«Libero Pensatore» (sempre)

Il Registro di protocollo, secondo le indicazioni dell’art. 53 del d.P.R. n. 445/2000, è un documento di tracciatura obbligatoria degli atti ricevuti o spediti dall’Amministrazione e tutti i documenti informatici, con esclusione di alcuni atti di natura informativa (ad. es gazzette ufficiali, materiali statistici, atti preparatori interni, giornali, riviste, libri, materiali pubblicitari, inviti a manifestazioni).

In tale registro vengono memorizzati una serie di dati, che, oltre alla progressiva numerazione e datazione assegnata automaticamente dal sistema, fanno riferimento al mittente o al destinatario (a seconda dei casi, di ricevute o spedizione), all’oggetto del documento e al suo contenuto (integrale digitalizzato).

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L’accesso al protocollo da parte del consigliere comunale

L’accesso al protocollo da parte del consigliere comunale

Il Registro di protocollo, secondo le indicazioni dell’art. 53 del d.P.R. n. 445/2000, è un documento di tracciatura obbligatoria degli atti ricevuti o spediti dall’Amministrazione e tutti i documenti informatici, con esclusione di alcuni atti di natura informativa (ad. es gazzette ufficiali, materiali statistici, atti preparatori interni, giornali, riviste, libri, materiali pubblicitari, inviti a manifestazioni).

In tale registro vengono memorizzati una serie di dati, che, oltre alla progressiva numerazione e datazione assegnata automaticamente dal sistema, fanno riferimento al mittente o al destinatario (a seconda dei casi, di ricevute o spedizione), all’oggetto del documento e al suo contenuto (integrale digitalizzato).

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Va subito premesso che, ai sensi dell’art. 33, comma primo, punto 1) della Legge n. 1150/1942 (c.d. Legge urbanistica), con norma del regolamento edilizio bisognava (un vero e proprio obbligo) stabilire «la formazione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione edilizia comunale»; norma abrogata espressamente dall’art. 136, comma 2, lettera b) del d.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) che all’art. 4, ultimo comma, faceva, comunque salva, la possibilità «nel caso in cui il comune intenda istituire la Commissione edilizia» affidare al regolamento edilizio l’indicazione degli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.

Si ricava, dalla lettura sistematica delle norme, che attraverso il regolamento edilizio l’Amministrazione comunale ha la facoltà di istituire la Commissione edilizia comunale, quale organo consultivo su un catalogo di interventi ben definito, con compiti ausiliari di natura istruttoria preventiva, prima di concludere l’iter istruttorio e la decisione finale.

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Libera commissione edilizia

Libera commissione edilizia

Va subito premesso che, ai sensi dell’art. 33, comma primo, punto 1) della Legge n. 1150/1942 (c.d. Legge urbanistica), con norma del regolamento edilizio bisognava (un vero e proprio obbligo) stabilire «la formazione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione edilizia comunale»; norma abrogata espressamente dall’art. 136, comma 2, lettera b) del d.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) che all’art. 4, ultimo comma, faceva, comunque salva, la possibilità «nel caso in cui il comune intenda istituire la Commissione edilizia» affidare al regolamento edilizio l’indicazione degli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.

Si ricava, dalla lettura sistematica delle norme, che attraverso il regolamento edilizio l’Amministrazione comunale ha la facoltà di istituire la Commissione edilizia comunale, quale organo consultivo su un catalogo di interventi ben definito, con compiti ausiliari di natura istruttoria preventiva, prima di concludere l’iter istruttorio e la decisione finale.

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Il decreto legislativo n. 74/2017 introduce una normativa di dettaglio a chiarimento di tutti quegli aspetti non sempre di facile applicazione:

1. la valutazione negativa delle performance, rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità dirigenziale e, in casi specifici e determinati, a fini disciplinari;

2. ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti o gruppi di dipendenti, in una visione complessiva dell’agire pubblico;

  1. oltre agli obiettivi specifici di ogni amministrazione, è stata introdotta la categoria degli obiettivi generali, che identificano le priorità in termini di attività delle pubbliche amministrazioni coerentemente con le politiche nazionali, definiti tenendo conto del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza;
  2. gli OIV assumono un ruolo attivo nel segnalare eventuali necessità di interventi correttivi rispetto agli obiettivi programmati, anche in relazione alle risultanze dei controlli interni, con poteri propri di indagine e accesso agli atti;
  3. i cittadini diventano protagonisti ai fini della valutazione della performance organizzativa, mediante la definizione di sistemi di rilevamento della soddisfazione degli utenti in merito alla qualità dei servizi resi;
  4. nella misurazione delle performance individuali del personale dirigente, è attribuito un peso prevalente ai risultati della misurazione e valutazione della performance dell’ambito organizzativo di cui hanno essi diretta responsabilità, rilevando che nei contratti di lavoro gli obiettivi di trasparenza s’intersecano con la produttività;
  5. è definito un coordinamento temporale tra l’adozione del Piano della performance e della Relazione e il ciclo di programmazione economico-finanziaria, introducendo sanzioni più incisive in caso di mancata adozione del Piano;
  6. sono introdotti nuovi meccanismi di distribuzione delle risorse destinate a remunerare la performance, affidati al contratto collettivo nazionale, che stabilirà la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e i criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi corrisponda un’effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati.

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Le valutazioni del d.lgs. n. 74/2017: i venti (o vinti) delle riforme

Le valutazioni del d.lgs. n. 74/2017: i venti (o vinti) delle riforme

Il decreto legislativo n. 74/2017 introduce una normativa di dettaglio a chiarimento di tutti quegli aspetti non sempre di facile applicazione:

1. la valutazione negativa delle performance, rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità dirigenziale e, in casi specifici e determinati, a fini disciplinari;

2. ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti o gruppi di dipendenti, in una visione complessiva dell’agire pubblico;

  1. oltre agli obiettivi specifici di ogni amministrazione, è stata introdotta la categoria degli obiettivi generali, che identificano le priorità in termini di attività delle pubbliche amministrazioni coerentemente con le politiche nazionali, definiti tenendo conto del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza;
  2. gli OIV assumono un ruolo attivo nel segnalare eventuali necessità di interventi correttivi rispetto agli obiettivi programmati, anche in relazione alle risultanze dei controlli interni, con poteri propri di indagine e accesso agli atti;
  3. i cittadini diventano protagonisti ai fini della valutazione della performance organizzativa, mediante la definizione di sistemi di rilevamento della soddisfazione degli utenti in merito alla qualità dei servizi resi;
  4. nella misurazione delle performance individuali del personale dirigente, è attribuito un peso prevalente ai risultati della misurazione e valutazione della performance dell’ambito organizzativo di cui hanno essi diretta responsabilità, rilevando che nei contratti di lavoro gli obiettivi di trasparenza s’intersecano con la produttività;
  5. è definito un coordinamento temporale tra l’adozione del Piano della performance e della Relazione e il ciclo di programmazione economico-finanziaria, introducendo sanzioni più incisive in caso di mancata adozione del Piano;
  6. sono introdotti nuovi meccanismi di distribuzione delle risorse destinate a remunerare la performance, affidati al contratto collettivo nazionale, che stabilirà la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e i criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi corrisponda un’effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati.

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Gli organi di partecipazione si sono sempre caratterizzati, nella storia recente dello Stato, per una loro particolare individualità che veniva riconosciuta dall’Ordinamento nel suo momento di massima astrattezza che caratterizzava l’unitarietà dei diversi elementi che costituivano la sua essenza, attribuendo loro una posizione giuridica ben distinta rispetto a quella di tutti gli altri soggetti.

La partecipazione è, quindi, una necessità fisiologica al sistema e metodologica per la struttura in quanto permette di operare in piena coscienza con le indicazioni formulate dagli interessati e le mediazioni di carattere politico, che sono alla base delle scelte strategiche e delle prerogative degli organi di “governo”.

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Referendum consultivo: il caso Veneto

Referendum consultivo: il caso Veneto

Gli organi di partecipazione si sono sempre caratterizzati, nella storia recente dello Stato, per una loro particolare individualità che veniva riconosciuta dall’Ordinamento nel suo momento di massima astrattezza che caratterizzava l’unitarietà dei diversi elementi che costituivano la sua essenza, attribuendo loro una posizione giuridica ben distinta rispetto a quella di tutti gli altri soggetti.

La partecipazione è, quindi, una necessità fisiologica al sistema e metodologica per la struttura in quanto permette di operare in piena coscienza con le indicazioni formulate dagli interessati e le mediazioni di carattere politico, che sono alla base delle scelte strategiche e delle prerogative degli organi di “governo”.

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L’attività pubblica dei rappresentanti del popolo impegna risorse di tempo e di natura economica per assolvere “degnamente” l’incarico elettivo, sicché l’amministratore dell’Ente locale ha titolo al rimborso delle spese viaggio sostenute per ragioni del proprio mandato, sia per partecipare alla vita degli organi che per le missioni inerenti l’esercizio della funzione, oltre ad un’indennità o gettone di presenza per la carica ricoperta non avente natura retributiva, stante il rapporto di servizio di natura onoraria.

La ratio è quella di assicurare il concreto esercizio della funzione di amministratore locale, garantendo il diritto costituzionale di accesso in condizioni di eguaglianza alle cariche elettive, la cui effettività viene assicurata dal rimborso delle spese sostenute per svolgere i relativi compiti (ex art. 3 e 51 Cost.): l’indennità di funzione, di cui all’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 (cd. Tuel), ha essenzialmente lo scopo di rifondere l’amministratore del presunto mancato guadagno o comunque delle spese connesse con l’espletamento del pubblico mandato.

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Rimborsi viaggio agli amministratori locali

Rimborsi viaggio agli amministratori locali

L’attività pubblica dei rappresentanti del popolo impegna risorse di tempo e di natura economica per assolvere “degnamente” l’incarico elettivo, sicché l’amministratore dell’Ente locale ha titolo al rimborso delle spese viaggio sostenute per ragioni del proprio mandato, sia per partecipare alla vita degli organi che per le missioni inerenti l’esercizio della funzione, oltre ad un’indennità o gettone di presenza per la carica ricoperta non avente natura retributiva, stante il rapporto di servizio di natura onoraria.

La ratio è quella di assicurare il concreto esercizio della funzione di amministratore locale, garantendo il diritto costituzionale di accesso in condizioni di eguaglianza alle cariche elettive, la cui effettività viene assicurata dal rimborso delle spese sostenute per svolgere i relativi compiti (ex art. 3 e 51 Cost.): l’indennità di funzione, di cui all’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 (cd. Tuel), ha essenzialmente lo scopo di rifondere l’amministratore del presunto mancato guadagno o comunque delle spese connesse con l’espletamento del pubblico mandato.

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Riforma del pubblico impiego

Dalla legge delega in materia di “riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (legge 7 agosto 2015, n. 124, c.d. “riforma Madia”) sono stati partoriti due decreti legislativi, uno di riforma del pubblico impiego, con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (incidendo sul d.lgs. n. 165/2001, c.d. TUPI), l’altro di riforma delle valutazioni della performance dei dipendenti pubblici, con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 (incidendo sul d.lgs. n. 150/2009, c.d. “riforma Brunetta”), con l’intento di riformare il pubblico impiego, semplificare le norme, valorizzare la dirigenza e il merito, consentire il licenziamento dei soggetti inadeguati, premiare il risultato, garantire la partecipazione del cittadino ai processi di valutazione.

Ovviamente, per rispettare il pareggio finanziario e il principio contabile (ex art. 97 Cost. “Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico”) tutta la “riforma per pubblico impiego” avviene ad invarianza di spesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che già di per sé è una disposizione che si pone al di fuori di ogni logica di riforma, essendo noto che le riforme a costo zero non possono esistere per evidenti motivi strutturali, necessitando di investimenti in risorse economiche, tecnologiche, umane, fosse solo per garantire un minimo di formazione al personale dipendente.

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La (non) riforma del pubblico impiego

La (non) riforma del pubblico impiego

Riforma del pubblico impiego

Dalla legge delega in materia di “riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (legge 7 agosto 2015, n. 124, c.d. “riforma Madia”) sono stati partoriti due decreti legislativi, uno di riforma del pubblico impiego, con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (incidendo sul d.lgs. n. 165/2001, c.d. TUPI), l’altro di riforma delle valutazioni della performance dei dipendenti pubblici, con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 (incidendo sul d.lgs. n. 150/2009, c.d. “riforma Brunetta”), con l’intento di riformare il pubblico impiego, semplificare le norme, valorizzare la dirigenza e il merito, consentire il licenziamento dei soggetti inadeguati, premiare il risultato, garantire la partecipazione del cittadino ai processi di valutazione.

Ovviamente, per rispettare il pareggio finanziario e il principio contabile (ex art. 97 Cost. “Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico”) tutta la “riforma per pubblico impiego” avviene ad invarianza di spesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che già di per sé è una disposizione che si pone al di fuori di ogni logica di riforma, essendo noto che le riforme a costo zero non possono esistere per evidenti motivi strutturali, necessitando di investimenti in risorse economiche, tecnologiche, umane, fosse solo per garantire un minimo di formazione al personale dipendente.

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