«Libero Pensatore» (sempre)

La gestione dei beni pubblici (da ricomprendere gli impianti sportivi) esige una procedura di affidamento aperta, generalmente oggetto di un atto di concessione (concessione – contratto) nel quale vengono a stabilirsi le condizioni per il suo uso: l’assegnazione in piena trasparenza esprime compiutamente un presidio di legalità, che in ambito negoziale, coincide ai principi comunitari della concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità, i quali, oltre che essere il cardine del Trattato e delle direttive comunitarie in materia, costituiscono, altresì, inveramento dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, ex art. 97 Cost., che sovrintendono all’azione amministrativa, che non potrebbe essere seriamente tale laddove l’ordinamento ammettesse, in generale e nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, posizioni di vantaggio, ovvero squilibri e/o disomogeneità di trattamento e di rapporti[1].

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Proroga illegittima della gestione degli impianti sportivi

Proroga illegittima della gestione degli impianti sportivi

La gestione dei beni pubblici (da ricomprendere gli impianti sportivi) esige una procedura di affidamento aperta, generalmente oggetto di un atto di concessione (concessione – contratto) nel quale vengono a stabilirsi le condizioni per il suo uso: l’assegnazione in piena trasparenza esprime compiutamente un presidio di legalità, che in ambito negoziale, coincide ai principi comunitari della concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità, i quali, oltre che essere il cardine del Trattato e delle direttive comunitarie in materia, costituiscono, altresì, inveramento dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, ex art. 97 Cost., che sovrintendono all’azione amministrativa, che non potrebbe essere seriamente tale laddove l’ordinamento ammettesse, in generale e nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, posizioni di vantaggio, ovvero squilibri e/o disomogeneità di trattamento e di rapporti[1].

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In prima approssimazione, con riferimento alla determinazione della titolarità di una strada, ossia sia essa privata o pubblica, si deve osservare che l’iscrizione della stessa (strada) nell’elenco formato dalla PA delle vie gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva ma dichiarativa, risolvendosi in una mera presunzione “iuris tantum” di uso collettivo (ossia, pubblico), superabile dal privato titolare con la prova dell’inesistenza di un tale diritto di godimento da parte della collettività (qualificando la strada come privata o vicinale).

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Le strade pubbliche

Le strade pubbliche

In prima approssimazione, con riferimento alla determinazione della titolarità di una strada, ossia sia essa privata o pubblica, si deve osservare che l’iscrizione della stessa (strada) nell’elenco formato dalla PA delle vie gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva ma dichiarativa, risolvendosi in una mera presunzione “iuris tantum” di uso collettivo (ossia, pubblico), superabile dal privato titolare con la prova dell’inesistenza di un tale diritto di godimento da parte della collettività (qualificando la strada come privata o vicinale).

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In termini generali, la disciplina comunitaria (ex Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e nazionale (ex d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali) impongono alle PA di osservare specifiche precauzioni (misure) a tutela dei dati personali, secondo modelli della c.d. privacy by design e by default, con lo scopo di prevenire il rischio da una parte, di diffusione illecita dei dati personali, dall’altra parte, garantire l’utilizzo (trattamento) in piena armonia (nel principio responsabilizzazione o accountability) con una serie di principi (ex art. 5, Principi applicabili al trattamento di dati personali, del GDPR), posti a presidio delle libertà individuali (la protezione del singolo alla sua riservatezza).

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La tutela dei dati personali nelle pubblicazioni concorsuali

La tutela dei dati personali nelle pubblicazioni concorsuali

In termini generali, la disciplina comunitaria (ex Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e nazionale (ex d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali) impongono alle PA di osservare specifiche precauzioni (misure) a tutela dei dati personali, secondo modelli della c.d. privacy by design e by default, con lo scopo di prevenire il rischio da una parte, di diffusione illecita dei dati personali, dall’altra parte, garantire l’utilizzo (trattamento) in piena armonia (nel principio responsabilizzazione o accountability) con una serie di principi (ex art. 5, Principi applicabili al trattamento di dati personali, del GDPR), posti a presidio delle libertà individuali (la protezione del singolo alla sua riservatezza).

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Una delle massime espressioni della Politica, e del controllo politico sul territorio (dal centro alla periferia), risiede nel potere di legiferare in ambito urbanistico, sicché nelle politiche di Governo del Territorio il potere di pianificazione urbanistica non è solo funzionale all’interesse pubblico all’ordinato sviluppo edilizio del territorio, in considerazione delle diverse tipologie di edificazione distinte per finalità (quasi a ritrovare il principio di buon andamento dell’art. 97 Cost.), ma è funzionalmente rivolto alla realizzazione contemperata di una pluralità di interessi pubblici e particolari (di coloro che intervengono nel processo creativo del diritto), che trovano il proprio fondamento sia in valori costituzionalmente garantiti, ma anche in una dimensione o proiezione dello sviluppo urbano (umano), correlato ad una visione etica di rapporti sociali ed economici, nonché a misure di politica partecipata.

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Effetti della mancata sottoscrizione della convenzione urbanistica

Effetti della mancata sottoscrizione della convenzione urbanistica

Una delle massime espressioni della Politica, e del controllo politico sul territorio (dal centro alla periferia), risiede nel potere di legiferare in ambito urbanistico, sicché nelle politiche di Governo del Territorio il potere di pianificazione urbanistica non è solo funzionale all’interesse pubblico all’ordinato sviluppo edilizio del territorio, in considerazione delle diverse tipologie di edificazione distinte per finalità (quasi a ritrovare il principio di buon andamento dell’art. 97 Cost.), ma è funzionalmente rivolto alla realizzazione contemperata di una pluralità di interessi pubblici e particolari (di coloro che intervengono nel processo creativo del diritto), che trovano il proprio fondamento sia in valori costituzionalmente garantiti, ma anche in una dimensione o proiezione dello sviluppo urbano (umano), correlato ad una visione etica di rapporti sociali ed economici, nonché a misure di politica partecipata.

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L’articolo 45, Incentivi alle funzioni tecniche, del d.lgs. n. 36/2023 (con rinvio all’allegato I.10) disciplina il compenso per le prestazioni rese dal personale dipendente[1] per una serie di attività complesse attinenti agli affidamenti, norma ampliativa delle funzioni (elenco tassativo) esigibili rispetto al catalogo delle attività già previste dall’art. 113, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, costituendo una deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico: la finalità è quella di stimolare, attraverso l’erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’Amministrazione e il conseguente risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni[2].

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Gli incentivi tecnici erogati indebitamente

Gli incentivi tecnici erogati indebitamente

L’articolo 45, Incentivi alle funzioni tecniche, del d.lgs. n. 36/2023 (con rinvio all’allegato I.10) disciplina il compenso per le prestazioni rese dal personale dipendente[1] per una serie di attività complesse attinenti agli affidamenti, norma ampliativa delle funzioni (elenco tassativo) esigibili rispetto al catalogo delle attività già previste dall’art. 113, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, costituendo una deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico: la finalità è quella di stimolare, attraverso l’erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’Amministrazione e il conseguente risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni[2].

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In linea di principio, la volontà di obbligarsi della PA non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l’atto scritto ad substantiam, significando che il consenso non può essere manifestato in modo tacito, né rileva, per la formazione del contratto stesso, un mero comportamento concludente, anche se protrattosi per anni[1], osservando, altresì, che il requisito della forma scritta ad substantiam non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l’art. 17 del R.D. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l’incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente[2].

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La forma e la proroga dei contratti della PA

La forma e la proroga dei contratti della PA

In linea di principio, la volontà di obbligarsi della PA non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l’atto scritto ad substantiam, significando che il consenso non può essere manifestato in modo tacito, né rileva, per la formazione del contratto stesso, un mero comportamento concludente, anche se protrattosi per anni[1], osservando, altresì, che il requisito della forma scritta ad substantiam non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l’art. 17 del R.D. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l’incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente[2].

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