«Libero Pensatore» (sempre)

Il primo comma dell’art. 5, Principi di buona fede e di tutela dell’affidamento, del d.l.gs. n. 36 del 31 marzo 2023, postula nella sua vividezza che «Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento», esprimendo un concetto di natura estesa che grava su ogni procedimento amministrativo dove «I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede», ai sensi del comma 2 bis dell’art. 1, Principi generali dell’attività amministrativa, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

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La diligenza dell’operatore economico

La diligenza dell’operatore economico

Il primo comma dell’art. 5, Principi di buona fede e di tutela dell’affidamento, del d.l.gs. n. 36 del 31 marzo 2023, postula nella sua vividezza che «Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento», esprimendo un concetto di natura estesa che grava su ogni procedimento amministrativo dove «I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede», ai sensi del comma 2 bis dell’art. 1, Principi generali dell’attività amministrativa, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

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È noto, quanto elementare, che a tutela delle obbligazioni negoziali, la PA richieda una garanzia in grado di assecondare le richieste contenute nel contratto, qualora la parte non intenda dare esecuzione, o solo parzialmente, ai propri doveri: «il contratto ha forza di legge tra le parti», ex art. 1372, Efficacia del contratto, cod. civ., sicché la presenza di una fideiussione soccorre alle mancanze dell’obbligato principale: «è fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui», (ex art. 1936 cod. civ.).

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La scelta delle garanzie nei rapporti convenzionali di natura urbanistica

La scelta delle garanzie nei rapporti convenzionali di natura urbanistica

È noto, quanto elementare, che a tutela delle obbligazioni negoziali, la PA richieda una garanzia in grado di assecondare le richieste contenute nel contratto, qualora la parte non intenda dare esecuzione, o solo parzialmente, ai propri doveri: «il contratto ha forza di legge tra le parti», ex art. 1372, Efficacia del contratto, cod. civ., sicché la presenza di una fideiussione soccorre alle mancanze dell’obbligato principale: «è fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui», (ex art. 1936 cod. civ.).

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Il Sindaco, in generale, è titolare del potere di ordinanza che deve operare quando altri strumenti giuridici apprestati dall’ordinamento non sono presenti, potendo – in ogni caso – intervenire con ordinanza, qualora la fonte ne attribuisca la competenza, ossia, nei limiti dei presupposti forniti dalle norme, non potendo travalicare le attribuzioni di altri organi (il Consiglio Comunale) quando manca un provvedimento che lo autorizzi a disciplinare (dare esecuzione) nel dettaglio.

La sez. II Catania, del TAR Sicilia, con la sentenza 14 agosto 2023, n. 2530, censura un’ordinanza sindacale di accensione e spegnimento dell’illuminazione pubblica (servizio pubblico locale, SPL, avente rilevanza economica)[1] in assenza di un preventivo e formale atto di indirizzo del Consiglio Comunale.

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Limiti al potere di ordinanza del Sindaco sull’accensione/spegnimento del servizio pubblico locale di illuminazione

Limiti al potere di ordinanza del Sindaco sull’accensione/spegnimento del servizio pubblico locale di illuminazione

Il Sindaco, in generale, è titolare del potere di ordinanza che deve operare quando altri strumenti giuridici apprestati dall’ordinamento non sono presenti, potendo – in ogni caso – intervenire con ordinanza, qualora la fonte ne attribuisca la competenza, ossia, nei limiti dei presupposti forniti dalle norme, non potendo travalicare le attribuzioni di altri organi (il Consiglio Comunale) quando manca un provvedimento che lo autorizzi a disciplinare (dare esecuzione) nel dettaglio.

La sez. II Catania, del TAR Sicilia, con la sentenza 14 agosto 2023, n. 2530, censura un’ordinanza sindacale di accensione e spegnimento dell’illuminazione pubblica (servizio pubblico locale, SPL, avente rilevanza economica)[1] in assenza di un preventivo e formale atto di indirizzo del Consiglio Comunale.

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Il nuovo Codice dei contratti pubblici (ex d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) indica tra le chiavi di lettura (ex art. 4, Criterio interpretativo e applicativo) il «principio della fiducia», canonizzato all’art. 2, secondo il quale al primo comma si enuncia, in modo scultoreo, che «l’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici»: un sistema normativo che nell’etica pubblica (ex art. 54 Cost.) assegna agli operatori del diritto (istituzioni e suoi rappresentanti) e all’impresa (quell’iniziativa economica privata libera, ex art. 41 Cost.) un compito di reciproca parità e lealtà.

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La buona fede e cause di esclusione nel nuovo Codice dei contratti pubblici

La buona fede e cause di esclusione nel nuovo Codice dei contratti pubblici

Il nuovo Codice dei contratti pubblici (ex d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) indica tra le chiavi di lettura (ex art. 4, Criterio interpretativo e applicativo) il «principio della fiducia», canonizzato all’art. 2, secondo il quale al primo comma si enuncia, in modo scultoreo, che «l’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici»: un sistema normativo che nell’etica pubblica (ex art. 54 Cost.) assegna agli operatori del diritto (istituzioni e suoi rappresentanti) e all’impresa (quell’iniziativa economica privata libera, ex art. 41 Cost.) un compito di reciproca parità e lealtà.

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