La sez. I Salerno del T.A.R. Campania, con la sentenza 25 maggio 2020, n. 583, interviene nel definire l’accesso civico generalizzato (ex art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013) ai beneficiari di contributi per la ricostruzione in zone colpite da sisma[1], stabilendo un orientamento esteso che antepone la trasparenza alla tutela dei dati personali del beneficiario, inquadrando la portata espansiva della “terza generazione” del diritto all’accesso.
La vicenda trae origine da una richiesta di un amministratore condominiale di accesso agli atti, sia in forma documentale (ex art. 22 della legge n. 241/90) che di accesso civico (ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013), al fine di conoscere la «disponibilità dei fondi ex L. n. 219/81 e ss. sul relativo capitolo di spesa; i pagamenti compiuti sui detti fondi negli ultimi cinque anni; l’elenco degli aventi diritto con priorità e le somme loro erogate; gli atti relativi all’utilizzo ed al riparto di detti fondi; il contenzioso relativo alla L. 219/81 e ss.; le comunicazioni relative al rifinanziamento di detti fondi, regionali e statali; la motivazione del mancato saldo del contributo di ricostruzione in favore del comparto condominiale».
Continua a leggere