«Libero Pensatore» (sempre)

È noto, quanto elementare, che a tutela delle obbligazioni negoziali, la PA richieda una garanzia in grado di assecondare le richieste contenute nel contratto, qualora la parte non intenda dare esecuzione, o solo parzialmente, ai propri doveri: «il contratto ha forza di legge tra le parti», ex art. 1372, Efficacia del contratto, cod. civ., sicché la presenza di una fideiussione soccorre alle mancanze dell’obbligato principale: «è fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui», (ex art. 1936 cod. civ.).

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La scelta delle garanzie nei rapporti convenzionali di natura urbanistica

La scelta delle garanzie nei rapporti convenzionali di natura urbanistica

È noto, quanto elementare, che a tutela delle obbligazioni negoziali, la PA richieda una garanzia in grado di assecondare le richieste contenute nel contratto, qualora la parte non intenda dare esecuzione, o solo parzialmente, ai propri doveri: «il contratto ha forza di legge tra le parti», ex art. 1372, Efficacia del contratto, cod. civ., sicché la presenza di una fideiussione soccorre alle mancanze dell’obbligato principale: «è fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui», (ex art. 1936 cod. civ.).

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È noto che le convenzioni urbanistiche sono accordi ad oggetto pubblico con i quali l’Amministrazione locale realizza esclusivamente finalità istituzionali, nel corretto esercizio del potere (ampiamente discrezionale, espressione massima della politica) di pianificazione del territorio[1], rilevando che i diritti e gli obblighi ivi previsti sono strumentali a dette finalità, sicché la convenzione urbanistica non ha una specifica autonomia e natura di fonte negoziale del regolamento di contrapposti interessi delle parti stipulanti, bensì si configura come accordo endoprocedimentale dal contenuto vincolante, quale mezzo rivolto al fine di conseguire l’autorizzazione edilizia[2].

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Mancato trasferimento di aree di lottizzazione

Mancato trasferimento di aree di lottizzazione

È noto che le convenzioni urbanistiche sono accordi ad oggetto pubblico con i quali l’Amministrazione locale realizza esclusivamente finalità istituzionali, nel corretto esercizio del potere (ampiamente discrezionale, espressione massima della politica) di pianificazione del territorio[1], rilevando che i diritti e gli obblighi ivi previsti sono strumentali a dette finalità, sicché la convenzione urbanistica non ha una specifica autonomia e natura di fonte negoziale del regolamento di contrapposti interessi delle parti stipulanti, bensì si configura come accordo endoprocedimentale dal contenuto vincolante, quale mezzo rivolto al fine di conseguire l’autorizzazione edilizia[2].

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A distanza di alcuni giorni due TAR promuovono l’alunno riconoscendone il “merito”, da una parte, a fronte di una serie di insufficienze (TAR Lazio), dall’altra parte, la bocciatura all’esame di maturità (TAR Veneto): la giustizia “insegna”.

La sez. III Bis del TAR Lazio, Roma, con la sentenza n. 12042 del 3 agosto 2023, promuove un minore “disapplicando” (censurando) i criteri determinati per l’ammissione alla classe successiva che prevedevano un massimo di un’insufficienza grave e di alcune insufficienze lievi, operando quel bilanciamento imposto dalle norme di legge e da circolari ministeriali che esigono – nella scuola dell’obbligo – la promozione, dove la bocciatura costituisce una remota eccezione in presenza dell’impossibilità (tutta da dimostrare) di recupero nell’anno scolastico e quello d’avvenire, sempre con una motivazione che calibri l’attività dell’alunno e della scuola.

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La giusta promozione con sentenza contro le valutazioni della scuola

La giusta promozione con sentenza contro le valutazioni della scuola

A distanza di alcuni giorni due TAR promuovono l’alunno riconoscendone il “merito”, da una parte, a fronte di una serie di insufficienze (TAR Lazio), dall’altra parte, la bocciatura all’esame di maturità (TAR Veneto): la giustizia “insegna”.

La sez. III Bis del TAR Lazio, Roma, con la sentenza n. 12042 del 3 agosto 2023, promuove un minore “disapplicando” (censurando) i criteri determinati per l’ammissione alla classe successiva che prevedevano un massimo di un’insufficienza grave e di alcune insufficienze lievi, operando quel bilanciamento imposto dalle norme di legge e da circolari ministeriali che esigono – nella scuola dell’obbligo – la promozione, dove la bocciatura costituisce una remota eccezione in presenza dell’impossibilità (tutta da dimostrare) di recupero nell’anno scolastico e quello d’avvenire, sempre con una motivazione che calibri l’attività dell’alunno e della scuola.

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La sez. Unica del TAR Valle D’Aosta, con la sentenza 8 agosto 2023 n. 37, definisce la distinzione tra strada pubblica e privata, il diritto d’uso e la cognizione incidentale in materia di servitù pubblica del GA, aspetto rilevante per comprendere i poteri della PA sul patrimonio, sia pubblico che privato, specie quando quest’ultimo è gravato da un’“utilità” di passaggio collettivo (di persone per soddisfare un interesse generale), idonea a far perdere il dominio del privato sul bene proprio[1].

Il privato, comunque, non può subire – in via unilaterale – dalla PA l’imposizione di una servitù pubblica, ovvero la realizzazione di un intervento (opera pubblica), senza un necessario, quanto doveroso, contraddittorio, a nulla rilevando da una parte, l’inserimento del bene (rectius strada) nell’elenco delle vie pubbliche, dall’altra, l’utilità pubblica a giustificazione dell’imposizione di un diritto reale (o intervento) senza una procedura espropriativa.

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Demanio stradale ed uso pubblico: i poteri della PA

Demanio stradale ed uso pubblico: i poteri della PA

La sez. Unica del TAR Valle D’Aosta, con la sentenza 8 agosto 2023 n. 37, definisce la distinzione tra strada pubblica e privata, il diritto d’uso e la cognizione incidentale in materia di servitù pubblica del GA, aspetto rilevante per comprendere i poteri della PA sul patrimonio, sia pubblico che privato, specie quando quest’ultimo è gravato da un’“utilità” di passaggio collettivo (di persone per soddisfare un interesse generale), idonea a far perdere il dominio del privato sul bene proprio[1].

Il privato, comunque, non può subire – in via unilaterale – dalla PA l’imposizione di una servitù pubblica, ovvero la realizzazione di un intervento (opera pubblica), senza un necessario, quanto doveroso, contraddittorio, a nulla rilevando da una parte, l’inserimento del bene (rectius strada) nell’elenco delle vie pubbliche, dall’altra, l’utilità pubblica a giustificazione dell’imposizione di un diritto reale (o intervento) senza una procedura espropriativa.

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La sez. I Catanzaro, del TAR Calabria, con la sentenza 7 agosto 2023 n. 1120, segnala un’evidente anomalia nella richiesta di un consigliere comunale (di minoranza) di accedere alla documentazione amministrativa di una procedura concorsuale, limitandosi a qualificarsi (c.d. legittimazione) come “amministratore pubblico”, senza fornire alcun profilo di utilità (interesse) all’esercizio del c.d. munus publicum.

Inquadramento

È noto che in materia di accesso ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali, l’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) è ispirato alla “ratio” di garantire ai rappresentanti del corpo elettorale l’accesso ai documenti e alle informazioni utili all’espletamento del loro mandato, anche al fine di permettere e di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, e di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del consiglio, onde promuovere, anche nell’ambito del consiglio stesso, le iniziative (interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, deliberazioni) che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale: tale diritto si configura come peculiare espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività[1].

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Il diritto anomalo di accesso del consigliere comunale

Il diritto anomalo di accesso del consigliere comunale

La sez. I Catanzaro, del TAR Calabria, con la sentenza 7 agosto 2023 n. 1120, segnala un’evidente anomalia nella richiesta di un consigliere comunale (di minoranza) di accedere alla documentazione amministrativa di una procedura concorsuale, limitandosi a qualificarsi (c.d. legittimazione) come “amministratore pubblico”, senza fornire alcun profilo di utilità (interesse) all’esercizio del c.d. munus publicum.

Inquadramento

È noto che in materia di accesso ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali, l’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) è ispirato alla “ratio” di garantire ai rappresentanti del corpo elettorale l’accesso ai documenti e alle informazioni utili all’espletamento del loro mandato, anche al fine di permettere e di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, e di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del consiglio, onde promuovere, anche nell’ambito del consiglio stesso, le iniziative (interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, deliberazioni) che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale: tale diritto si configura come peculiare espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività[1].

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