«Libero Pensatore» (sempre)

L’annullamento d’ufficio (procedimento c.d. “di secondo grado”), rappresenta una facoltà dell’Amministrazione di ripristinare la legittimità dell’agire pubblico, a fronte di una serie di presupposti disciplinati all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990: un accertamento della sussistenza di ragioni di interesse pubblico specifico, diverse dal mero ripristino della legalità violata[1], e un bilanciamento con l’affidamento del privato destinatario del provvedimento (la stabilità dell’atto adottato), donde l’esigenza di assicurare le guarentigie di cui all’art. 7 e seguenti della cit. legge sul procedimento amministrativo.

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Il contraddittorio nell’autotutela

Il contraddittorio nell’autotutela

L’annullamento d’ufficio (procedimento c.d. “di secondo grado”), rappresenta una facoltà dell’Amministrazione di ripristinare la legittimità dell’agire pubblico, a fronte di una serie di presupposti disciplinati all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990: un accertamento della sussistenza di ragioni di interesse pubblico specifico, diverse dal mero ripristino della legalità violata[1], e un bilanciamento con l’affidamento del privato destinatario del provvedimento (la stabilità dell’atto adottato), donde l’esigenza di assicurare le guarentigie di cui all’art. 7 e seguenti della cit. legge sul procedimento amministrativo.

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Il diritto di accesso del consigliere comunale trova la propria base giuridica nell’art. 43, comma 2 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), quale diritto pieno ad acquisire le «notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato», essendo tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge[1], segnando inesorabilmente una prospettiva estesa del diritto, avuto riguardo all’insieme delle norme che direttamente o indirettamente giustificano e legittimano all’attualità dell’esercizio.

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Nessun onere motivazionale per l’accesso del consigliere comunale

Nessun onere motivazionale per l’accesso del consigliere comunale

Il diritto di accesso del consigliere comunale trova la propria base giuridica nell’art. 43, comma 2 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), quale diritto pieno ad acquisire le «notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato», essendo tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge[1], segnando inesorabilmente una prospettiva estesa del diritto, avuto riguardo all’insieme delle norme che direttamente o indirettamente giustificano e legittimano all’attualità dell’esercizio.

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In via generale, il conflitto di interessi si manifesta in relazione a determinate “interferenze relazionali” che coinvolgono il decisore pubblico, nell’esercizio concreto della funzione assegnata dall’ordinamento, dove alcune situazioni positivizzate dal legislatore possono compromettere l’imparzialità; quell’indipendenza di giudizio, architrave del potere discrezionale o istruttorio, operante all’interno del procedimento amministrativo o provvedimentale: una “tensione” effettiva (ed emotiva) tra la cura dell’interesse primario, sempre finalizzato al bene comune[1], e l’interesse secondario, quello particolare associato al singolo[2].

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Il conflitto di interessi (con modulistica sulle dichiarazioni)

Il conflitto di interessi (con modulistica sulle dichiarazioni)

In via generale, il conflitto di interessi si manifesta in relazione a determinate “interferenze relazionali” che coinvolgono il decisore pubblico, nell’esercizio concreto della funzione assegnata dall’ordinamento, dove alcune situazioni positivizzate dal legislatore possono compromettere l’imparzialità; quell’indipendenza di giudizio, architrave del potere discrezionale o istruttorio, operante all’interno del procedimento amministrativo o provvedimentale: una “tensione” effettiva (ed emotiva) tra la cura dell’interesse primario, sempre finalizzato al bene comune[1], e l’interesse secondario, quello particolare associato al singolo[2].

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La trasparenza amministrativa postula la capacità del privato di “comprendere” l’esercizio della funzione pubblica attraverso la partecipazione procedimentale (ex art. 10, Diritti dei partecipanti al procedimento, della legge 241/1990), oppure mediante l’accesso amministrativo “strumentale”, ispirato alla logica del “need to know”, per la tutela di un interesse diretto, attuale e concreto, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata (ex art. 22, comma 1, lett. b), della cit. legge)[1].

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Niente accesso agli atti di un affidamento diretto da parte del terzo

Niente accesso agli atti di un affidamento diretto da parte del terzo

La trasparenza amministrativa postula la capacità del privato di “comprendere” l’esercizio della funzione pubblica attraverso la partecipazione procedimentale (ex art. 10, Diritti dei partecipanti al procedimento, della legge 241/1990), oppure mediante l’accesso amministrativo “strumentale”, ispirato alla logica del “need to know”, per la tutela di un interesse diretto, attuale e concreto, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata (ex art. 22, comma 1, lett. b), della cit. legge)[1].

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Il comma 3, terzo periodo, dell’art. 45, Incentivi alle funzioni tecniche, del d.lgs. n. 36/2023, affida ad una disciplina interna i criteri di riparto dell’incentivo stabilita «dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti»: un atto generale, non necessariamente di fonte regolamentare, semplificandone l’iter, accelerando le modalità applicative, rispetto alle precedenti previsioni (ossia, oggetto di contrattazione decentrata integrativa, e successivo recepimento in sede di regolamento), in assenza delle quali il dipendente poteva far valere solo un’azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi dal legislatore posti a carico delle Amministrazioni appaltanti.

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Giurisdizione ordinaria nelle controversie per gli incentivi di progettazione

Giurisdizione ordinaria nelle controversie per gli incentivi di progettazione

Il comma 3, terzo periodo, dell’art. 45, Incentivi alle funzioni tecniche, del d.lgs. n. 36/2023, affida ad una disciplina interna i criteri di riparto dell’incentivo stabilita «dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti»: un atto generale, non necessariamente di fonte regolamentare, semplificandone l’iter, accelerando le modalità applicative, rispetto alle precedenti previsioni (ossia, oggetto di contrattazione decentrata integrativa, e successivo recepimento in sede di regolamento), in assenza delle quali il dipendente poteva far valere solo un’azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi dal legislatore posti a carico delle Amministrazioni appaltanti.

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In via generale, la comunicazione mediante posta elettronica ordinaria può presentare delle difficoltà nel permettere di accertare l’effettiva ricezione del messaggio da parte del destinatario[1], sicché la scelta di tale modalità di trasmissione – per una comunicazione formale, con rilevanti conseguenze giuridiche – per non riscontrare oggettive contestazioni rende opportuno l’invio tramite posta elettronica certificata.

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Legittimo l’utilizzo della e – mail

Legittimo l’utilizzo della e – mail

In via generale, la comunicazione mediante posta elettronica ordinaria può presentare delle difficoltà nel permettere di accertare l’effettiva ricezione del messaggio da parte del destinatario[1], sicché la scelta di tale modalità di trasmissione – per una comunicazione formale, con rilevanti conseguenze giuridiche – per non riscontrare oggettive contestazioni rende opportuno l’invio tramite posta elettronica certificata.

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