«Libero Pensatore» (sempre)

Il diritto di accesso in materia ambientale è facilitato rispetto alla disciplina generale al fine di assicurare, per la rilevanza della materia, la maggiore trasparenza possibile dei relativi dati, con un regime di pubblicità tendenzialmente integrale delle informazioni, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, con un ampliamento dei soggetti legittimati all’accesso, e sia per il profilo oggettivo, prevedendosi un’area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti dettati, in via generale, dagli artt. 22 e segg. della Legge n. 241 del 1990.
In effetti, la disciplina dell’articolo 3 “Accesso all’informazione ambientale su richiesta” del D.Lgs. n. 195/2005, “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale”,

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Diritto di accesso in materia ambientale

Diritto di accesso in materia ambientale

Il diritto di accesso in materia ambientale è facilitato rispetto alla disciplina generale al fine di assicurare, per la rilevanza della materia, la maggiore trasparenza possibile dei relativi dati, con un regime di pubblicità tendenzialmente integrale delle informazioni, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, con un ampliamento dei soggetti legittimati all’accesso, e sia per il profilo oggettivo, prevedendosi un’area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti dettati, in via generale, dagli artt. 22 e segg. della Legge n. 241 del 1990.
In effetti, la disciplina dell’articolo 3 “Accesso all’informazione ambientale su richiesta” del D.Lgs. n. 195/2005, “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale”,

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La legge n. 190 del 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, individua nella “Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche”, quale “Autorità nazionale anticorruzione” (C.I.V.I.T. ora A.N.AC.), come il soggetto pubblico che approva il “Piano Nazionale Anticorruzione” predisposto dal “Dipartimento della Funzione Pubblica”, dove sono indicate le “misure” per contrastare la corruzione nell’attività amministrativa.

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Aggiornamento del PTPC (determinazione ANAC n.12/2015)

Aggiornamento del PTPC (determinazione ANAC n.12/2015)

La legge n. 190 del 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, individua nella “Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche”, quale “Autorità nazionale anticorruzione” (C.I.V.I.T. ora A.N.AC.), come il soggetto pubblico che approva il “Piano Nazionale Anticorruzione” predisposto dal “Dipartimento della Funzione Pubblica”, dove sono indicate le “misure” per contrastare la corruzione nell’attività amministrativa.

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In via generale, secondo la nozione civilistica “l’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”, mentre in ambito pubblico “soni i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti” codice degli appalti.
Andando più nel dettaglio e rilevando che il legislatore nazionale ha recepito gli orientamenti comunitari in materia di concorrenza, il comma 7 e 8 dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 163/2006 inquadra “gli appalti pubblici di lavori” quei contratti aventi per “oggetto” l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell’allegato I, oppure, limitatamente ai lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi (ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV),

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Il contratto di appalto di opera pubblica

Il contratto di appalto di opera pubblica

In via generale, secondo la nozione civilistica “l’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”, mentre in ambito pubblico “soni i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti” codice degli appalti.
Andando più nel dettaglio e rilevando che il legislatore nazionale ha recepito gli orientamenti comunitari in materia di concorrenza, il comma 7 e 8 dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 163/2006 inquadra “gli appalti pubblici di lavori” quei contratti aventi per “oggetto” l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell’allegato I, oppure, limitatamente ai lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi (ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV),

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La sentenza n. 7776 del 16 aprile 2015, della sezione Lavoro della Suprema Corte, ripropone il delicato tema del pagamento della tassa di iscrizione all’“Albo degli Avvocati”, arrivando alla conclusione che la P.A. debba rimborsare al proprio dipendente “avvocato” il contributo di iscrizione annuale all’albo.
Ciò sulla base del vincolo di “esclusività” e della “funzionalità” dell’iscrizione allo svolgimento dell’attività professionale nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente: visto che la singola P.A. è l’unico beneficiario dell’attività professionale, su tale ente ricade il pagamento della tassa di iscrizione, ovvero il relativo rimborso qualora il pagamento sia stato anticipato dal dipendente “professionista”.

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Iscrizione albo professionale nella P.A.

Iscrizione albo professionale nella P.A.

La sentenza n. 7776 del 16 aprile 2015, della sezione Lavoro della Suprema Corte, ripropone il delicato tema del pagamento della tassa di iscrizione all’“Albo degli Avvocati”, arrivando alla conclusione che la P.A. debba rimborsare al proprio dipendente “avvocato” il contributo di iscrizione annuale all’albo.
Ciò sulla base del vincolo di “esclusività” e della “funzionalità” dell’iscrizione allo svolgimento dell’attività professionale nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente: visto che la singola P.A. è l’unico beneficiario dell’attività professionale, su tale ente ricade il pagamento della tassa di iscrizione, ovvero il relativo rimborso qualora il pagamento sia stato anticipato dal dipendente “professionista”.

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EXPOLa nozione di “cambio di destinazione d’uso” può rinvenirsi nell’art. 23 ter del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) ove si stabilisce che “costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa, da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie”, purché tale da comportare l’assegnazione del bene ad una diversa categoria funzionale (residenziale, turistico – ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, rurale).

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Cambio di destinazione d’uso e carico urbanistico

Cambio di destinazione d’uso e carico urbanistico

EXPOLa nozione di “cambio di destinazione d’uso” può rinvenirsi nell’art. 23 ter del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) ove si stabilisce che “costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa, da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie”, purché tale da comportare l’assegnazione del bene ad una diversa categoria funzionale (residenziale, turistico – ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, rurale).

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La realizzazione di un intervento edilizio, che comporta la trasformazione del territorio, impone il pagamento di una somma di denaro a favore del Comune in relazione al rilascio del titolo abilitativo (concessorio), evidenziando un principio, a livello generale, con funzione di solidarietà economico – sociale, dove l’obbligo contributivo (in rapporto a quanto costruito, “carico urbanistico”) risponde all’esigenza di partecipare ai costi ricadenti sulla collettività per l’urbanizzazione del territorio, del quale il privato si avvale nel momento in cui decide di edificare.
In effetti, a ben vedere, gli oneri di urbanizzazione trovano fondamento nei costi e vantaggi rispettivi che derivano alla collettività e al concessionario dalla trasformazione del territorio: è, pertanto, illegittima la determinazione comunale di assoggettare a contributo uguale attività edilizie diverse e diversamente incidenti sull’utilizzazione del territorio.

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Oneri di urbanizzazione

Oneri di urbanizzazione

La realizzazione di un intervento edilizio, che comporta la trasformazione del territorio, impone il pagamento di una somma di denaro a favore del Comune in relazione al rilascio del titolo abilitativo (concessorio), evidenziando un principio, a livello generale, con funzione di solidarietà economico – sociale, dove l’obbligo contributivo (in rapporto a quanto costruito, “carico urbanistico”) risponde all’esigenza di partecipare ai costi ricadenti sulla collettività per l’urbanizzazione del territorio, del quale il privato si avvale nel momento in cui decide di edificare.
In effetti, a ben vedere, gli oneri di urbanizzazione trovano fondamento nei costi e vantaggi rispettivi che derivano alla collettività e al concessionario dalla trasformazione del territorio: è, pertanto, illegittima la determinazione comunale di assoggettare a contributo uguale attività edilizie diverse e diversamente incidenti sull’utilizzazione del territorio.

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