«Libero Pensatore» (sempre)

La sentenza n. 7776 del 16 aprile 2015, della sezione Lavoro della Suprema Corte, ripropone il delicato tema del pagamento della tassa di iscrizione all’“Albo degli Avvocati”, arrivando alla conclusione che la P.A. debba rimborsare al proprio dipendente “avvocato” il contributo di iscrizione annuale all’albo.
Ciò sulla base del vincolo di “esclusività” e della “funzionalità” dell’iscrizione allo svolgimento dell’attività professionale nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente: visto che la singola P.A. è l’unico beneficiario dell’attività professionale, su tale ente ricade il pagamento della tassa di iscrizione, ovvero il relativo rimborso qualora il pagamento sia stato anticipato dal dipendente “professionista”.

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Iscrizione albo professionale nella P.A.

Iscrizione albo professionale nella P.A.

La sentenza n. 7776 del 16 aprile 2015, della sezione Lavoro della Suprema Corte, ripropone il delicato tema del pagamento della tassa di iscrizione all’“Albo degli Avvocati”, arrivando alla conclusione che la P.A. debba rimborsare al proprio dipendente “avvocato” il contributo di iscrizione annuale all’albo.
Ciò sulla base del vincolo di “esclusività” e della “funzionalità” dell’iscrizione allo svolgimento dell’attività professionale nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente: visto che la singola P.A. è l’unico beneficiario dell’attività professionale, su tale ente ricade il pagamento della tassa di iscrizione, ovvero il relativo rimborso qualora il pagamento sia stato anticipato dal dipendente “professionista”.

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PadovaLa trasparenza dell’agire pubblico è assicurata da un’azione amministrativa retta dai principi di imparzialità e di buon andamento (ex art. 97 Cost.), oltre che di uguaglianza (ex art. 3 Cost.), imponendo che le Commissioni concorsuali assolvano i loro compiti in perfetta neutralità, rendendo incompatibile la presenza di un componente che si trovi in conflitto di interessi.

Ciò posto, con la sentenza n. 323 del 7 agosto 2015, la prima sezione del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, accoglie un ricorso per l’annullamento degli atti di una procedura selettiva per il reclutamento di un professore universitario dovuto alla presenza di un legame “stretto” (lunga e costante collaborazione in studi e ricerche) tra un candidato e un componente della Commissione d’esame.

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Commissioni concorso e conflitto di interessi

Commissioni concorso e conflitto di interessi

PadovaLa trasparenza dell’agire pubblico è assicurata da un’azione amministrativa retta dai principi di imparzialità e di buon andamento (ex art. 97 Cost.), oltre che di uguaglianza (ex art. 3 Cost.), imponendo che le Commissioni concorsuali assolvano i loro compiti in perfetta neutralità, rendendo incompatibile la presenza di un componente che si trovi in conflitto di interessi.

Ciò posto, con la sentenza n. 323 del 7 agosto 2015, la prima sezione del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, accoglie un ricorso per l’annullamento degli atti di una procedura selettiva per il reclutamento di un professore universitario dovuto alla presenza di un legame “stretto” (lunga e costante collaborazione in studi e ricerche) tra un candidato e un componente della Commissione d’esame.

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La funzione rogatoria del segretario comunale (Maurizio Lucca)Documento Anci Veneto su abolizione segretari comunali

20 Marzo 2015.

La riforma della pubblica amministrazione, in discussione in Parlamento, prevede l’abolizione della figura del Segretario comunale sostituendola con una nuova figura apicale.

Da subito, tale proposta di riforma è stata avversata non solo dalle Amministrazioni locali ma anche dai diversi livelli di governo territoriale, oltre che dalla società civile, che identificano nel Segretario comunale il garante della legalità e della corretta gestione delle risorse pubbliche.

La figura del Segretario comunale ha costituito e costituisce un riferimento unico per professionalità e capacità organizzativa, sia da parte degli amministratori che del personale, un figura che assiste gli Enti sotto una molteplicità di aspetti e a cui è riconosciuta una particolare specializzazione sulle materie di interesse locale.

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NO ALL’ABOLIZIONE DEI SEGRETARI COMUNALI: DOCUMENTO ANCI VENETO

NO ALL’ABOLIZIONE DEI SEGRETARI COMUNALI: DOCUMENTO ANCI VENETO

La funzione rogatoria del segretario comunale (Maurizio Lucca)Documento Anci Veneto su abolizione segretari comunali

20 Marzo 2015.

La riforma della pubblica amministrazione, in discussione in Parlamento, prevede l’abolizione della figura del Segretario comunale sostituendola con una nuova figura apicale.

Da subito, tale proposta di riforma è stata avversata non solo dalle Amministrazioni locali ma anche dai diversi livelli di governo territoriale, oltre che dalla società civile, che identificano nel Segretario comunale il garante della legalità e della corretta gestione delle risorse pubbliche.

La figura del Segretario comunale ha costituito e costituisce un riferimento unico per professionalità e capacità organizzativa, sia da parte degli amministratori che del personale, un figura che assiste gli Enti sotto una molteplicità di aspetti e a cui è riconosciuta una particolare specializzazione sulle materie di interesse locale.

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Il manager di rete

Il manager di rete è una figura che è portata alle sfide del cambiamento e si caratterizza per la multidisciplinarietà della preparazione (frutto sia di un percorso formativo giuridico – economico che di esperienza organizzativa pratica), con doti e qualità da leader costruite sul e nel campo.

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Manager di rete

Il manager di rete

Il manager di rete è una figura che è portata alle sfide del cambiamento e si caratterizza per la multidisciplinarietà della preparazione (frutto sia di un percorso formativo giuridico – economico che di esperienza organizzativa pratica), con doti e qualità da leader costruite sul e nel campo.

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Il manager di rete

Il manager di rete è una figura che è portata alle sfide del cambiamento e si caratterizza per la multidisciplinarietà della preparazione (frutto sia di un percorso formativo giuridico – economico che di esperienza organizzativa pratica), con doti e qualità da leader costruite sul e nel campo.

Con tali caratteri il manager di rete non è solamente un leader carismatico (attitudine che potrebbe essere innata) ma è principalmente un compositore della leadership dell’innovazione, della ricerca, dello scambio, delle idee, dell’essere, con una correlata predisposizione a influenzare e contaminare i propri collaboratori valorizzandoli – ognuno per i propri talenti – in un contesto non competitivo.

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Il manager di rete

Il manager di rete

Il manager di rete è una figura che è portata alle sfide del cambiamento e si caratterizza per la multidisciplinarietà della preparazione (frutto sia di un percorso formativo giuridico – economico che di esperienza organizzativa pratica), con doti e qualità da leader costruite sul e nel campo.

Con tali caratteri il manager di rete non è solamente un leader carismatico (attitudine che potrebbe essere innata) ma è principalmente un compositore della leadership dell’innovazione, della ricerca, dello scambio, delle idee, dell’essere, con una correlata predisposizione a influenzare e contaminare i propri collaboratori valorizzandoli – ognuno per i propri talenti – in un contesto non competitivo.

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Commissione di gara e collegio perfetto

Si annota che la Commissione di gara costituisce un collegio perfetto[1], che deve operare con il plenum dei suoi componenti nelle fasi il cui l’organo è chiamato a compiere valutazioni tecnico-discrezionali o ad esercitare prerogative decisorie[2], rispetto alle quali si configura l’esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale, mentre tale collegialità non è indispensabile quando occorre effettuare attività preparatorie, istruttorie o strumentali verificabili a posteriori dall’intero consesso[3].

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Commissione di gara e collegio perfetto

Commissione di gara e collegio perfetto

Si annota che la Commissione di gara costituisce un collegio perfetto[1], che deve operare con il plenum dei suoi componenti nelle fasi il cui l’organo è chiamato a compiere valutazioni tecnico-discrezionali o ad esercitare prerogative decisorie[2], rispetto alle quali si configura l’esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale, mentre tale collegialità non è indispensabile quando occorre effettuare attività preparatorie, istruttorie o strumentali verificabili a posteriori dall’intero consesso[3].

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