La sez. II Catania, del TAR Sicilia, con la sentenza 9 giugno 2021 n. 1875 si esprime sull’obbligo o meno di provvedere, a fronte di un’istanza del privato con la quale si sollecitava la P.A. all’acquisizione del terreno occupato senza titolo.
È noto che il comma 1 (primo periodo), dell’art. 2, Conclusione del procedimento, della legge n. 241/1990 prevede che «Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso».
A fronte di una richiesta l’Amministrazione, il secondo periodo del cit. comma, dispone che «Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo».
A tal proposito, va osservato che quando non vi sia un obbligo giuridico di riscontro il silenzio può assumere, a seconda dei casi, il significato di “rifiuto” o “rigetto”[1], specie quando l’attività d’impulso del privato sia priva di una fonte di riferimento, manca (cioè) un correlato “obbligo” di provvedere, ossia quando la procedura attivata non presenti quel carattere di doverosità, pertanto, il silenzio serbato dall’Amministrazione può legittimamente integrare un silenzio rifiuto[2].
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La sez. II Catania, del TAR Sicilia, con la sentenza 9 giugno 2021 n. 1875 si esprime sull’obbligo o meno di provvedere, a fronte di un’istanza del privato con la quale si sollecitava la P.A. all’acquisizione del terreno occupato senza titolo.
È noto che il comma 1 (primo periodo), dell’art. 2, Conclusione del procedimento, della legge n. 241/1990 prevede che «Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso».
A fronte di una richiesta l’Amministrazione, il secondo periodo del cit. comma, dispone che «Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo».
A tal proposito, va osservato che quando non vi sia un obbligo giuridico di riscontro il silenzio può assumere, a seconda dei casi, il significato di “rifiuto” o “rigetto”[1], specie quando l’attività d’impulso del privato sia priva di una fonte di riferimento, manca (cioè) un correlato “obbligo” di provvedere, ossia quando la procedura attivata non presenti quel carattere di doverosità, pertanto, il silenzio serbato dall’Amministrazione può legittimamente integrare un silenzio rifiuto[2].
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