«Libero Pensatore» (sempre)

La quinta sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 612 del 24 gennaio 2019, orienta l’Amministrazione nel garantire – sempre e comunque – la correttezza del procedimento di individuazione del contraente mediante il presidio della segretezza dell’offerta, senza commistioni e/o anticipazioni tra quella tecnica e quella economica, in funzione dei principi di imparzialità e buon andamento (ex art. 97 Cost.) che governano l’intero ciclo dell’azione amministrativa.

La questione verte sulla violazione degli obblighi di segretezza relativamente all’indicazione, nell’offerta tecnica, di criteri e automatismi capaci di escludere ogni discrezionalità della commissione di gara (nella relazione al cronoprogramma era stata indicata anche la componente economica della propria offerta), riflettendosi inesorabilmente nello stabilire, in via anticipata, le determinazioni dell’offerta economica: una violazione del principio di separazione tra l’offerta economica e gli altri documenti da riportare nella domanda di partecipazione.

Il giudice di seconde cure, analizza il dato fattuale riportato nel bando di gara che prescriveva che il plico contenente la domanda dovesse contenere quattro buste:

  • la prima, con la documentazione amministrativa;
  • la seconda, contenente l’offerta tecnica;
  • la terza, l’offerta tempo;
  • la quarta ed ultima, l’offerta economica.

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Il principio di segretezza delle offerte

Il principio di segretezza delle offerte

La quinta sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 612 del 24 gennaio 2019, orienta l’Amministrazione nel garantire – sempre e comunque – la correttezza del procedimento di individuazione del contraente mediante il presidio della segretezza dell’offerta, senza commistioni e/o anticipazioni tra quella tecnica e quella economica, in funzione dei principi di imparzialità e buon andamento (ex art. 97 Cost.) che governano l’intero ciclo dell’azione amministrativa.

La questione verte sulla violazione degli obblighi di segretezza relativamente all’indicazione, nell’offerta tecnica, di criteri e automatismi capaci di escludere ogni discrezionalità della commissione di gara (nella relazione al cronoprogramma era stata indicata anche la componente economica della propria offerta), riflettendosi inesorabilmente nello stabilire, in via anticipata, le determinazioni dell’offerta economica: una violazione del principio di separazione tra l’offerta economica e gli altri documenti da riportare nella domanda di partecipazione.

Il giudice di seconde cure, analizza il dato fattuale riportato nel bando di gara che prescriveva che il plico contenente la domanda dovesse contenere quattro buste:

  • la prima, con la documentazione amministrativa;
  • la seconda, contenente l’offerta tecnica;
  • la terza, l’offerta tempo;
  • la quarta ed ultima, l’offerta economica.

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La seconda sezione del T.A.R. Lombardia, Milano, con la sentenza 25 gennaio 2019 n. 153, interviene per definire la legittimazione processuale dei consiglieri comunali in relazione alle attività inerenti la funzione pubblica esercitata, con riferimento specifico agli atti adottati dal Consiglio comunale: sussiste solo per la violazione delle prerogative inerenti lo status.

Il fatto nella sua essenzialità: un consigliere comunale di minoranza impugna la deliberazione del Consiglio comunale, avente ad oggetto l’adozione del Piano di governo del territorio, chiedendo altresì la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.

Nel ricorso viene contestata la deliberazione di adozione del P.G.T., in quanto avrebbe partecipato alla relativa seduta consiliare ed espresso il proprio voto favorevole anche un altro consigliere comunale, che avrebbe dovuto astenersi in ragione della sua posizione di conflitto di interessi

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Legittimazione attiva dei consiglieri comunali sugli atti del Consiglio comunale

Legittimazione attiva dei consiglieri comunali sugli atti del Consiglio comunale

La seconda sezione del T.A.R. Lombardia, Milano, con la sentenza 25 gennaio 2019 n. 153, interviene per definire la legittimazione processuale dei consiglieri comunali in relazione alle attività inerenti la funzione pubblica esercitata, con riferimento specifico agli atti adottati dal Consiglio comunale: sussiste solo per la violazione delle prerogative inerenti lo status.

Il fatto nella sua essenzialità: un consigliere comunale di minoranza impugna la deliberazione del Consiglio comunale, avente ad oggetto l’adozione del Piano di governo del territorio, chiedendo altresì la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.

Nel ricorso viene contestata la deliberazione di adozione del P.G.T., in quanto avrebbe partecipato alla relativa seduta consiliare ed espresso il proprio voto favorevole anche un altro consigliere comunale, che avrebbe dovuto astenersi in ragione della sua posizione di conflitto di interessi

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La quinta sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza 17 gennaio 2019 n. 422, chiarisce il contenuto minimo che deve assumere la giustificazione dell’assenza a presenziare il Consiglio comunale, da parte di un componente del plènum.

È noto che già l’articolo 289 del T.U. del 1915 prevedeva che i Consiglieri che non intervenivano ad una “intera sessione ordinaria senza giustificati motivi” venissero dichiarati decaduti e, per attenuare la portata rigorosa della disposizione, la giurisprudenza ammetteva tra le fondate giustificazioni le assenze per malattia (le giustificazioni, da ragione di salute sulla scorta di valutazioni mediche, non si ritenevano suscettibili di sindacato da parte del Consiglio comunale, Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 2008, n. 4859), affari indilazionabili, congedi autorizzati dal Sindaco e dalla Giunta (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 1954, n. 28 e 15 gennaio 1955, n. 68).

Va detto che l’eventuale astensione dalle sedute motivata con l’intento politico non può spingersi alla definitiva abdicazione del ruolo rivestito ma deve comunque estrinsecarsi in azioni capaci di dare attuazione in qualsiasi modo al mandato elettivo: l’inerzia totale non può – anche ove costituisca il frutto di una scelta mirata – protrarsi oltre un tempo ragionevole, poiché, diversamente verrebbe compromesso il rapporto eletti/elettori, dato che il ruolo dei primi risulta completamente azzerato (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 24 settembre 2012, n. 1541).

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Un certificato medico che non desume l’impedimento del Consigliere comunale assenteista porta alla decadenza certa della carica

Un certificato medico che non desume l’impedimento del Consigliere comunale assenteista porta alla decadenza certa della carica

La quinta sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza 17 gennaio 2019 n. 422, chiarisce il contenuto minimo che deve assumere la giustificazione dell’assenza a presenziare il Consiglio comunale, da parte di un componente del plènum.

È noto che già l’articolo 289 del T.U. del 1915 prevedeva che i Consiglieri che non intervenivano ad una “intera sessione ordinaria senza giustificati motivi” venissero dichiarati decaduti e, per attenuare la portata rigorosa della disposizione, la giurisprudenza ammetteva tra le fondate giustificazioni le assenze per malattia (le giustificazioni, da ragione di salute sulla scorta di valutazioni mediche, non si ritenevano suscettibili di sindacato da parte del Consiglio comunale, Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 2008, n. 4859), affari indilazionabili, congedi autorizzati dal Sindaco e dalla Giunta (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 1954, n. 28 e 15 gennaio 1955, n. 68).

Va detto che l’eventuale astensione dalle sedute motivata con l’intento politico non può spingersi alla definitiva abdicazione del ruolo rivestito ma deve comunque estrinsecarsi in azioni capaci di dare attuazione in qualsiasi modo al mandato elettivo: l’inerzia totale non può – anche ove costituisca il frutto di una scelta mirata – protrarsi oltre un tempo ragionevole, poiché, diversamente verrebbe compromesso il rapporto eletti/elettori, dato che il ruolo dei primi risulta completamente azzerato (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 24 settembre 2012, n. 1541).

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La quarta sez. Milano del T.A.R. Lombardia, con la sentenza n. 51 del 14 gennaio 2019, interviene per chiarire i limiti del diritto di accesso civico in ambito contrattuale.

Il ricorso verteva contro il provvedimento di accoglimento dell’istanza di accesso civico generalizzato (presentato da un’associazione di promozione sociale) da parte del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) in sede di riesame e da parte del Responsabile del Procedimento, oltre alla richiesta del risarcimento dei danni patiti e patiendi, relativamente all’offerta tecnica presentata dal ricorrente (società cooperativa sociale) in sede di gara.

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Accesso civico generalizzato autorizzato in modo illegittimo: il danno va provato

Accesso civico generalizzato autorizzato in modo illegittimo: il danno va provato

La quarta sez. Milano del T.A.R. Lombardia, con la sentenza n. 51 del 14 gennaio 2019, interviene per chiarire i limiti del diritto di accesso civico in ambito contrattuale.

Il ricorso verteva contro il provvedimento di accoglimento dell’istanza di accesso civico generalizzato (presentato da un’associazione di promozione sociale) da parte del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) in sede di riesame e da parte del Responsabile del Procedimento, oltre alla richiesta del risarcimento dei danni patiti e patiendi, relativamente all’offerta tecnica presentata dal ricorrente (società cooperativa sociale) in sede di gara.

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La quinta sez. del Cons. Stato, con la sentenza 14 gennaio 2019, n. 283 annota – sul piano sostanziale – gli obblighi di trasparenza e gli effetti del conflitto di interessi sulla nomina della commissione di gara: l’assenza del conflitto di interessi non inficia l’operato, anche nei casi di mancato controllo da parte del RUP in sede di nomina.

È noto che, ai sensi della seconda parte del comma 9, dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, «le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell’incarico, accertano l’insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all’articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all’articolo 42 del presente codice».

Tale attività istruttoria è finalizzata ad avere una commissione di gara composta di soggetti competenti, privi di impedimenti di natura giuridica (ovvero, che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale), senza conflitti di interessi, avendo lo scopo di valorizzare la neutralità del processo decisionale.

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Conflitto di interessi, pubblicità, trasparenza e nomina della commissione di gara: verifica effettiva più che onere formale

Conflitto di interessi, pubblicità, trasparenza e nomina della commissione di gara: verifica effettiva più che onere formale

La quinta sez. del Cons. Stato, con la sentenza 14 gennaio 2019, n. 283 annota – sul piano sostanziale – gli obblighi di trasparenza e gli effetti del conflitto di interessi sulla nomina della commissione di gara: l’assenza del conflitto di interessi non inficia l’operato, anche nei casi di mancato controllo da parte del RUP in sede di nomina.

È noto che, ai sensi della seconda parte del comma 9, dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, «le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell’incarico, accertano l’insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all’articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all’articolo 42 del presente codice».

Tale attività istruttoria è finalizzata ad avere una commissione di gara composta di soggetti competenti, privi di impedimenti di natura giuridica (ovvero, che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale), senza conflitti di interessi, avendo lo scopo di valorizzare la neutralità del processo decisionale.

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La sez. Unica del T.A.R. Valle D’Aosta, con la sentenza del 14 gennaio 2019, n. 2 accoglie il ricorso contro il diniego di adozione di un progetto individuale di vita rivolto ad un minore, condannando la Regione ad attivare ad un facere: l’adozione degli atti necessario per garantire i diritti del minore disabile, di cui all’art. 8 della L.R.V.D.A. n. 14/2008 con tutte le misure previste.

La Regione denegava, anche in sede di riesame, l’istanza per un provvedimento di approvazione di un progetto previsto dalla disciplina nazionale e regionale di settore, per la valorizzazione, integrazione e promozione della qualità di vita in favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie (nel caso di specie, si trattava di un minore con grave disabilità riconosciuta, con necessità di assistenza infermieristica specializzata costante).

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Piena tutela del minore con disabilità alla richiesta di un progetto individuale di miglioramento della qualità di vita: un dovere di risultato in capo alla P.A.

Piena tutela del minore con disabilità alla richiesta di un progetto individuale di miglioramento della qualità di vita: un dovere di risultato in capo alla P.A.

La sez. Unica del T.A.R. Valle D’Aosta, con la sentenza del 14 gennaio 2019, n. 2 accoglie il ricorso contro il diniego di adozione di un progetto individuale di vita rivolto ad un minore, condannando la Regione ad attivare ad un facere: l’adozione degli atti necessario per garantire i diritti del minore disabile, di cui all’art. 8 della L.R.V.D.A. n. 14/2008 con tutte le misure previste.

La Regione denegava, anche in sede di riesame, l’istanza per un provvedimento di approvazione di un progetto previsto dalla disciplina nazionale e regionale di settore, per la valorizzazione, integrazione e promozione della qualità di vita in favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie (nel caso di specie, si trattava di un minore con grave disabilità riconosciuta, con necessità di assistenza infermieristica specializzata costante).

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