«Libero Pensatore» (sempre)

La scelta gestionale del servizio di illuminazione votiva cimiteriale

La sez. I Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 27 settembre 2022 n. 1572, esprime al meglio il significato di un sevizio comunale a gestione diretta, ove nella ponderazione tra costi e benefici, tra efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nell’esercizio della sua discrezionalità, di quell’applicazione concreta del potere inesauribile di perseguire l’interesse pubblico (ex art. 97 Cost.), la PA ben può decidere come meglio servire la Comunità attraverso un modello organizzativo del servizio di illuminazione votiva cimiteriale senza avvalersi di terzi, ma mediante l’accurata gestione del proprio personale, una risorsa disponibile e immediata nell’economicità prevalente della buona e sana gestione finanziaria rispetto al ricorso ad un modulo concessorio, peraltro di per sé oneroso sin dall’approntamento della gara rispetto al valore dell’affidamento.

In termini più immediati, è pienamente legittima la scelta del Consiglio comunale di gestire un servizio comunale[1] senza ricorso a terzi, ovvero in modo diretto con il proprio personale: scelta che non richiederebbe alcun onere di forzata motivazione quando è palese il risparmio per la gestione “in economia”, specie in un Ente di piccole dimensioni (sotto i 5.000 abitanti).

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Le facoltà del Comune nel servizio cimiteriale di illuminazione votiva

Le facoltà del Comune nel servizio cimiteriale di illuminazione votiva

La scelta gestionale del servizio di illuminazione votiva cimiteriale

La sez. I Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 27 settembre 2022 n. 1572, esprime al meglio il significato di un sevizio comunale a gestione diretta, ove nella ponderazione tra costi e benefici, tra efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nell’esercizio della sua discrezionalità, di quell’applicazione concreta del potere inesauribile di perseguire l’interesse pubblico (ex art. 97 Cost.), la PA ben può decidere come meglio servire la Comunità attraverso un modello organizzativo del servizio di illuminazione votiva cimiteriale senza avvalersi di terzi, ma mediante l’accurata gestione del proprio personale, una risorsa disponibile e immediata nell’economicità prevalente della buona e sana gestione finanziaria rispetto al ricorso ad un modulo concessorio, peraltro di per sé oneroso sin dall’approntamento della gara rispetto al valore dell’affidamento.

In termini più immediati, è pienamente legittima la scelta del Consiglio comunale di gestire un servizio comunale[1] senza ricorso a terzi, ovvero in modo diretto con il proprio personale: scelta che non richiederebbe alcun onere di forzata motivazione quando è palese il risparmio per la gestione “in economia”, specie in un Ente di piccole dimensioni (sotto i 5.000 abitanti).

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La sez. I Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 26 agosto 2022 n. 1945, interviene per descrivere l’abuso del diritto, ove il soggetto privato altera il rapporto di correttezza partecipativa con la PA, ex comma 2 bis dell’art. 1 della legge 241/1990, seguendo la strada processuale di impugnazione dell’atto endoprocedimentale, atto interlocutorio proiettato a garantire all’interessato il proprio diritto di accesso partecipativo nel procedimento, ex comma 1, dell’art. 10 della cit. legge sul procedimento.

Fatto

Una società che opera nei servizi pubblici impugna una nota della PA con cui si dispone la sospensione della pratica relativa alla richiesta di autorizzazione per la posa di un cavo in fibra ottica lungo una strada, invitando la stessa società ad adeguarsi alla disciplina Regolamentare interna (nel concreto: produrre ulteriore documentazione, apportare talune modifiche tecniche alla localizzazione dell’impianto, avvalersi dei nuovi moduli predisposti dall’Amministrazione).

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Abuso del diritto e mancata collaborazione

Abuso del diritto e mancata collaborazione

La sez. I Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 26 agosto 2022 n. 1945, interviene per descrivere l’abuso del diritto, ove il soggetto privato altera il rapporto di correttezza partecipativa con la PA, ex comma 2 bis dell’art. 1 della legge 241/1990, seguendo la strada processuale di impugnazione dell’atto endoprocedimentale, atto interlocutorio proiettato a garantire all’interessato il proprio diritto di accesso partecipativo nel procedimento, ex comma 1, dell’art. 10 della cit. legge sul procedimento.

Fatto

Una società che opera nei servizi pubblici impugna una nota della PA con cui si dispone la sospensione della pratica relativa alla richiesta di autorizzazione per la posa di un cavo in fibra ottica lungo una strada, invitando la stessa società ad adeguarsi alla disciplina Regolamentare interna (nel concreto: produrre ulteriore documentazione, apportare talune modifiche tecniche alla localizzazione dell’impianto, avvalersi dei nuovi moduli predisposti dall’Amministrazione).

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La massima

La sez. giurisdizionale Umbria della Corte dei Conti (Scognamiglio relatore) con la sentenza n. 63 del 13 settembre 2022, interviene per condannare un dirigente pubblico per l’utilizzo improprio dell’auto di servizio[1].

Nello specifico, il danno erariale consistito in viaggi effettuati non per finalità istituzionali, bensì di andata e ritorno dalla sede di lavoro alla propria abitazione ed a viaggi di carattere personale, in violazione alla disciplina interna sull’utilizzo dei mezzi solo per finalità c.d. istituzionali.

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Uso improprio del mezzo di servizio

Uso improprio del mezzo di servizio

La massima

La sez. giurisdizionale Umbria della Corte dei Conti (Scognamiglio relatore) con la sentenza n. 63 del 13 settembre 2022, interviene per condannare un dirigente pubblico per l’utilizzo improprio dell’auto di servizio[1].

Nello specifico, il danno erariale consistito in viaggi effettuati non per finalità istituzionali, bensì di andata e ritorno dalla sede di lavoro alla propria abitazione ed a viaggi di carattere personale, in violazione alla disciplina interna sull’utilizzo dei mezzi solo per finalità c.d. istituzionali.

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Il danno erariale

La sez. giurisdizionale Lazio, della Corte dei conti, con la sentenza n. 595 del 1° settembre 2022, interviene per condannare alcuni soggetti per illecita percezione di erogazioni pubbliche: un danno erariale pari ad euro 275.000,00 di contributi pubblici sottratti alla loro destinazione.

Le erogazioni sono state indebitamente utilizzate per finanziare l’attività politica (di un amministratore regionale) attraverso una fondazione: i fondi regionali ricevuti venivano dirottati per una destinazione diversa rispetto alla loro causa (ossia, a sostegno di progetti umanitari)[1].

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Illecita percezione di erogazioni pubbliche

Illecita percezione di erogazioni pubbliche

Il danno erariale

La sez. giurisdizionale Lazio, della Corte dei conti, con la sentenza n. 595 del 1° settembre 2022, interviene per condannare alcuni soggetti per illecita percezione di erogazioni pubbliche: un danno erariale pari ad euro 275.000,00 di contributi pubblici sottratti alla loro destinazione.

Le erogazioni sono state indebitamente utilizzate per finanziare l’attività politica (di un amministratore regionale) attraverso una fondazione: i fondi regionali ricevuti venivano dirottati per una destinazione diversa rispetto alla loro causa (ossia, a sostegno di progetti umanitari)[1].

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Principio di diritto

La sez. II Catania, del TAR Sicilia, con la sentenza 29 agosto 2022 n. 2316, interviene per legittimare la condotta di un’Amministrazione Locale che, nell’affidamento di un incarico legale (ove prevale il rispetto del principio di personalità della prestazione, in aderenza all’art. 2232., Esecuzione dell’opera, c.c.)[1], ha privilegiato il criterio soggettivo dell’esperienza professionale su una specifica materia (la riscossione negli Enti Locali), ritenendo non rientrare, la scelta discrezionale operata, in un’alterazione della concorrenza.

Fatto e clausola escludente

Il ricorso viene rivolto ad una determinazione con cui è stata approvata la graduatoria dei partecipanti alla selezione comparativa per titoli finalizzata all’affidamento di un incarico ad un avvocato esterno con esperienza in materia di riscossione e recupero crediti, e nello specifico della maturata esperienza professionale sull’oggetto dell’incarico.

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L’esperienza locale nell’affidamento dell’incarico legale

L’esperienza locale nell’affidamento dell’incarico legale

Principio di diritto

La sez. II Catania, del TAR Sicilia, con la sentenza 29 agosto 2022 n. 2316, interviene per legittimare la condotta di un’Amministrazione Locale che, nell’affidamento di un incarico legale (ove prevale il rispetto del principio di personalità della prestazione, in aderenza all’art. 2232., Esecuzione dell’opera, c.c.)[1], ha privilegiato il criterio soggettivo dell’esperienza professionale su una specifica materia (la riscossione negli Enti Locali), ritenendo non rientrare, la scelta discrezionale operata, in un’alterazione della concorrenza.

Fatto e clausola escludente

Il ricorso viene rivolto ad una determinazione con cui è stata approvata la graduatoria dei partecipanti alla selezione comparativa per titoli finalizzata all’affidamento di un incarico ad un avvocato esterno con esperienza in materia di riscossione e recupero crediti, e nello specifico della maturata esperienza professionale sull’oggetto dell’incarico.

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Massima

La sez. I del TAR Marche, con la sentenza 27 agosto 2022, n. 466, interviene riaffermando che la commissione giudicatrice di una gara pubblica può operare collegialmente nella valutazione delle offerte, integrando – nel suo plenum – la professionalità (che può essere diversificata) dei suoi componenti[1], i quali contribuiscono singolarmente ad apportare un contributo valutativo/qualitativo/specialistico finalizzato ad individuare la migliore offerta, sulla base della documentazione acquisita con la presentazione delle offerte.

Fatti contestati

In una gara suddivisa a lotti, un operatore economico censura l’operato della commissione di gara, avendo i singoli commissari attribuito – nell’esercizio della loro discrezionalità – a ciascun concorrente, per ogni singolo criterio di valutazione, il medesimo punteggio (un’anomalia nel modus operandi): una violazione della lex specialis che assegnava ai commissari un range sulla determinazione dei punti, e, dunque, una necessaria differenziazione rispetto all’identità di giudizio («i quali hanno evidentemente concordato i punteggi»), visto che la legge di gara prevedeva «due fasi procedurali nettamente distinte, la prima delle quali presupponeva una valutazione autonoma da parte del singolo commissario, mentre la seconda era finalizzata a determinare la media aritmetica dei punteggi».

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Attribuzione dei punteggi e valutazione collegiale delle offerte da parte dei commissari di gara

Attribuzione dei punteggi e valutazione collegiale delle offerte da parte dei commissari di gara

Massima

La sez. I del TAR Marche, con la sentenza 27 agosto 2022, n. 466, interviene riaffermando che la commissione giudicatrice di una gara pubblica può operare collegialmente nella valutazione delle offerte, integrando – nel suo plenum – la professionalità (che può essere diversificata) dei suoi componenti[1], i quali contribuiscono singolarmente ad apportare un contributo valutativo/qualitativo/specialistico finalizzato ad individuare la migliore offerta, sulla base della documentazione acquisita con la presentazione delle offerte.

Fatti contestati

In una gara suddivisa a lotti, un operatore economico censura l’operato della commissione di gara, avendo i singoli commissari attribuito – nell’esercizio della loro discrezionalità – a ciascun concorrente, per ogni singolo criterio di valutazione, il medesimo punteggio (un’anomalia nel modus operandi): una violazione della lex specialis che assegnava ai commissari un range sulla determinazione dei punti, e, dunque, una necessaria differenziazione rispetto all’identità di giudizio («i quali hanno evidentemente concordato i punteggi»), visto che la legge di gara prevedeva «due fasi procedurali nettamente distinte, la prima delle quali presupponeva una valutazione autonoma da parte del singolo commissario, mentre la seconda era finalizzata a determinare la media aritmetica dei punteggi».

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