«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 26 maggio 2020 n. 3345, interviene per limitare il diritto di accesso dei consiglieri (regionali) al sistema informatico dell’Amministrazione «per la protocollazione degli atti e la conservazione della documentazione amministrativa, in uso… per la gestione di tutte le pratiche relative ai diversi settori dell’amministrazione»[1].

Precisavano gli istanti di aver avuto libero accesso nella precedente consiliatura, ed anche successivamente, all’insediamento della nuova Giunta, quando l’accesso era stato disabilitato solamente per l’area “Contabilità e patrimonio”.

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Limiti al diritto di accesso totale dei consiglieri (regionali) al sistema informatico

Limiti al diritto di accesso totale dei consiglieri (regionali) al sistema informatico

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 26 maggio 2020 n. 3345, interviene per limitare il diritto di accesso dei consiglieri (regionali) al sistema informatico dell’Amministrazione «per la protocollazione degli atti e la conservazione della documentazione amministrativa, in uso… per la gestione di tutte le pratiche relative ai diversi settori dell’amministrazione»[1].

Precisavano gli istanti di aver avuto libero accesso nella precedente consiliatura, ed anche successivamente, all’insediamento della nuova Giunta, quando l’accesso era stato disabilitato solamente per l’area “Contabilità e patrimonio”.

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La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 25 maggio 2020 n. 3277 (Est. Lamberti), conferma un orientamento consolidato sull’insussistenza di un dovere generalizzato dell’Amministrazione di provvedere sulle istanze di autotutela, anche in campo edilizio.

È noto che il ricorso all’autotutela (mediante annullamento d’ufficio) può avvenire solamente ricorrendo alle condizioni di cui all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, ovvero sussistendo le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

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Sollecito di autotutela in ambito edilizio

Sollecito di autotutela in ambito edilizio

La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 25 maggio 2020 n. 3277 (Est. Lamberti), conferma un orientamento consolidato sull’insussistenza di un dovere generalizzato dell’Amministrazione di provvedere sulle istanze di autotutela, anche in campo edilizio.

È noto che il ricorso all’autotutela (mediante annullamento d’ufficio) può avvenire solamente ricorrendo alle condizioni di cui all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, ovvero sussistendo le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

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L’art. 38, comma 2 prima parte, del d.lgs. n. 267/2000 dispone: «Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte».

Nella sua essenzialità e chiarezza espositiva la norma rinvia al regolamento del consiglio comunale le modalità di convocazione, rectius i termini e la decorrenza degli avvisi di convocazione per celebrare la seduta (nelle sedute ordinarie: i cinque giorni):

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Convocazione del consiglio comunale: computo dei termini di decorrenza

Convocazione del consiglio comunale: computo dei termini di decorrenza

L’art. 38, comma 2 prima parte, del d.lgs. n. 267/2000 dispone: «Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte».

Nella sua essenzialità e chiarezza espositiva la norma rinvia al regolamento del consiglio comunale le modalità di convocazione, rectius i termini e la decorrenza degli avvisi di convocazione per celebrare la seduta (nelle sedute ordinarie: i cinque giorni):

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La sez. III Lecce, del T.A.R. Puglia III, con la sentenza 4 maggio 2020, n. 487, interviene per perimetrare il significato del silenzio della P.A. a fronte di un’istanza in materia di occupazione del suolo pubblico: il mancato esercizio del potere nei termini stabiliti dalle norme in contrasto ad un obbligo di facere il cui accoglimento produce gli effetti di un’azione di condanna laddove il giudice ordina all’Amministrazione silente di provvedere entro un termine.

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Il silenzio sull’istallazione di impianti pubblicitari e obbligo di provvedere

Il silenzio sull’istallazione di impianti pubblicitari e obbligo di provvedere

La sez. III Lecce, del T.A.R. Puglia III, con la sentenza 4 maggio 2020, n. 487, interviene per perimetrare il significato del silenzio della P.A. a fronte di un’istanza in materia di occupazione del suolo pubblico: il mancato esercizio del potere nei termini stabiliti dalle norme in contrasto ad un obbligo di facere il cui accoglimento produce gli effetti di un’azione di condanna laddove il giudice ordina all’Amministrazione silente di provvedere entro un termine.

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La sez. Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza 18 maggio 2020 n. 9085, interviene per delineare i criteri probatori capaci di giustificare la richiesta di risarcimento danni per mancata assunzione.

Alcuni partecipanti non vincitori ad una procedura concorsuale ricorrono contro una P.A. (Amministrazione regionale) per ottenere il risarcimento del danno che avrebbero subito in conseguenza delle condotte tenute dalla stessa, dopo l’annullamento da parte del giudice di prime cure della graduatoria, volte a non dare esecuzione alla sentenza del TAR così da mantenere a coloro che erano risultati vincitori i benefici loro derivanti da concorso annullato ed essere immessi nelle funzioni.

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Risarcimento danno per mancata assunzione

Risarcimento danno per mancata assunzione

La sez. Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza 18 maggio 2020 n. 9085, interviene per delineare i criteri probatori capaci di giustificare la richiesta di risarcimento danni per mancata assunzione.

Alcuni partecipanti non vincitori ad una procedura concorsuale ricorrono contro una P.A. (Amministrazione regionale) per ottenere il risarcimento del danno che avrebbero subito in conseguenza delle condotte tenute dalla stessa, dopo l’annullamento da parte del giudice di prime cure della graduatoria, volte a non dare esecuzione alla sentenza del TAR così da mantenere a coloro che erano risultati vincitori i benefici loro derivanti da concorso annullato ed essere immessi nelle funzioni.

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La sez. I Latina del T.A.R. Lazio, con la sentenza 16 maggio 2020 n. 164, interviene per riaffermare gli effetti instabili dell’aggiudicazione provvisoria, incapace di consolidare un’aspettativa qualificata (e il preteso indennizzo/risarcimento a favore dell’aggiudicatario provvisorio) ben potendo la stazione appaltante revocare la gara.

Giova premettere che solo l’aggiudicazione costituisce provvedimento impugnabile, ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, ultimo periodo del d.lgs. n. 104/2010, essendo inammissibile l’impugnazione della proposta di aggiudicazione, di cui all’art. 33 del d.lgs. n. 50/2016 e degli atti endoprocedimentali privi di immediata lesività[1].

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Revoca (senza indennizzo o risarcimento) dell’aggiudicazione provvisoria a distanza di tempo

Revoca (senza indennizzo o risarcimento) dell’aggiudicazione provvisoria a distanza di tempo

La sez. I Latina del T.A.R. Lazio, con la sentenza 16 maggio 2020 n. 164, interviene per riaffermare gli effetti instabili dell’aggiudicazione provvisoria, incapace di consolidare un’aspettativa qualificata (e il preteso indennizzo/risarcimento a favore dell’aggiudicatario provvisorio) ben potendo la stazione appaltante revocare la gara.

Giova premettere che solo l’aggiudicazione costituisce provvedimento impugnabile, ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, ultimo periodo del d.lgs. n. 104/2010, essendo inammissibile l’impugnazione della proposta di aggiudicazione, di cui all’art. 33 del d.lgs. n. 50/2016 e degli atti endoprocedimentali privi di immediata lesività[1].

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