa pubblica, dovendo serrare le decisioni con un provvedimento finale, nel quale riportare tutte le valutazioni dei partecipanti, soprattutto ove sia manifestato un dissenso.

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