«Libero Pensatore» (sempre)

Riprendendo l’intervento “sine die” e la notizia che si (s)paventa l’abolizione del Giudice amministrativo e del Consiglio di Stato (giudice che taluni vorrebbero abolire), in nome di un futuro “competitivo”; a margine, si potrebbe affermare (?) che è il giudice amministrativo che minaccia lo sviluppo economico e il progresso della Nazione, evitando l’esercizio dell’“Autolavaggio”?

Non sarebbe più conveniente – per rilanciare l’economia – invece di “Abolire Tar e Consiglio di Stato per non legare le gambe all’Italia” eliminare i costi della (sovra)struttura dello Stato e i grand commis (con le loro pensioni d’oro: intoccabili); eliminare i “signori del vapore” che producono leggi che non si comprendono e non servono; eliminare i diversi livelli istituzionali (quali, le Regioni) che spendono più dell’80% in sanità; eliminare…

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Sine die e senza giudice

Riprendendo l’intervento “sine die” e la notizia che si (s)paventa l’abolizione del Giudice amministrativo e del Consiglio di Stato (giudice che taluni vorrebbero abolire), in nome di un futuro “competitivo”; a margine, si potrebbe affermare (?) che è il giudice amministrativo che minaccia lo sviluppo economico e il progresso della Nazione, evitando l’esercizio dell’“Autolavaggio”?

Non sarebbe più conveniente – per rilanciare l’economia – invece di “Abolire Tar e Consiglio di Stato per non legare le gambe all’Italia” eliminare i costi della (sovra)struttura dello Stato e i grand commis (con le loro pensioni d’oro: intoccabili); eliminare i “signori del vapore” che producono leggi che non si comprendono e non servono; eliminare i diversi livelli istituzionali (quali, le Regioni) che spendono più dell’80% in sanità; eliminare…

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Il T.A.R. Sardegna (sez. I, 31 maggio 2013, n. 442) interviene per analizzare la condotta di un’Amministrazione che procede al trasferimento di un proprio dipendente senza disporre il corretto modello procedimentale partecipativo: l’avvio del procedimento e l’acquisizione di eventuali memorie dell’interessato (che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettere b) della Legge n.241/90).

Il trasferimento (caso di specie: per incompatibilità ambientale) ha la finalità specifica di porre riparo a situazioni di turbativa che riguardano il corretto e sereno funzionamento di un ufficio, restituendo allo stesso il prestigio e l’immagine compromessi ed evitando ulteriori conseguenze negative che possano aggravare la situazione di precarietà e di minore armonia creatasi in ragione della presenza di quel determinato soggetto in quel determinato ufficio pubblico.

È poi vero che le preminenti finalità di pubblico interesse rendono sostanzialmente irrilevanti le condizioni personali o familiari dell’interessato che devono recedere di fronte all’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’Amministrazione.

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Trasferimento per incompatibilità ambientale e obbligo di informazione preventiva

Il T.A.R. Sardegna (sez. I, 31 maggio 2013, n. 442) interviene per analizzare la condotta di un’Amministrazione che procede al trasferimento di un proprio dipendente senza disporre il corretto modello procedimentale partecipativo: l’avvio del procedimento e l’acquisizione di eventuali memorie dell’interessato (che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettere b) della Legge n.241/90).

Il trasferimento (caso di specie: per incompatibilità ambientale) ha la finalità specifica di porre riparo a situazioni di turbativa che riguardano il corretto e sereno funzionamento di un ufficio, restituendo allo stesso il prestigio e l’immagine compromessi ed evitando ulteriori conseguenze negative che possano aggravare la situazione di precarietà e di minore armonia creatasi in ragione della presenza di quel determinato soggetto in quel determinato ufficio pubblico.

È poi vero che le preminenti finalità di pubblico interesse rendono sostanzialmente irrilevanti le condizioni personali o familiari dell’interessato che devono recedere di fronte all’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’Amministrazione.

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La prima sezione del T.A.R. Marche con la sentenza 23 maggio 2013 n. 370 interviene sul criterio di rotazione degli incarichi che non può prescindere dalla verifica – accertamento della professionalità del titolare dell’incarico: tutto questo ai fini di non procedere a un depauperamento delle risorse umane di cui l’Ente locale dispone.

Il decreto Sindacale, in sede di affidamento degli incarichi dirigenziali, in applicazione del principio di rotazione degli stessi incarichi, che ha trasferito un architetto a dirigere il Settore Affari Generali e un ingegnere a dirigere il Settore della Polizia Municipale dell’Ente contrasta con i principi di buon andamento in quando non vi è stata alcuna motivazione sulla verifica della professionalità limitandosi al richiamo del principio della rotazione.

È noto (T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 19.10.2007) che l’assegnazione o attribuzione del procedimento da parte del dirigente/responsabile del servizio integra una delega di funzioni ed in casi specifici la delega di firma (con competenza ad adottare l’atto finale).

Si tratta di una attribuzione di compiti: “organizzazione/distribuzione” di compiti comunque istituzionali. Compiti che non sono qualificabili né come particolari e, tantomeno, si tratta di attribuzioni di mansioni superiori.

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La rotazione degli incarichi non ha finalità disciplinari

La prima sezione del T.A.R. Marche con la sentenza 23 maggio 2013 n. 370 interviene sul criterio di rotazione degli incarichi che non può prescindere dalla verifica – accertamento della professionalità del titolare dell’incarico: tutto questo ai fini di non procedere a un depauperamento delle risorse umane di cui l’Ente locale dispone.

Il decreto Sindacale, in sede di affidamento degli incarichi dirigenziali, in applicazione del principio di rotazione degli stessi incarichi, che ha trasferito un architetto a dirigere il Settore Affari Generali e un ingegnere a dirigere il Settore della Polizia Municipale dell’Ente contrasta con i principi di buon andamento in quando non vi è stata alcuna motivazione sulla verifica della professionalità limitandosi al richiamo del principio della rotazione.

È noto (T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 19.10.2007) che l’assegnazione o attribuzione del procedimento da parte del dirigente/responsabile del servizio integra una delega di funzioni ed in casi specifici la delega di firma (con competenza ad adottare l’atto finale).

Si tratta di una attribuzione di compiti: “organizzazione/distribuzione” di compiti comunque istituzionali. Compiti che non sono qualificabili né come particolari e, tantomeno, si tratta di attribuzioni di mansioni superiori.

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La sezione di controllo per l’Emilia Romagna della Corte dei Conti, con la Deliberazione n. 311 del 26 luglio 2012, si è pronunciata nel ritenere che tale spesa non sia riconducibile ad alcuna delle tipologie di “debiti fuori bilancio” di cui al comma 1, dall’art. 194 del Testo unico degli enti locali (TUEL).

In primis la sezione afferma che l’assunzione di obbligazioni giuridiche nei confronti di terzi a carico del bilancio deve avvenire, di norma, mediante lo svolgimento di una procedura di spesa, articolata in più fasi (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento), prevista e disciplinata nell’ambito di norme giuscontabili (caso di specie, artt. 182 – 185 e 191 del TUEL, tali norme costituiscono principi di armonizzazione dei bilanci pubblici degli enti locali)

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Rimborso spese legali e debiti fuori bilancio

La sezione di controllo per l’Emilia Romagna della Corte dei Conti, con la Deliberazione n. 311 del 26 luglio 2012, si è pronunciata nel ritenere che tale spesa non sia riconducibile ad alcuna delle tipologie di “debiti fuori bilancio” di cui al comma 1, dall’art. 194 del Testo unico degli enti locali (TUEL).

In primis la sezione afferma che l’assunzione di obbligazioni giuridiche nei confronti di terzi a carico del bilancio deve avvenire, di norma, mediante lo svolgimento di una procedura di spesa, articolata in più fasi (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento), prevista e disciplinata nell’ambito di norme giuscontabili (caso di specie, artt. 182 – 185 e 191 del TUEL, tali norme costituiscono principi di armonizzazione dei bilanci pubblici degli enti locali)

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La ludopatia (disturbo del comportamento) può essere combattuta a livello locale con norme restrittive in ambito urbanistico ma lo Stato rivendica la propria competenza e cassa la disciplina locale.

Il T.A.R. Veneto, sez. III, con la sentenza 16 aprile 2013 n. 578 interviene sul regolamento comunale (ndr. di Vicenza) per l’apertura di sale giochi ed il collegato art. 13-bis delle N.T.A. del P.R.G. (di recepimento delle norme regolamentari) che hanno l’obiettivo di prevenzione della ludopatia.

Il regolamento attiene alla tutela della salute e dell’ordine pubblico, e in ragione di tali interessi è intervenuta una legge dello Stato (cfr. la Legge n.20 del 2010 e l’articolo 7 del D.L. n.158/2012 convertito in Legge n.214/2012) a stabilire i principi della disciplina: gli strumenti pianificatori di contrasto alla ludopatia devono essere decisi a livello nazionale o comunque essere inseriti nel sistema della pianificazione nazionale

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Ludopatia e poteri del Comune

La ludopatia (disturbo del comportamento) può essere combattuta a livello locale con norme restrittive in ambito urbanistico ma lo Stato rivendica la propria competenza e cassa la disciplina locale.

Il T.A.R. Veneto, sez. III, con la sentenza 16 aprile 2013 n. 578 interviene sul regolamento comunale (ndr. di Vicenza) per l’apertura di sale giochi ed il collegato art. 13-bis delle N.T.A. del P.R.G. (di recepimento delle norme regolamentari) che hanno l’obiettivo di prevenzione della ludopatia.

Il regolamento attiene alla tutela della salute e dell’ordine pubblico, e in ragione di tali interessi è intervenuta una legge dello Stato (cfr. la Legge n.20 del 2010 e l’articolo 7 del D.L. n.158/2012 convertito in Legge n.214/2012) a stabilire i principi della disciplina: gli strumenti pianificatori di contrasto alla ludopatia devono essere decisi a livello nazionale o comunque essere inseriti nel sistema della pianificazione nazionale

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Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 4 della legge della Regione Veneto 27 dicembre 2011, n. 30, (Disposizioni urgenti in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio e disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali), in relazione all’art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione (materia della concorrenza).

In particolare, l’art. 3, nella parte in cui introduce nuovi limiti agli orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e reintroduce l’obbligo di chiusura domenicale e festiva: l’art. 31, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha eliminato i limiti e le prescrizioni agli orari e alle giornate di apertura degli esercizi commerciali.

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La liberalizzazione delle attività economiche non può essere limitata dalla disciplina regionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 4 della legge della Regione Veneto 27 dicembre 2011, n. 30, (Disposizioni urgenti in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio e disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali), in relazione all’art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione (materia della concorrenza).

In particolare, l’art. 3, nella parte in cui introduce nuovi limiti agli orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e reintroduce l’obbligo di chiusura domenicale e festiva: l’art. 31, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha eliminato i limiti e le prescrizioni agli orari e alle giornate di apertura degli esercizi commerciali.

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