«Libero Pensatore» (sempre)

Gli accordi devono avere una determinata forma: “debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti” (ex art. 11, comma 2, della legge n. 241/1990).

Si tratta di forma scritta ad substantiam, confermando un orientamento consolidato in materia contrattuale, dove si acclara che il vincolo negoziale con la P.A. si stabilisce solo a seguito della sottoscrizione del contratto e non dell’atto interno, quale la deliberazione o determinazione di approvazione dello schema.

La stipulazione dell’accordo significa che le parti devono incontrare le proprie determinazioni all’esterno dell’atto amministrativo, devono sottoscrivere l’accordo in forma solenne: quella scritta.

È del tutto ininfluente che l’organo deputato all’approvazione dell’accordo abbia adottato il proprio provvedimento se questo provvedimento non segue la sottoscrizione delle parti: l’esecuzione dell’accordo senza l’osservanza delle procedure di legge non può acquisire un valore ex post di riconoscimento dall’esecuzione dello stesso, anche qualora sia derivata un’utilità alla P.A.

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La forma degli accordi nella P.A.

La forma degli accordi nella P.A.

Gli accordi devono avere una determinata forma: “debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti” (ex art. 11, comma 2, della legge n. 241/1990).

Si tratta di forma scritta ad substantiam, confermando un orientamento consolidato in materia contrattuale, dove si acclara che il vincolo negoziale con la P.A. si stabilisce solo a seguito della sottoscrizione del contratto e non dell’atto interno, quale la deliberazione o determinazione di approvazione dello schema.

La stipulazione dell’accordo significa che le parti devono incontrare le proprie determinazioni all’esterno dell’atto amministrativo, devono sottoscrivere l’accordo in forma solenne: quella scritta.

È del tutto ininfluente che l’organo deputato all’approvazione dell’accordo abbia adottato il proprio provvedimento se questo provvedimento non segue la sottoscrizione delle parti: l’esecuzione dell’accordo senza l’osservanza delle procedure di legge non può acquisire un valore ex post di riconoscimento dall’esecuzione dello stesso, anche qualora sia derivata un’utilità alla P.A.

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Atti e contratti
 Formulario degli enti localiL’affidamento di servizi pubblici
L’insieme dei principi nazionali e comunitari porta a ritenere valido l’affidamento diretto (cioè, senza una gara aperta) dei “servizi pubblici” alle società miste quando si sia Continua a leggere

L’affidamento di servizi pubblici

L’affidamento di servizi pubblici

Atti e contratti
 Formulario degli enti localiL’affidamento di servizi pubblici
L’insieme dei principi nazionali e comunitari porta a ritenere valido l’affidamento diretto (cioè, senza una gara aperta) dei “servizi pubblici” alle società miste quando si sia Continua a leggere

La funzione rogatoria del segretario comunale (Maurizio Lucca)Documento Anci Veneto su abolizione segretari comunali

20 Marzo 2015.

La riforma della pubblica amministrazione, in discussione in Parlamento, prevede l’abolizione della figura del Segretario comunale sostituendola con una nuova figura apicale.

Da subito, tale proposta di riforma è stata avversata non solo dalle Amministrazioni locali ma anche dai diversi livelli di governo territoriale, oltre che dalla società civile, che identificano nel Segretario comunale il garante della legalità e della corretta gestione delle risorse pubbliche.

La figura del Segretario comunale ha costituito e costituisce un riferimento unico per professionalità e capacità organizzativa, sia da parte degli amministratori che del personale, un figura che assiste gli Enti sotto una molteplicità di aspetti e a cui è riconosciuta una particolare specializzazione sulle materie di interesse locale.

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NO ALL’ABOLIZIONE DEI SEGRETARI COMUNALI: DOCUMENTO ANCI VENETO

NO ALL’ABOLIZIONE DEI SEGRETARI COMUNALI: DOCUMENTO ANCI VENETO

La funzione rogatoria del segretario comunale (Maurizio Lucca)Documento Anci Veneto su abolizione segretari comunali

20 Marzo 2015.

La riforma della pubblica amministrazione, in discussione in Parlamento, prevede l’abolizione della figura del Segretario comunale sostituendola con una nuova figura apicale.

Da subito, tale proposta di riforma è stata avversata non solo dalle Amministrazioni locali ma anche dai diversi livelli di governo territoriale, oltre che dalla società civile, che identificano nel Segretario comunale il garante della legalità e della corretta gestione delle risorse pubbliche.

La figura del Segretario comunale ha costituito e costituisce un riferimento unico per professionalità e capacità organizzativa, sia da parte degli amministratori che del personale, un figura che assiste gli Enti sotto una molteplicità di aspetti e a cui è riconosciuta una particolare specializzazione sulle materie di interesse locale.

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ll c.d. preavviso di rigetto tra buona fede e legittima aspettativa del privato

Il procedimento amministrativo

delineato dalla legge generale n. 241 del 1990 segna in parte una rivisitazione del principio di consequenzialità (per la quale un atto non può essere compiuto se non viene adottato un atto che nella sequenza normativa necessariamente precede) che concerne l’obbligo, da parte della Pubblica Amministrazione, di adottare atti e decisioni coerenti con quanto contenuto sia con gli altri atti del procedimento stesso, sia con le circolari e le direttive contenenti indicazioni a tale riguardo, in piena esecuzione degli elementi di fatto e di diritto che reggono il provvedimento e che costituiscono le basi giuridiche affinché l’atto stesso venga ad esistenza, con la conseguenza che l’esistenza dell’atto amministrativo (in assonanza con la consequenzialità delle fasi procedimentali) deve essere sostenuta (ex articolo 21 septies) da un minimum di elementi indispensabili perché un atto possa considerarsi valido, e questi elementi sono ricadenti nella piena individuazione del soggetto legittimato, nell’oggetto idoneo (che rappresenta il termine attivo e quello passivo dell’atto), nella forma, nel contenuto e nelle finalità (che devono sempre tendere al raggiungimento del pubblico interesse o della sua finalizzazione).

Si può subito sostenere che procedimento amministrativo e provvedimento amministrativo sono intimamente legati da meccanismi formali e procedurali che devono essere rispettati pena la nullità (annullabilità) dell’atto, dovendo rilevare che sia la carenza di un elemento essenziale che la presenza di una violazione alle regole del procedimento comporta sicura invalidità (da non confondere con la mera irregolarità, ex comma 2 dell’art.21 octies), invalidità che va connessa alla conformazione dell’atto alle ipotesi delineate astrattamente dall’ordinamento, e la mancanza di una formalità (ora sostanziale) prevista dalla legge (ci si riferisce all’articolo 10 bis) si proietta nell’incapacità dell’atto (rectius provvedimento) ad essere titolare di poteri incidenti sulla sfera giuridica del terzo, per il negato rispetto delle norme giuridiche che ne legittimano sia il potere che l’esistenza, costituendo motivo valido di caducazione per la violazione delle prescrizioni generali (come vedremo da una prima sentenza sul punto).

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ll c.d. preavviso di rigetto tra buona fede e legittima aspettativa del privato

ll c.d. preavviso di rigetto tra buona fede e legittima aspettativa del privato

Il procedimento amministrativo

delineato dalla legge generale n. 241 del 1990 segna in parte una rivisitazione del principio di consequenzialità (per la quale un atto non può essere compiuto se non viene adottato un atto che nella sequenza normativa necessariamente precede) che concerne l’obbligo, da parte della Pubblica Amministrazione, di adottare atti e decisioni coerenti con quanto contenuto sia con gli altri atti del procedimento stesso, sia con le circolari e le direttive contenenti indicazioni a tale riguardo, in piena esecuzione degli elementi di fatto e di diritto che reggono il provvedimento e che costituiscono le basi giuridiche affinché l’atto stesso venga ad esistenza, con la conseguenza che l’esistenza dell’atto amministrativo (in assonanza con la consequenzialità delle fasi procedimentali) deve essere sostenuta (ex articolo 21 septies) da un minimum di elementi indispensabili perché un atto possa considerarsi valido, e questi elementi sono ricadenti nella piena individuazione del soggetto legittimato, nell’oggetto idoneo (che rappresenta il termine attivo e quello passivo dell’atto), nella forma, nel contenuto e nelle finalità (che devono sempre tendere al raggiungimento del pubblico interesse o della sua finalizzazione).

Si può subito sostenere che procedimento amministrativo e provvedimento amministrativo sono intimamente legati da meccanismi formali e procedurali che devono essere rispettati pena la nullità (annullabilità) dell’atto, dovendo rilevare che sia la carenza di un elemento essenziale che la presenza di una violazione alle regole del procedimento comporta sicura invalidità (da non confondere con la mera irregolarità, ex comma 2 dell’art.21 octies), invalidità che va connessa alla conformazione dell’atto alle ipotesi delineate astrattamente dall’ordinamento, e la mancanza di una formalità (ora sostanziale) prevista dalla legge (ci si riferisce all’articolo 10 bis) si proietta nell’incapacità dell’atto (rectius provvedimento) ad essere titolare di poteri incidenti sulla sfera giuridica del terzo, per il negato rispetto delle norme giuridiche che ne legittimano sia il potere che l’esistenza, costituendo motivo valido di caducazione per la violazione delle prescrizioni generali (come vedremo da una prima sentenza sul punto).

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Il contratto stipulato tra l’ente pubblico e l’avvocato, per l’assistenza legale in un procedimento giudiziario, costituisce una negozio atipico non disciplinato dal codice civile, trova la propria fonte di riferimento tra i contratti “d’opera intellettuale”, species del genus contratto di lavoro autonomo.

È subito da precisare che “il conferimento dell’incarico di patrocinio legale comprende normalmente anche quello di prestare assistenza stragiudiziale alla medesima parte, in relazione alle medesime vicende cui si riferisce l’incarico di patrocinio; che anche nell’ambito di una procedura giudiziale civile il professionista può prestare, in relazione alla stessa pratica, sia attività giudiziale sia attività stragiudiziale, comprendendosi in quest’ultima quelle prestazioni che non risultino strettamente connesse e strumentali all’attività propriamente processuale” (Cass. Civ, sez. II, sentenza n. 16016/2003).

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Incarico di assistenza legale

Il contratto stipulato tra l’ente pubblico e l’avvocato, per l’assistenza legale in un procedimento giudiziario, costituisce una negozio atipico non disciplinato dal codice civile, trova la propria fonte di riferimento tra i contratti “d’opera intellettuale”, species del genus contratto di lavoro autonomo.

È subito da precisare che “il conferimento dell’incarico di patrocinio legale comprende normalmente anche quello di prestare assistenza stragiudiziale alla medesima parte, in relazione alle medesime vicende cui si riferisce l’incarico di patrocinio; che anche nell’ambito di una procedura giudiziale civile il professionista può prestare, in relazione alla stessa pratica, sia attività giudiziale sia attività stragiudiziale, comprendendosi in quest’ultima quelle prestazioni che non risultino strettamente connesse e strumentali all’attività propriamente processuale” (Cass. Civ, sez. II, sentenza n. 16016/2003).

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