«Libero Pensatore» (sempre)

L’attività pubblica dei rappresentanti del popolo impegna risorse di tempo e di natura economica per assolvere “degnamente” l’incarico elettivo, sicché l’amministratore dell’Ente locale ha titolo al rimborso delle spese viaggio sostenute per ragioni del proprio mandato, sia per partecipare alla vita degli organi che per le missioni inerenti l’esercizio della funzione, oltre ad un’indennità o gettone di presenza per la carica ricoperta non avente natura retributiva, stante il rapporto di servizio di natura onoraria.

La ratio è quella di assicurare il concreto esercizio della funzione di amministratore locale, garantendo il diritto costituzionale di accesso in condizioni di eguaglianza alle cariche elettive, la cui effettività viene assicurata dal rimborso delle spese sostenute per svolgere i relativi compiti (ex art. 3 e 51 Cost.): l’indennità di funzione, di cui all’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 (cd. Tuel), ha essenzialmente lo scopo di rifondere l’amministratore del presunto mancato guadagno o comunque delle spese connesse con l’espletamento del pubblico mandato.

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Rimborsi viaggio agli amministratori locali

Rimborsi viaggio agli amministratori locali

L’attività pubblica dei rappresentanti del popolo impegna risorse di tempo e di natura economica per assolvere “degnamente” l’incarico elettivo, sicché l’amministratore dell’Ente locale ha titolo al rimborso delle spese viaggio sostenute per ragioni del proprio mandato, sia per partecipare alla vita degli organi che per le missioni inerenti l’esercizio della funzione, oltre ad un’indennità o gettone di presenza per la carica ricoperta non avente natura retributiva, stante il rapporto di servizio di natura onoraria.

La ratio è quella di assicurare il concreto esercizio della funzione di amministratore locale, garantendo il diritto costituzionale di accesso in condizioni di eguaglianza alle cariche elettive, la cui effettività viene assicurata dal rimborso delle spese sostenute per svolgere i relativi compiti (ex art. 3 e 51 Cost.): l’indennità di funzione, di cui all’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 (cd. Tuel), ha essenzialmente lo scopo di rifondere l’amministratore del presunto mancato guadagno o comunque delle spese connesse con l’espletamento del pubblico mandato.

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Riforma del pubblico impiego

Dalla legge delega in materia di “riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (legge 7 agosto 2015, n. 124, c.d. “riforma Madia”) sono stati partoriti due decreti legislativi, uno di riforma del pubblico impiego, con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (incidendo sul d.lgs. n. 165/2001, c.d. TUPI), l’altro di riforma delle valutazioni della performance dei dipendenti pubblici, con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 (incidendo sul d.lgs. n. 150/2009, c.d. “riforma Brunetta”), con l’intento di riformare il pubblico impiego, semplificare le norme, valorizzare la dirigenza e il merito, consentire il licenziamento dei soggetti inadeguati, premiare il risultato, garantire la partecipazione del cittadino ai processi di valutazione.

Ovviamente, per rispettare il pareggio finanziario e il principio contabile (ex art. 97 Cost. “Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico”) tutta la “riforma per pubblico impiego” avviene ad invarianza di spesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che già di per sé è una disposizione che si pone al di fuori di ogni logica di riforma, essendo noto che le riforme a costo zero non possono esistere per evidenti motivi strutturali, necessitando di investimenti in risorse economiche, tecnologiche, umane, fosse solo per garantire un minimo di formazione al personale dipendente.

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La (non) riforma del pubblico impiego

La (non) riforma del pubblico impiego

Riforma del pubblico impiego

Dalla legge delega in materia di “riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (legge 7 agosto 2015, n. 124, c.d. “riforma Madia”) sono stati partoriti due decreti legislativi, uno di riforma del pubblico impiego, con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (incidendo sul d.lgs. n. 165/2001, c.d. TUPI), l’altro di riforma delle valutazioni della performance dei dipendenti pubblici, con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 (incidendo sul d.lgs. n. 150/2009, c.d. “riforma Brunetta”), con l’intento di riformare il pubblico impiego, semplificare le norme, valorizzare la dirigenza e il merito, consentire il licenziamento dei soggetti inadeguati, premiare il risultato, garantire la partecipazione del cittadino ai processi di valutazione.

Ovviamente, per rispettare il pareggio finanziario e il principio contabile (ex art. 97 Cost. “Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico”) tutta la “riforma per pubblico impiego” avviene ad invarianza di spesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che già di per sé è una disposizione che si pone al di fuori di ogni logica di riforma, essendo noto che le riforme a costo zero non possono esistere per evidenti motivi strutturali, necessitando di investimenti in risorse economiche, tecnologiche, umane, fosse solo per garantire un minimo di formazione al personale dipendente.

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PRESENTAZIONE DEL LIBRO

“Ho visto cose”

Tutti i trucchi per rubare in Italia raccontati da un manager pubblico”

28 giugno 2017 ore 17,30

Gabinetto di Lettura di Padova.

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Ho visto cose

Ho visto cose

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

“Ho visto cose”

Tutti i trucchi per rubare in Italia raccontati da un manager pubblico”

28 giugno 2017 ore 17,30

Gabinetto di Lettura di Padova.

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Diritti dei consiglieri comunali, condotte ostruzionistiche e tumulti in Consiglio comunale: trasparenza e bilanciamento di poteri per una soluzione concreta

La regolarità dei lavori assembleari e, più in generale, dell’attività del consiglio comunale è definita all’interno e nei limiti delle norme regolamentari che affidano, al suo presidente, il compito di garantire il corretto esercizio della funzione, ma soprattutto dei diritti inerenti lo status di consigliere comunale, pena l’inevitabile vulnus alle prerogative dell’eletto.

Il Testo Unico degli Enti locali (ex D.Lgs. n. 267/2000, cd. Tuel), all’articolo 38, commi 2, 3 e 7, prevede espressamente che il funzionamento del consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, fonte secondaria che delinea su – distinti gruppi di norme – la struttura e le facoltà del plenum, in particolare:

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Tumulti, sedute a porte chiuse e in diretta streaming

Tumulti, sedute a porte chiuse e in diretta streaming

Diritti dei consiglieri comunali, condotte ostruzionistiche e tumulti in Consiglio comunale: trasparenza e bilanciamento di poteri per una soluzione concreta

La regolarità dei lavori assembleari e, più in generale, dell’attività del consiglio comunale è definita all’interno e nei limiti delle norme regolamentari che affidano, al suo presidente, il compito di garantire il corretto esercizio della funzione, ma soprattutto dei diritti inerenti lo status di consigliere comunale, pena l’inevitabile vulnus alle prerogative dell’eletto.

Il Testo Unico degli Enti locali (ex D.Lgs. n. 267/2000, cd. Tuel), all’articolo 38, commi 2, 3 e 7, prevede espressamente che il funzionamento del consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, fonte secondaria che delinea su – distinti gruppi di norme – la struttura e le facoltà del plenum, in particolare:

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Nella nuova visione del diritto di accesso, sul modello freedom of information act (cd. F.O.I.A.), avvenuta dall’approvazione del d.lgs. n. 97/2016 che ha riscritto l’art. 5 “accesso civico ai dati e documenti” del d.lgs. n. 33/2013, il titolo di legittimazione è alla base dell’istanza ostensiva: il soggetto richiedente non deve dimostrare alcun interesse qualificato e non deve motivare la sua pretesa informativa (full disclosure), essendo tale diritto di libertà riconosciuto a “chiunque”, senza limiti oggettivi e soggettivi.

Il diritto di accesso, nella sua forma di diritto di “accesso civico” non esige alcuna registrazione perché la sua natura si fonda sulla volontà di garantire un controllo generalizzato da parte dell’opinione pubblica e di piena partecipazione alla realizzazione del principio “trasparenza” (right to know), assolvendo, diversamente dal diritto di accesso, di cui alla legge n. 241/1990, il reclamo collettivo di conoscere le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche e, più in generale, l’attività e l’organizzazione della pubblica amministrazione (P.A.), anche in funzione di misura di contrasto e prevenzione della corruzione.

Con l’accesso civico chiunque ha il “potere” di controllare democraticamente la conformità dell’attività dell’amministrazione pubblica, determinando anche una maggiore responsabilizzazione di coloro che ricoprono ruoli strategici al suo interno, soprattutto nelle aree più sensibili al rischio corruzione, così come individuate dalla legge n. 190 del 2012.

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Vicinitas, trasparenza e accesso agli atti

Vicinitas, trasparenza e  accesso agli atti

Nella nuova visione del diritto di accesso, sul modello freedom of information act (cd. F.O.I.A.), avvenuta dall’approvazione del d.lgs. n. 97/2016 che ha riscritto l’art. 5 “accesso civico ai dati e documenti” del d.lgs. n. 33/2013, il titolo di legittimazione è alla base dell’istanza ostensiva: il soggetto richiedente non deve dimostrare alcun interesse qualificato e non deve motivare la sua pretesa informativa (full disclosure), essendo tale diritto di libertà riconosciuto a “chiunque”, senza limiti oggettivi e soggettivi.

Il diritto di accesso, nella sua forma di diritto di “accesso civico” non esige alcuna registrazione perché la sua natura si fonda sulla volontà di garantire un controllo generalizzato da parte dell’opinione pubblica e di piena partecipazione alla realizzazione del principio “trasparenza” (right to know), assolvendo, diversamente dal diritto di accesso, di cui alla legge n. 241/1990, il reclamo collettivo di conoscere le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche e, più in generale, l’attività e l’organizzazione della pubblica amministrazione (P.A.), anche in funzione di misura di contrasto e prevenzione della corruzione.

Con l’accesso civico chiunque ha il “potere” di controllare democraticamente la conformità dell’attività dell’amministrazione pubblica, determinando anche una maggiore responsabilizzazione di coloro che ricoprono ruoli strategici al suo interno, soprattutto nelle aree più sensibili al rischio corruzione, così come individuate dalla legge n. 190 del 2012.

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La sentenza n. 281, della prima sezione del T.A.R. Sardegna, Cagliari, pubblicata il tre maggio 2017, segna un orientamento consolidato in materia di “conflitto di interessi” e risolve il quesito se l’amicizia e la condivisione di interessi in Facebook può o meno incidere sulla posizione di “imparzialità” dell’agere pubblico, e di conseguenza sulla violazione dell’obbligo di astensione.

Giova osservare che, in presenza di legami idonei a radicare il sospetto di parzialità, non è necessario comprovare che questi si possano concretizzare in un effettivo favore verso il candidato, essendo sufficiente a radicare l’incompatibilità anche il “solo pericolo” di una compromissione dell’imparzialità di giudizio: la posizione rivestita del valutatore della selezione (caso, “assunzioni RAI”) deve essere di terzietà rispetto ai concorrenti e non di mera imparzialità.

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Il conflitto di interessi al tempo di Facebook

Il conflitto di interessi al tempo di Facebook

La sentenza n. 281, della prima sezione del T.A.R. Sardegna, Cagliari, pubblicata il tre maggio 2017, segna un orientamento consolidato in materia di “conflitto di interessi” e risolve il quesito se l’amicizia e la condivisione di interessi in Facebook può o meno incidere sulla posizione di “imparzialità” dell’agere pubblico, e di conseguenza sulla violazione dell’obbligo di astensione.

Giova osservare che, in presenza di legami idonei a radicare il sospetto di parzialità, non è necessario comprovare che questi si possano concretizzare in un effettivo favore verso il candidato, essendo sufficiente a radicare l’incompatibilità anche il “solo pericolo” di una compromissione dell’imparzialità di giudizio: la posizione rivestita del valutatore della selezione (caso, “assunzioni RAI”) deve essere di terzietà rispetto ai concorrenti e non di mera imparzialità.

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