«Libero Pensatore» (sempre)

Il “conflitto di interessi” in ambito pubblico è il substrato sociale, prima che giuridico, che permea e/o invade la condotta umana, alterandone la visione “neutra” e orientandone l’azione a vantaggio di una situazione personale, diretta o indiretta, consapevole o incosciente, precostituendo il risultato finale della commistione di contrapposti (in conflitto, appunto) valori, quello generale di “buon andamento e imparzialità”, quello utilitaristico della sfera individuale, in antitesi con i valori di “eguaglianza” e “democrazia” posti tra i “principi fondamentali” dalla Costituzione Italiana.

È noto che la presenza del conflitto di interessi, nel procedimento amministrativo, prescinde dall’esito – più o meno positivo – della decisione assunta, non involgendo la correttezza dell’operato del soggetto in conflitto di interessi, poiché l’analisi si ferma nella fase antecedente allo svolgersi del processo decisionale, prescindendo dall’esercizio della discrezionalità amministrativa o dal suo prodotto provvedimentale.

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Rapporti di parentela e conflitto di interessi

Rapporti di parentela e conflitto di interessi

Il “conflitto di interessi” in ambito pubblico è il substrato sociale, prima che giuridico, che permea e/o invade la condotta umana, alterandone la visione “neutra” e orientandone l’azione a vantaggio di una situazione personale, diretta o indiretta, consapevole o incosciente, precostituendo il risultato finale della commistione di contrapposti (in conflitto, appunto) valori, quello generale di “buon andamento e imparzialità”, quello utilitaristico della sfera individuale, in antitesi con i valori di “eguaglianza” e “democrazia” posti tra i “principi fondamentali” dalla Costituzione Italiana.

È noto che la presenza del conflitto di interessi, nel procedimento amministrativo, prescinde dall’esito – più o meno positivo – della decisione assunta, non involgendo la correttezza dell’operato del soggetto in conflitto di interessi, poiché l’analisi si ferma nella fase antecedente allo svolgersi del processo decisionale, prescindendo dall’esercizio della discrezionalità amministrativa o dal suo prodotto provvedimentale.

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Nelle politiche di prevenzione del rischio corruttivo, e più in generale, nell’esercizio di una funzione pubblica, l’azione posta in essere, sia a livello istruttorio che decisorio, deve perseguire – senza limiti interni – l’interesse generale affinché l’agire neutro possa raggiungere lo scopo finalistico (rectius il bene comune) libero da condizionamenti: il potere discrezionale allo stato puro, assolvendo i canoni costituzionali di buon andamento e imparzialità (ex art. 97 Cost.).

Il conflitto di interesse si insinua in questo processo decisionale alterandone il percorso, immettendo una componente estranea (quella personale) alla comparazione dei fini (generali), indebolendo la linearità del processo dispositivo, entrando in contrasto con una posizione particolare che può astrattamente oscurare o limitare l’equilibrio psicologico, esitando nell’assolvere i compiti istituzionali in posizione di terzietà, aprendo la strada all’utilità individuale in danno all’interesse pubblico.

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Commissione concorsuale in presenza di conflitto di interessi

Commissione concorsuale in presenza di conflitto di interessi

Nelle politiche di prevenzione del rischio corruttivo, e più in generale, nell’esercizio di una funzione pubblica, l’azione posta in essere, sia a livello istruttorio che decisorio, deve perseguire – senza limiti interni – l’interesse generale affinché l’agire neutro possa raggiungere lo scopo finalistico (rectius il bene comune) libero da condizionamenti: il potere discrezionale allo stato puro, assolvendo i canoni costituzionali di buon andamento e imparzialità (ex art. 97 Cost.).

Il conflitto di interesse si insinua in questo processo decisionale alterandone il percorso, immettendo una componente estranea (quella personale) alla comparazione dei fini (generali), indebolendo la linearità del processo dispositivo, entrando in contrasto con una posizione particolare che può astrattamente oscurare o limitare l’equilibrio psicologico, esitando nell’assolvere i compiti istituzionali in posizione di terzietà, aprendo la strada all’utilità individuale in danno all’interesse pubblico.

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Il EXPOconcetto di “pubblica amministrazione” (P.A.), e più in generale di “ente pubblico”, concerne l’organizzazione di un soggetto che soggiace ad un regime speciale di norme, sul piano dell’esercizio dei propri poteri, finalizzate al perseguimento dell’interesse generale, nel rispetto di alcune regole procedurali (principio di legalità) che si differenziano – nel concreto – dagli altri operatori di diritto comune.

Tale nozione di pubblica amministrazione si è evoluta, definita a “geometria variabile”, abbandonando i criteri identificativi originari per assumere contorni non necessariamente pubblici ma anche forme di natura privata, valorizzando l’aspetto funzionale del “fine” rispetto alla sua qualificazione giuridica pubblica: si privilegia la collocazione comunitaria di amministrazione pubblica sotto il profilo sostanzialistico, evitando che attraverso l’assunzione di una determinata personalità giuridica (ergo privata) si possa arginare le regole a tutela della concorrenza.

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Nozione di pubblica amministrazione

Nozione di pubblica amministrazione

Il EXPOconcetto di “pubblica amministrazione” (P.A.), e più in generale di “ente pubblico”, concerne l’organizzazione di un soggetto che soggiace ad un regime speciale di norme, sul piano dell’esercizio dei propri poteri, finalizzate al perseguimento dell’interesse generale, nel rispetto di alcune regole procedurali (principio di legalità) che si differenziano – nel concreto – dagli altri operatori di diritto comune.

Tale nozione di pubblica amministrazione si è evoluta, definita a “geometria variabile”, abbandonando i criteri identificativi originari per assumere contorni non necessariamente pubblici ma anche forme di natura privata, valorizzando l’aspetto funzionale del “fine” rispetto alla sua qualificazione giuridica pubblica: si privilegia la collocazione comunitaria di amministrazione pubblica sotto il profilo sostanzialistico, evitando che attraverso l’assunzione di una determinata personalità giuridica (ergo privata) si possa arginare le regole a tutela della concorrenza.

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L’approfondimento sul “Governo del territorio”

Esaminato sommariamente il contenuto del PNA 2016, adottato dall’ANAC con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, si passa all’analisi (con considerazioni prospettiche) dell’approfondimento inserito nella “Parte speciale”, al capitolo VI “Governo del territorio”, materia che attiene ai processi che regolano la tutela, l’uso e la trasformazione del territorio, nei settori dell’urbanistica e dell’edilizia.

La nozione di “urbanistica” concerne gli aspetti dell’uso del territorio e, secondo la giurisprudenza prevalente che ne ha fornito un’interpretazione estensiva, predilige il cd. modello panurbanistico, nel senso che il legislatore non avrebbe voluto limitare la materia urbanistica all’esercizio della potestà amministrativa di pianificazione territoriale mediante l’adozione di scelte urbanistiche, ma vi avrebbe fatto rientrare anche gli aspetti ulteriori dell’uso del territorio, compresi l’attuazione dei piani mediante la realizzazione delle citate scelte urbanistiche (includendo gli atti espropriativi ed i comportamenti posti in essere).

La nozione di “edilizia” indica il regime dei singoli interventi sul territorio e di tutte le attività ad essi inerenti, da ricomprendere i permessi di costruire e gli altri titoli edilizi, ai contributi ed oneri di urbanizzazione ed ai provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi.

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Il Governo del territorio (nel PNA 2016)

Il Governo del territorio (nel PNA 2016)

L’approfondimento sul “Governo del territorio”

Esaminato sommariamente il contenuto del PNA 2016, adottato dall’ANAC con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, si passa all’analisi (con considerazioni prospettiche) dell’approfondimento inserito nella “Parte speciale”, al capitolo VI “Governo del territorio”, materia che attiene ai processi che regolano la tutela, l’uso e la trasformazione del territorio, nei settori dell’urbanistica e dell’edilizia.

La nozione di “urbanistica” concerne gli aspetti dell’uso del territorio e, secondo la giurisprudenza prevalente che ne ha fornito un’interpretazione estensiva, predilige il cd. modello panurbanistico, nel senso che il legislatore non avrebbe voluto limitare la materia urbanistica all’esercizio della potestà amministrativa di pianificazione territoriale mediante l’adozione di scelte urbanistiche, ma vi avrebbe fatto rientrare anche gli aspetti ulteriori dell’uso del territorio, compresi l’attuazione dei piani mediante la realizzazione delle citate scelte urbanistiche (includendo gli atti espropriativi ed i comportamenti posti in essere).

La nozione di “edilizia” indica il regime dei singoli interventi sul territorio e di tutte le attività ad essi inerenti, da ricomprendere i permessi di costruire e gli altri titoli edilizi, ai contributi ed oneri di urbanizzazione ed ai provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi.

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La parte generale del PNA 2016 La “parte generale” del PNA 2016

La prima “Parte generale” costituisce una base di aggiornamento delle tematiche già affrontate nei precedenti PNA e viene così trattata (sono presenti 7 sezioni):

5.1. ORIENTAMENTI INTERNAZIONALI.

Vengono analizzate le attività dell’ANAC nella prospettiva internazionale (e negli organismi, quali l’ONU, il G20, l’OCSE, il Consiglio d’Europa e l’Unione europea), con le indicazioni più significative della disciplina in materia di trasparenza, accesso ai dati, lotta alla corruzione, scelta del contraente, concorrenza.

In questa sezione, non mancano indicazioni per valorizzare la trasparenza concepita come il principio fondamentale per ottenere la fiducia pubblica e per assicurare l’accountability delle attività.

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La parte generale del nuovo PNA 2016

La parte generale del nuovo PNA 2016

La parte generale del PNA 2016 La “parte generale” del PNA 2016

La prima “Parte generale” costituisce una base di aggiornamento delle tematiche già affrontate nei precedenti PNA e viene così trattata (sono presenti 7 sezioni):

5.1. ORIENTAMENTI INTERNAZIONALI.

Vengono analizzate le attività dell’ANAC nella prospettiva internazionale (e negli organismi, quali l’ONU, il G20, l’OCSE, il Consiglio d’Europa e l’Unione europea), con le indicazioni più significative della disciplina in materia di trasparenza, accesso ai dati, lotta alla corruzione, scelta del contraente, concorrenza.

In questa sezione, non mancano indicazioni per valorizzare la trasparenza concepita come il principio fondamentale per ottenere la fiducia pubblica e per assicurare l’accountability delle attività.

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inconferibilità - incompatiblitàIl decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, delinea le modalità e i requisiti necessari per il conferimento di “incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice” nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

L’intera disciplina attuativa della legge costituisce, altresì, diretta attuazione del principio di distinzione tra le competenze degli organi di indirizzo politico e quelle degli organi amministrativi, sui quali ricade la responsabilità per l’adozione degli atti di gestione e del principio di separazione tra ente controllante ed ente controllato.

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Inconferibilità e incompatibilità

Inconferibilità e incompatibilità

inconferibilità - incompatiblitàIl decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, delinea le modalità e i requisiti necessari per il conferimento di “incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice” nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

L’intera disciplina attuativa della legge costituisce, altresì, diretta attuazione del principio di distinzione tra le competenze degli organi di indirizzo politico e quelle degli organi amministrativi, sui quali ricade la responsabilità per l’adozione degli atti di gestione e del principio di separazione tra ente controllante ed ente controllato.

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