«Libero Pensatore» (sempre)

In generale la regola aurea finalizzata alla scelta del contraente in ambito pubblico è la procedura aperta (o ristretta in certi casi), ove viene garantita la massima partecipazione degli offerenti e, di conseguenza, la “concorrenza” con lo scopo da una parte, di acquisire una platea di proposte negoziali dai diversi operatori economici (messi in competizione), dall’altra parte, di spendere minori risorse economiche per l’acquisizione di un bene, di un servizio, di un lavoro; il tutto in una visione complessiva di valutazione della “convenienza economica” in relazione all’oggetto del contratto[1].

È di tutta evidenza che la violazione della “concorrenza” provoca maggiori oneri per la p.a. in quanto determina ribassi di gara inferiori a quelli conseguibili con una distesa di operatori economici posti in competizione, rilevando di riflesso che la procedura negoziata (l’ex trattativa privata) ha carattere derogatorio e perciò eccezionale rispetto al modello generale delle procedure aperte e ristrette[2].

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Concorrenza, trasparenza e scelta del contraente

In generale la regola aurea finalizzata alla scelta del contraente in ambito pubblico è la procedura aperta (o ristretta in certi casi), ove viene garantita la massima partecipazione degli offerenti e, di conseguenza, la “concorrenza” con lo scopo da una parte, di acquisire una platea di proposte negoziali dai diversi operatori economici (messi in competizione), dall’altra parte, di spendere minori risorse economiche per l’acquisizione di un bene, di un servizio, di un lavoro; il tutto in una visione complessiva di valutazione della “convenienza economica” in relazione all’oggetto del contratto[1].

È di tutta evidenza che la violazione della “concorrenza” provoca maggiori oneri per la p.a. in quanto determina ribassi di gara inferiori a quelli conseguibili con una distesa di operatori economici posti in competizione, rilevando di riflesso che la procedura negoziata (l’ex trattativa privata) ha carattere derogatorio e perciò eccezionale rispetto al modello generale delle procedure aperte e ristrette[2].

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Il contratto di transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro (ex art. 1965 c.c.).

Le parti per transigere legittimamente devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite atteso che se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti la transazione è nulla[1].

La struttura del contratto (tipico) è di scambio e a carattere oneroso richiedendo, in ogni caso ex lege, la forma scritta ad substantiam [2], questo al fine di permettere l’identificazione esatta del contratto e l’attività di controllo da parte degli organi a tanto preposti[3].

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Il contratto di transazione

Il contratto di transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro (ex art. 1965 c.c.).

Le parti per transigere legittimamente devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite atteso che se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti la transazione è nulla[1].

La struttura del contratto (tipico) è di scambio e a carattere oneroso richiedendo, in ogni caso ex lege, la forma scritta ad substantiam [2], questo al fine di permettere l’identificazione esatta del contratto e l’attività di controllo da parte degli organi a tanto preposti[3].

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La sezione quinta dei giudici di Palazzo Spada, con la sentenza 31 marzo 2014, n. 1542, interviene nel delineare – sul piano formale – i requisiti necessari per rendere valida la sottoscrizione delle liste elettorali per le elezioni amministrative in piena osservanza dei precetti del Testo unico della documentazione amministrativa (ex D.P.R. n.445/2000).

L’intera vicenda, attinente alla irregolarità dell’ammissione alla competizione elettorale di candidature “illegittimamente” autenticate e qualora accolta, tale posizione processuale, si produrrebbe l’effetto derivato di invalidare l’esito elettorale (la proclamazione degli eletti)[1].

In prime cure, il ricorso veniva respinto rilevando che l’autenticazione delle firme risultava sostanzialmente corretta e che l’unica “irregolarità” riguardava la successiva apposizione del timbro non disponibile al momento della sottoscrizione (tale mancanza non è di per sé idonea a inficiare le operazioni di autenticazione si sosteneva nella sentenza).

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Autentica delle firme nelle liste elettorali

La sezione quinta dei giudici di Palazzo Spada, con la sentenza 31 marzo 2014, n. 1542, interviene nel delineare – sul piano formale – i requisiti necessari per rendere valida la sottoscrizione delle liste elettorali per le elezioni amministrative in piena osservanza dei precetti del Testo unico della documentazione amministrativa (ex D.P.R. n.445/2000).

L’intera vicenda, attinente alla irregolarità dell’ammissione alla competizione elettorale di candidature “illegittimamente” autenticate e qualora accolta, tale posizione processuale, si produrrebbe l’effetto derivato di invalidare l’esito elettorale (la proclamazione degli eletti)[1].

In prime cure, il ricorso veniva respinto rilevando che l’autenticazione delle firme risultava sostanzialmente corretta e che l’unica “irregolarità” riguardava la successiva apposizione del timbro non disponibile al momento della sottoscrizione (tale mancanza non è di per sé idonea a inficiare le operazioni di autenticazione si sosteneva nella sentenza).

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Con la riforma del procedimento amministrativo e l’adozione del codice dell’amministrazione digitale si è dato un forte impulso alla comunicazione informatica e più in generale all’uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati individuando una linea di sviluppo improntata all’efficienza e alla riduzione dei costi amministrativi, in una prospettiva di spendig review.

Questi nuovi meccanismi procedimentali hanno trasformato il sistema della comunicazione pubblica attraverso l’uso degli strumenti informatici e telematici e la fruibilità di questi sistemi on line, consentendo alla p.a. di trasferire informazioni, dati, documenti, provvedimenti con questi supporti telematici, dando diritto ai cittadini e alle imprese a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi (ex art. 3 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82), riconfermando che con l’uso della telematica, sia nei rapporti interni che esterni la p.a., si intende conseguire maggiore efficienza e produttività, oltre alla diminuzione dei costi.

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La nuova comunicazione informatica

Con la riforma del procedimento amministrativo e l’adozione del codice dell’amministrazione digitale si è dato un forte impulso alla comunicazione informatica e più in generale all’uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati individuando una linea di sviluppo improntata all’efficienza e alla riduzione dei costi amministrativi, in una prospettiva di spendig review.

Questi nuovi meccanismi procedimentali hanno trasformato il sistema della comunicazione pubblica attraverso l’uso degli strumenti informatici e telematici e la fruibilità di questi sistemi on line, consentendo alla p.a. di trasferire informazioni, dati, documenti, provvedimenti con questi supporti telematici, dando diritto ai cittadini e alle imprese a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi (ex art. 3 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82), riconfermando che con l’uso della telematica, sia nei rapporti interni che esterni la p.a., si intende conseguire maggiore efficienza e produttività, oltre alla diminuzione dei costi.

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L’organizzazione del lavoro pubblico fonda i propri pilastri nell’articolo 97 della Costituzione ove viene postulato che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari”.

Nella sua chiarezza espositiva, la norma primaria mette in relazione gli aspetti della “riserva di amministrazione” da quelli del perseguimento dell’“interesse pubblico” sin dalla definizione degli assetti organizzativi, prefigurando un’attività amministrativa finalizzata a coltivare il “fine pubblico” con una struttura adeguata allo scopo.

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Mobbing e assetti organizzativi

L’organizzazione del lavoro pubblico fonda i propri pilastri nell’articolo 97 della Costituzione ove viene postulato che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari”.

Nella sua chiarezza espositiva, la norma primaria mette in relazione gli aspetti della “riserva di amministrazione” da quelli del perseguimento dell’“interesse pubblico” sin dalla definizione degli assetti organizzativi, prefigurando un’attività amministrativa finalizzata a coltivare il “fine pubblico” con una struttura adeguata allo scopo.

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L’articolo 28, della legge 9 agosto 2013, n. 98 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto -legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, introduce il diritto per l’interessato di chiedere un indennizzo, sino alla somma massima di euro duemila, per il “semplice ritardo” della pubblica amministrazione, nella conclusione dei procedimenti amministrativi iniziati a istanza di parte, precisando, in prima applicazione e in via sperimentale, che l’efficacia di tale istituto avviene esclusivamente per i procedimenti relativi all’avvio e all’esercizio di un’attività d’impresa iniziati successivamente all’entrata in vigore della legge (21 agosto 2013).

Inoltre, l’articolo citato integra l’articolo 2 bis della legge 241 del 1990 con l’estensione dell’indennizzo da “mero ritardo”, alle condizioni e con le modalità da stabilirsi con apposito atto normativo, a tutti i procedimenti ad istanza di parte, precisando che le somme corrisposte o da corrispondere vanno detratte dal risarcimento del danno.

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Indenizzo per il mero ritardo della p.a.

L’articolo 28, della legge 9 agosto 2013, n. 98 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto -legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, introduce il diritto per l’interessato di chiedere un indennizzo, sino alla somma massima di euro duemila, per il “semplice ritardo” della pubblica amministrazione, nella conclusione dei procedimenti amministrativi iniziati a istanza di parte, precisando, in prima applicazione e in via sperimentale, che l’efficacia di tale istituto avviene esclusivamente per i procedimenti relativi all’avvio e all’esercizio di un’attività d’impresa iniziati successivamente all’entrata in vigore della legge (21 agosto 2013).

Inoltre, l’articolo citato integra l’articolo 2 bis della legge 241 del 1990 con l’estensione dell’indennizzo da “mero ritardo”, alle condizioni e con le modalità da stabilirsi con apposito atto normativo, a tutti i procedimenti ad istanza di parte, precisando che le somme corrisposte o da corrispondere vanno detratte dal risarcimento del danno.

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