«Libero Pensatore» (sempre)

Diritti dei consiglieri comunali, condotte ostruzionistiche e tumulti in Consiglio comunale: trasparenza e bilanciamento di poteri per una soluzione concreta

La regolarità dei lavori assembleari e, più in generale, dell’attività del consiglio comunale è definita all’interno e nei limiti delle norme regolamentari che affidano, al suo presidente, il compito di garantire il corretto esercizio della funzione, ma soprattutto dei diritti inerenti lo status di consigliere comunale, pena l’inevitabile vulnus alle prerogative dell’eletto.

Il Testo Unico degli Enti locali (ex D.Lgs. n. 267/2000, cd. Tuel), all’articolo 38, commi 2, 3 e 7, prevede espressamente che il funzionamento del consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, fonte secondaria che delinea su – distinti gruppi di norme – la struttura e le facoltà del plenum, in particolare:

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Tumulti, sedute a porte chiuse e in diretta streaming

Tumulti, sedute a porte chiuse e in diretta streaming

Diritti dei consiglieri comunali, condotte ostruzionistiche e tumulti in Consiglio comunale: trasparenza e bilanciamento di poteri per una soluzione concreta

La regolarità dei lavori assembleari e, più in generale, dell’attività del consiglio comunale è definita all’interno e nei limiti delle norme regolamentari che affidano, al suo presidente, il compito di garantire il corretto esercizio della funzione, ma soprattutto dei diritti inerenti lo status di consigliere comunale, pena l’inevitabile vulnus alle prerogative dell’eletto.

Il Testo Unico degli Enti locali (ex D.Lgs. n. 267/2000, cd. Tuel), all’articolo 38, commi 2, 3 e 7, prevede espressamente che il funzionamento del consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, fonte secondaria che delinea su – distinti gruppi di norme – la struttura e le facoltà del plenum, in particolare:

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La sentenza n. 281, della prima sezione del T.A.R. Sardegna, Cagliari, pubblicata il tre maggio 2017, segna un orientamento consolidato in materia di “conflitto di interessi” e risolve il quesito se l’amicizia e la condivisione di interessi in Facebook può o meno incidere sulla posizione di “imparzialità” dell’agere pubblico, e di conseguenza sulla violazione dell’obbligo di astensione.

Giova osservare che, in presenza di legami idonei a radicare il sospetto di parzialità, non è necessario comprovare che questi si possano concretizzare in un effettivo favore verso il candidato, essendo sufficiente a radicare l’incompatibilità anche il “solo pericolo” di una compromissione dell’imparzialità di giudizio: la posizione rivestita del valutatore della selezione (caso, “assunzioni RAI”) deve essere di terzietà rispetto ai concorrenti e non di mera imparzialità.

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Il conflitto di interessi al tempo di Facebook

Il conflitto di interessi al tempo di Facebook

La sentenza n. 281, della prima sezione del T.A.R. Sardegna, Cagliari, pubblicata il tre maggio 2017, segna un orientamento consolidato in materia di “conflitto di interessi” e risolve il quesito se l’amicizia e la condivisione di interessi in Facebook può o meno incidere sulla posizione di “imparzialità” dell’agere pubblico, e di conseguenza sulla violazione dell’obbligo di astensione.

Giova osservare che, in presenza di legami idonei a radicare il sospetto di parzialità, non è necessario comprovare che questi si possano concretizzare in un effettivo favore verso il candidato, essendo sufficiente a radicare l’incompatibilità anche il “solo pericolo” di una compromissione dell’imparzialità di giudizio: la posizione rivestita del valutatore della selezione (caso, “assunzioni RAI”) deve essere di terzietà rispetto ai concorrenti e non di mera imparzialità.

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Spoil system Il sistema delle spoglie (cd. spoil system) consente – al cambio del governo di un’Amministrazione pubblica – la possibilità di sostituire i vertici amministrativi, legati fiduciariamente (cd. intuitu personae) alla precedente, con nuovi dirigenti capaci di rispondere al nuovo assetto dei poteri elettivi di vertice, e, più in generale, determinare la cessazione anticipata degli incarichi dirigenziali tout court, in corso di svolgimento in concomitanza con il succedersi di una nuova compagine governativa.

L’istituto, di derivazione anglosassone, rappresenta lo strumento di raccordo attraverso il quale si è voluto assicurare, limitatamente a talune figure dirigenziali apicali, una relazione di continuità tra politica e amministrazione, ma in proiezione non sono mancati salti in avanti rivolti a tutta la dirigenza pubblica.

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Spoil system e dirigenza a comando

Spoil system e dirigenza a comando

Spoil system Il sistema delle spoglie (cd. spoil system) consente – al cambio del governo di un’Amministrazione pubblica – la possibilità di sostituire i vertici amministrativi, legati fiduciariamente (cd. intuitu personae) alla precedente, con nuovi dirigenti capaci di rispondere al nuovo assetto dei poteri elettivi di vertice, e, più in generale, determinare la cessazione anticipata degli incarichi dirigenziali tout court, in corso di svolgimento in concomitanza con il succedersi di una nuova compagine governativa.

L’istituto, di derivazione anglosassone, rappresenta lo strumento di raccordo attraverso il quale si è voluto assicurare, limitatamente a talune figure dirigenziali apicali, una relazione di continuità tra politica e amministrazione, ma in proiezione non sono mancati salti in avanti rivolti a tutta la dirigenza pubblica.

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Nelle politiche di prevenzione del rischio corruttivo, e più in generale, nell’esercizio di una funzione pubblica, l’azione posta in essere, sia a livello istruttorio che decisorio, deve perseguire – senza limiti interni – l’interesse generale affinché l’agire neutro possa raggiungere lo scopo finalistico (rectius il bene comune) libero da condizionamenti: il potere discrezionale allo stato puro, assolvendo i canoni costituzionali di buon andamento e imparzialità (ex art. 97 Cost.).

Il conflitto di interesse si insinua in questo processo decisionale alterandone il percorso, immettendo una componente estranea (quella personale) alla comparazione dei fini (generali), indebolendo la linearità del processo dispositivo, entrando in contrasto con una posizione particolare che può astrattamente oscurare o limitare l’equilibrio psicologico, esitando nell’assolvere i compiti istituzionali in posizione di terzietà, aprendo la strada all’utilità individuale in danno all’interesse pubblico.

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Commissione concorsuale in presenza di conflitto di interessi

Commissione concorsuale in presenza di conflitto di interessi

Nelle politiche di prevenzione del rischio corruttivo, e più in generale, nell’esercizio di una funzione pubblica, l’azione posta in essere, sia a livello istruttorio che decisorio, deve perseguire – senza limiti interni – l’interesse generale affinché l’agire neutro possa raggiungere lo scopo finalistico (rectius il bene comune) libero da condizionamenti: il potere discrezionale allo stato puro, assolvendo i canoni costituzionali di buon andamento e imparzialità (ex art. 97 Cost.).

Il conflitto di interesse si insinua in questo processo decisionale alterandone il percorso, immettendo una componente estranea (quella personale) alla comparazione dei fini (generali), indebolendo la linearità del processo dispositivo, entrando in contrasto con una posizione particolare che può astrattamente oscurare o limitare l’equilibrio psicologico, esitando nell’assolvere i compiti istituzionali in posizione di terzietà, aprendo la strada all’utilità individuale in danno all’interesse pubblico.

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Il EXPOconcetto di “pubblica amministrazione” (P.A.), e più in generale di “ente pubblico”, concerne l’organizzazione di un soggetto che soggiace ad un regime speciale di norme, sul piano dell’esercizio dei propri poteri, finalizzate al perseguimento dell’interesse generale, nel rispetto di alcune regole procedurali (principio di legalità) che si differenziano – nel concreto – dagli altri operatori di diritto comune.

Tale nozione di pubblica amministrazione si è evoluta, definita a “geometria variabile”, abbandonando i criteri identificativi originari per assumere contorni non necessariamente pubblici ma anche forme di natura privata, valorizzando l’aspetto funzionale del “fine” rispetto alla sua qualificazione giuridica pubblica: si privilegia la collocazione comunitaria di amministrazione pubblica sotto il profilo sostanzialistico, evitando che attraverso l’assunzione di una determinata personalità giuridica (ergo privata) si possa arginare le regole a tutela della concorrenza.

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Nozione di pubblica amministrazione

Nozione di pubblica amministrazione

Il EXPOconcetto di “pubblica amministrazione” (P.A.), e più in generale di “ente pubblico”, concerne l’organizzazione di un soggetto che soggiace ad un regime speciale di norme, sul piano dell’esercizio dei propri poteri, finalizzate al perseguimento dell’interesse generale, nel rispetto di alcune regole procedurali (principio di legalità) che si differenziano – nel concreto – dagli altri operatori di diritto comune.

Tale nozione di pubblica amministrazione si è evoluta, definita a “geometria variabile”, abbandonando i criteri identificativi originari per assumere contorni non necessariamente pubblici ma anche forme di natura privata, valorizzando l’aspetto funzionale del “fine” rispetto alla sua qualificazione giuridica pubblica: si privilegia la collocazione comunitaria di amministrazione pubblica sotto il profilo sostanzialistico, evitando che attraverso l’assunzione di una determinata personalità giuridica (ergo privata) si possa arginare le regole a tutela della concorrenza.

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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (C.G.A., sez. giurisdizionale), con la sentenza n. 163 del 16 giugno 2016, chiarisce la distinzione tra “fiducia” e “competenza”, tra nomina “tecnica” e nomina “politica”, riconfermando che il “buon andamento” della P.A. (precipitato diretto dell’art. 97 Cost.) mal si concilia con la revoca (ritiro designazione) ad personam, compromettendo insanabilmente la stabilità e la certezza dei rapporti giuridici.

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La nuova dirigenza a chiamata

La nuova dirigenza a chiamata

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (C.G.A., sez. giurisdizionale), con la sentenza n. 163 del 16 giugno 2016, chiarisce la distinzione tra “fiducia” e “competenza”, tra nomina “tecnica” e nomina “politica”, riconfermando che il “buon andamento” della P.A. (precipitato diretto dell’art. 97 Cost.) mal si concilia con la revoca (ritiro designazione) ad personam, compromettendo insanabilmente la stabilità e la certezza dei rapporti giuridici.

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