«Libero Pensatore» (sempre)

La competenza, in termini di esercizio di una funzione pubblica, segue i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, una separazione declinata dal TUPI e TUEL che incardina all’organo elettivo compiti di indirizzo, programmazione e controllo affidando alla dirigenza compiti di natura gestionale.
La dirigenza deve conseguire i risultati individuati dall’organo di governo dell’ente; la dirigenza viene valutata in termini di performance in funzione diretta con il programma di mandato, al punto che non appare possibile erogare compensi legati alla produttività se non attraverso le valutazioni degli OIV; valutazioni tecniche “terze” collegate agli obiettivi di bilancio (decisi dagli organi elettivi): un collegamento tra risorse messe a disposizione ed esecuzione della prestazione lavorativa proiettata a dare esiti positivi alle aspettative
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Nomine senza concorso e competenza gestionale

La competenza, in termini di esercizio di una funzione pubblica, segue i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, una separazione declinata dal TUPI e TUEL che incardina all’organo elettivo compiti di indirizzo, programmazione e controllo affidando alla dirigenza compiti di natura gestionale.
La dirigenza deve conseguire i risultati individuati dall’organo di governo dell’ente; la dirigenza viene valutata in termini di performance in funzione diretta con il programma di mandato, al punto che non appare possibile erogare compensi legati alla produttività se non attraverso le valutazioni degli OIV; valutazioni tecniche “terze” collegate agli obiettivi di bilancio (decisi dagli organi elettivi): un collegamento tra risorse messe a disposizione ed esecuzione della prestazione lavorativa proiettata a dare esiti positivi alle aspettative
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Riprendendo l’intervento “sine die” e la notizia che si (s)paventa l’abolizione del Giudice amministrativo e del Consiglio di Stato (giudice che taluni vorrebbero abolire), in nome di un futuro “competitivo”; a margine, si potrebbe affermare (?) che è il giudice amministrativo che minaccia lo sviluppo economico e il progresso della Nazione, evitando l’esercizio dell’“Autolavaggio”?

Non sarebbe più conveniente – per rilanciare l’economia – invece di “Abolire Tar e Consiglio di Stato per non legare le gambe all’Italia” eliminare i costi della (sovra)struttura dello Stato e i grand commis (con le loro pensioni d’oro: intoccabili); eliminare i “signori del vapore” che producono leggi che non si comprendono e non servono; eliminare i diversi livelli istituzionali (quali, le Regioni) che spendono più dell’80% in sanità; eliminare…

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Sine die e senza giudice

Riprendendo l’intervento “sine die” e la notizia che si (s)paventa l’abolizione del Giudice amministrativo e del Consiglio di Stato (giudice che taluni vorrebbero abolire), in nome di un futuro “competitivo”; a margine, si potrebbe affermare (?) che è il giudice amministrativo che minaccia lo sviluppo economico e il progresso della Nazione, evitando l’esercizio dell’“Autolavaggio”?

Non sarebbe più conveniente – per rilanciare l’economia – invece di “Abolire Tar e Consiglio di Stato per non legare le gambe all’Italia” eliminare i costi della (sovra)struttura dello Stato e i grand commis (con le loro pensioni d’oro: intoccabili); eliminare i “signori del vapore” che producono leggi che non si comprendono e non servono; eliminare i diversi livelli istituzionali (quali, le Regioni) che spendono più dell’80% in sanità; eliminare…

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Il Comune di Solofra comunica l’avvio del procedimento per l’emissione di un provvedimento di demolizione di alcune opere abusive (data l’assenza di collaudo statico e agibilità), sospendendo contestualmente l’attività del soggetto inciso dal provvedimento (un autolavaggio).

L’interessato ricorre al Giudice amministrativo (giudice che taluni vorrebbero abolire) sollevando due distinti vizi: violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto la disposta sospensione riguarderebbe un’attività regolarmente autorizzata, con conseguente violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi, ed inoltre il provvedimento di sospensione non risulta accompagnata dalla fissazione di un termine di efficacia (nei motivi aggiunti rileva anche il difetto di motivazione).

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Sine die

Il Comune di Solofra comunica l’avvio del procedimento per l’emissione di un provvedimento di demolizione di alcune opere abusive (data l’assenza di collaudo statico e agibilità), sospendendo contestualmente l’attività del soggetto inciso dal provvedimento (un autolavaggio).

L’interessato ricorre al Giudice amministrativo (giudice che taluni vorrebbero abolire) sollevando due distinti vizi: violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto la disposta sospensione riguarderebbe un’attività regolarmente autorizzata, con conseguente violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi, ed inoltre il provvedimento di sospensione non risulta accompagnata dalla fissazione di un termine di efficacia (nei motivi aggiunti rileva anche il difetto di motivazione).

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L’articolo 22 (“Definizioni e princípi in materia di accesso”) della Legge 241 del 1990 inquadra, in via generale, il diritto di accesso quale diritto alla trasparenza consistente nella possibilità prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi da parte di coloro che abbiano un “interesse” qualificato (“diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”).

La situazione sottesa alla domanda di accesso agli atti amministrativi si configura come un vero e proprio diritto soggettivo meritevole di tutela dall’ordinamento (fatta eccezione per gli atti normativamente sottratti all’accesso), strumentale (ma anche no) all’esercizio di difesa dei propri interessi in sede giurisdizionale e/o in altra sede e comunque rilevante ai fini del conseguimento da parte dell’interessato di un bene della vita.

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Diritto di accesso dei comitati e delle associazioni (portatori di interessi diffusi)

L’articolo 22 (“Definizioni e princípi in materia di accesso”) della Legge 241 del 1990 inquadra, in via generale, il diritto di accesso quale diritto alla trasparenza consistente nella possibilità prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi da parte di coloro che abbiano un “interesse” qualificato (“diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”).

La situazione sottesa alla domanda di accesso agli atti amministrativi si configura come un vero e proprio diritto soggettivo meritevole di tutela dall’ordinamento (fatta eccezione per gli atti normativamente sottratti all’accesso), strumentale (ma anche no) all’esercizio di difesa dei propri interessi in sede giurisdizionale e/o in altra sede e comunque rilevante ai fini del conseguimento da parte dell’interessato di un bene della vita.

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La sezione I ter del T.A.R. Lazio – Roma, con la sentenza 15 luglio 2013, n. 7040, accoglie il ricorso finalizzato al risarcimento del danno presentato da un amministratore locale per l’illegittimo scioglimento del consiglio comunale.

L’amministratore lamentava la lesione del diritto alla reputazione, al decoro ed all’onore, nonché al diritto alla vita di relazione, con conseguente danno esistenziale, nonché il diritto all’identità personale ed alla salute psico-fisica, giungendo ad affermare di aver subito danni materiali, nella misura dell’indennità di funzione non percepita a seguito del provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale.

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Risarcimento danno per illegittimo scioglimento del consiglio comunale

La sezione I ter del T.A.R. Lazio – Roma, con la sentenza 15 luglio 2013, n. 7040, accoglie il ricorso finalizzato al risarcimento del danno presentato da un amministratore locale per l’illegittimo scioglimento del consiglio comunale.

L’amministratore lamentava la lesione del diritto alla reputazione, al decoro ed all’onore, nonché al diritto alla vita di relazione, con conseguente danno esistenziale, nonché il diritto all’identità personale ed alla salute psico-fisica, giungendo ad affermare di aver subito danni materiali, nella misura dell’indennità di funzione non percepita a seguito del provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale.

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La giurisprudenza è unanime nel ritenere che gli oneri di urbanizzazione e il contributo di costruzione sono un corrispettivo di diritto pubblico posto a carico del costruttore per la sua partecipazione alla realizzazione delle opere d’urbanizzazione in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova edificazione trae nel contesto urbano (conforme Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 1998, n.201. Idem Cons. Stato, 27 dicembre 1988, n.852 e sez. V, 24 marzo 1977, n.591).

È rilevante ritenere che gli stessi sono dovuti anche al di là di un nesso di stretta inerenza delle opere di urbanizzazione rispetto alle singole aree (Cons. Stato, sez. V, 20 aprile 2009, n. 2359).

Il pagamento di tali contributi non comporta la nascita, in capo al titolare del concessione edilizia, di un diritto, azionabile nei confronti della P.A., alla realizzazione e completamento delle opere di urbanizzazione che maggiormente interessano la sua costruzione, posto che il Comune può discrezionalmente utilizzare i predetti introiti per il completamento o la manutenzione delle opere di urbanizzazione di qualsiasi parte del territorio (T.A.R. Sardegna, sez. II, 8 novembre 2012, n. 925).

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Termine ultimo per la restituzione degli oneri di urbanizzazione versati

La giurisprudenza è unanime nel ritenere che gli oneri di urbanizzazione e il contributo di costruzione sono un corrispettivo di diritto pubblico posto a carico del costruttore per la sua partecipazione alla realizzazione delle opere d’urbanizzazione in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova edificazione trae nel contesto urbano (conforme Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 1998, n.201. Idem Cons. Stato, 27 dicembre 1988, n.852 e sez. V, 24 marzo 1977, n.591).

È rilevante ritenere che gli stessi sono dovuti anche al di là di un nesso di stretta inerenza delle opere di urbanizzazione rispetto alle singole aree (Cons. Stato, sez. V, 20 aprile 2009, n. 2359).

Il pagamento di tali contributi non comporta la nascita, in capo al titolare del concessione edilizia, di un diritto, azionabile nei confronti della P.A., alla realizzazione e completamento delle opere di urbanizzazione che maggiormente interessano la sua costruzione, posto che il Comune può discrezionalmente utilizzare i predetti introiti per il completamento o la manutenzione delle opere di urbanizzazione di qualsiasi parte del territorio (T.A.R. Sardegna, sez. II, 8 novembre 2012, n. 925).

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