«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. VIII Napoli del T.A.R. Campania, con la sentenza 3 giugno 2020 n. 2151 (est. Pisano), interviene (con effetti estensibili) sulle prove scritte degli esami di abilitazione alla professione di Avvocato, evidenziando l’assenza di ogni distinzione (per gli effetti pratici) tra copiatura e plagio (e relativi autori).

Va premesso che l’art. 13, «Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte», comma 4 (prima parte) del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», riferito ai concorsi per l’assunzione nei pubblici impieghi, riconducibili anche agli esami di stato[1], stabilisce che il concorrente che contravviene alle disposizioni sulle modalità di stesura degli elaborati «o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso», affermando il carattere vincolante dell’esclusione dal concorso dei candidati che abbiano copiato, in tutto o in parte, i loro elaborati, a presidio della “par condicio” dei concorrenti.

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Copiatura e plagio nelle prove d’esame: espulsione di entrambi i candidati

Copiatura e plagio nelle prove d’esame: espulsione di entrambi i candidati

La sez. VIII Napoli del T.A.R. Campania, con la sentenza 3 giugno 2020 n. 2151 (est. Pisano), interviene (con effetti estensibili) sulle prove scritte degli esami di abilitazione alla professione di Avvocato, evidenziando l’assenza di ogni distinzione (per gli effetti pratici) tra copiatura e plagio (e relativi autori).

Va premesso che l’art. 13, «Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte», comma 4 (prima parte) del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», riferito ai concorsi per l’assunzione nei pubblici impieghi, riconducibili anche agli esami di stato[1], stabilisce che il concorrente che contravviene alle disposizioni sulle modalità di stesura degli elaborati «o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso», affermando il carattere vincolante dell’esclusione dal concorso dei candidati che abbiano copiato, in tutto o in parte, i loro elaborati, a presidio della “par condicio” dei concorrenti.

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La sez. II bis Roma del T.A.R. Lazio, con la sentenza 17 giugno 2020, n. 6642 (Est. Fratamico), interviene per delineare i poteri dell’Amministrazione nel correggere o rettificare gli errori delle offerte, senza stravolgere gli esiti del procedimento di individuazione del contraente.

La questione di interesse coinvolge un concorrente di una procedura telematica per l’affidamento del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio (violazioni Codice della Strada e altri illeciti amministrativi), dove si duole delle valutazioni compiute e delle condotte dalla Commissione giudicatrice sull’offerta tecnica che non coglieva l’errore materiale, “facilmente percettibile da chiunque”, nella stesura della stessa (caso di specie erronea determinazione del costo della manodopera riferibile alla singola annualità contrattuale, anziché all’intero quinquennio).

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Errori, correzioni e rettifiche in sede di offerta

Errori, correzioni e rettifiche in sede di offerta

La sez. II bis Roma del T.A.R. Lazio, con la sentenza 17 giugno 2020, n. 6642 (Est. Fratamico), interviene per delineare i poteri dell’Amministrazione nel correggere o rettificare gli errori delle offerte, senza stravolgere gli esiti del procedimento di individuazione del contraente.

La questione di interesse coinvolge un concorrente di una procedura telematica per l’affidamento del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio (violazioni Codice della Strada e altri illeciti amministrativi), dove si duole delle valutazioni compiute e delle condotte dalla Commissione giudicatrice sull’offerta tecnica che non coglieva l’errore materiale, “facilmente percettibile da chiunque”, nella stesura della stessa (caso di specie erronea determinazione del costo della manodopera riferibile alla singola annualità contrattuale, anziché all’intero quinquennio).

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La sez. IV, del Consiglio di Stato, con la sentenza 1 giugno 2020, n. 3405, interviene per definire la corretta determinazione degli oneri, anche in relazione alla loro esenzione.

La questione parte dall’imposizione del Comune ai ricorrenti del pagamento del contributo concessorio in dipendenza del rilascio di un titolo abilitativo (concessione edilizia per un intervento di ampliamento di un edificio unifamiliare esistente), ritenendo non dovuto, ai sensi dell’art. 9, lett. d), legge n. 10/77 («per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari», una deroga al principio di doverosità), senza possibilità di rideterminazione ex post del contributo, in sede di esercizio del potere di autotutela.

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Esenzione dal pagamento degli oneri: una deroga di stretta interpretazione

Esenzione dal pagamento degli oneri: una deroga di stretta interpretazione

La sez. IV, del Consiglio di Stato, con la sentenza 1 giugno 2020, n. 3405, interviene per definire la corretta determinazione degli oneri, anche in relazione alla loro esenzione.

La questione parte dall’imposizione del Comune ai ricorrenti del pagamento del contributo concessorio in dipendenza del rilascio di un titolo abilitativo (concessione edilizia per un intervento di ampliamento di un edificio unifamiliare esistente), ritenendo non dovuto, ai sensi dell’art. 9, lett. d), legge n. 10/77 («per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari», una deroga al principio di doverosità), senza possibilità di rideterminazione ex post del contributo, in sede di esercizio del potere di autotutela.

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La seconda sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza 4 giugno 2020 n. 3544, si sofferma sulle modalità della verbalizzazione e sulla natura del verbale, con riferimento all’attività del Consiglio Superiore della Magistratura (relativo al rapporto di idoneità all’ufficio, alla valutazione della professionalità, all’inserimento a fascicolo del parere in relazione alla domanda per la nomina a Procuratore Aggiunto).

Il pronunciamento riveste interesse per i temi trattati con un primo quadro di riferimento:

  • la verbalizzazione delle attività espletate da un organo amministrativo costituisce un atto necessario, in quanto consente la verifica della regolarità delle operazioni medesime;
  • il verbale può definirsi quale atto giuridico, appartenente alla categoria delle certificazioni, quale documento avente lo scopo di descrivere atti o fatti rilevanti per il diritto, compiuti alla presenza di un funzionario verbalizzante cui è stata attribuita detta funzione;
  • la verbalizzazione ha l’obiettivo di assicurare e dare conto della certezza di quanto avvenuto in un determinato momento e luogo.

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La verbalizzazione: modalità, forma e sostanza

La verbalizzazione: modalità, forma e sostanza

La seconda sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza 4 giugno 2020 n. 3544, si sofferma sulle modalità della verbalizzazione e sulla natura del verbale, con riferimento all’attività del Consiglio Superiore della Magistratura (relativo al rapporto di idoneità all’ufficio, alla valutazione della professionalità, all’inserimento a fascicolo del parere in relazione alla domanda per la nomina a Procuratore Aggiunto).

Il pronunciamento riveste interesse per i temi trattati con un primo quadro di riferimento:

  • la verbalizzazione delle attività espletate da un organo amministrativo costituisce un atto necessario, in quanto consente la verifica della regolarità delle operazioni medesime;
  • il verbale può definirsi quale atto giuridico, appartenente alla categoria delle certificazioni, quale documento avente lo scopo di descrivere atti o fatti rilevanti per il diritto, compiuti alla presenza di un funzionario verbalizzante cui è stata attribuita detta funzione;
  • la verbalizzazione ha l’obiettivo di assicurare e dare conto della certezza di quanto avvenuto in un determinato momento e luogo.

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La sez. V del T.A.R. Campania, Napoli, con la sentenza 18 aprile 2020, n. 1392 (estensore. Caminiti), traccia le linee interpretative in materia di “rinnovo” e “proroga” dei contratti pubblici di appalto di servizi, segnando la distinzione tra rinegoziazione delle condizioni (nuovo contratto) e differimento del termine di conclusione del contratto originario.

L’art. 106 «Modifica di contratti durante il periodo di efficacia» del d.lgs. n. 50/2016 si occupa di definire le condizioni di durata del contratto in corso di esecuzione, stabilendo criteri definiti al fine di non alterare la concorrenza e la par condicio tra offerenti, specie ove si incida su un elemento essenziale del contratto[1].

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Sanzionata la proroga o rinnovo del contratto in assenza dei presupposti

Sanzionata la proroga o rinnovo del contratto in assenza dei presupposti

La sez. V del T.A.R. Campania, Napoli, con la sentenza 18 aprile 2020, n. 1392 (estensore. Caminiti), traccia le linee interpretative in materia di “rinnovo” e “proroga” dei contratti pubblici di appalto di servizi, segnando la distinzione tra rinegoziazione delle condizioni (nuovo contratto) e differimento del termine di conclusione del contratto originario.

L’art. 106 «Modifica di contratti durante il periodo di efficacia» del d.lgs. n. 50/2016 si occupa di definire le condizioni di durata del contratto in corso di esecuzione, stabilendo criteri definiti al fine di non alterare la concorrenza e la par condicio tra offerenti, specie ove si incida su un elemento essenziale del contratto[1].

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La sez. I Palermo del T.A.R. Sicilia, con la sentenza 8 giugno 2020 n. 1144, interviene per dichiarare l’illegittimità della revoca in autotutela una volta sottoscritto il contratto: non è giustificato l’esercizio dello ius poenitendi.

Va premesso, in linea generale, che la facoltà di revocare od annullare una gara va esercitata quando vi siano preminenti esigenze pubbliche che lo impongano, fatta salva l’eventuale responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., dovendo rilevare che una volta avvenuta l’aggiudicazione e la sottoscrizione del contratto il vincolo negoziale è perfezionato.

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Poteri di revoca dopo l’aggiudicazione e la stipula del contratto: solo il recesso

Poteri di revoca dopo l’aggiudicazione e la stipula del contratto: solo il recesso

La sez. I Palermo del T.A.R. Sicilia, con la sentenza 8 giugno 2020 n. 1144, interviene per dichiarare l’illegittimità della revoca in autotutela una volta sottoscritto il contratto: non è giustificato l’esercizio dello ius poenitendi.

Va premesso, in linea generale, che la facoltà di revocare od annullare una gara va esercitata quando vi siano preminenti esigenze pubbliche che lo impongano, fatta salva l’eventuale responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., dovendo rilevare che una volta avvenuta l’aggiudicazione e la sottoscrizione del contratto il vincolo negoziale è perfezionato.

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