«Libero Pensatore» (sempre)

In una procedura di gara l’operatore economico ha diritto di accesso agli atti di gara (decreto della Procura della Repubblica) se finalizzato alla tutela di una posizione giuridica qualificata, ove la richiesta ostensiva sia correlata alle condizioni di esclusione dalla stessa (e non vi siano ragioni di sicurezza interna o d’indagine).

La massima

La sez. I Napoli, del TAR Campania, con la sentenza 8 agosto 2023 n. 4776, dando evidenza alla natura sostanziale del contenuto e degli effetti dell’atto (provvedimento), rispetto al soggetto che ha formato l’atto, sia pure nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria (PG), ha ritenuto illegittimo il diniego afferente ad attività di indagine e alla natura riservata della fonte informativa.

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Pieno diritto di accesso agli atti di gara formati dalla procura

Pieno diritto di accesso agli atti di gara formati dalla procura

In una procedura di gara l’operatore economico ha diritto di accesso agli atti di gara (decreto della Procura della Repubblica) se finalizzato alla tutela di una posizione giuridica qualificata, ove la richiesta ostensiva sia correlata alle condizioni di esclusione dalla stessa (e non vi siano ragioni di sicurezza interna o d’indagine).

La massima

La sez. I Napoli, del TAR Campania, con la sentenza 8 agosto 2023 n. 4776, dando evidenza alla natura sostanziale del contenuto e degli effetti dell’atto (provvedimento), rispetto al soggetto che ha formato l’atto, sia pure nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria (PG), ha ritenuto illegittimo il diniego afferente ad attività di indagine e alla natura riservata della fonte informativa.

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La sez. controllo Campania, della Corte dei conti, con la delibera n. 230 del 19 luglio 2023, interviene per riaffermare l’impossibilità della rinuncia (dilazione) da parte dell’Ente locale alle sanzioni e agli interessi sui tributi locali, anche in presenza di forza maggiore.

La richiesta di parere, verteva sulla possibilità di transare o dilazionare la pretesa dei tributi locali (accertamenti esecutivi IMU e TARI, anni dal 2018 al 2021) in presenza da una parte, della crisi pandemica da Covid – 19 (formalmente riconosciuta quale evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ex art. 56 del DL n. 18/2020), dall’altra parte, dell’aumento generale dei prezzi delle materie prime e dei prodotti agroalimentari, causato dal conflitto in Ucraina.

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La dilazione e la rinuncia al credito tributario non rientrano nella disponibilità dell’Ente locale

La dilazione e la rinuncia al credito tributario non rientrano nella disponibilità dell’Ente locale

La sez. controllo Campania, della Corte dei conti, con la delibera n. 230 del 19 luglio 2023, interviene per riaffermare l’impossibilità della rinuncia (dilazione) da parte dell’Ente locale alle sanzioni e agli interessi sui tributi locali, anche in presenza di forza maggiore.

La richiesta di parere, verteva sulla possibilità di transare o dilazionare la pretesa dei tributi locali (accertamenti esecutivi IMU e TARI, anni dal 2018 al 2021) in presenza da una parte, della crisi pandemica da Covid – 19 (formalmente riconosciuta quale evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ex art. 56 del DL n. 18/2020), dall’altra parte, dell’aumento generale dei prezzi delle materie prime e dei prodotti agroalimentari, causato dal conflitto in Ucraina.

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La sez. II Palermo del TAR Sicilia, con la sentenza 20 luglio 2023, n. 2409, offre una definizione di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, consentendo di stabilire una distinzione tra gli interventi e connessa attività istruttoria necessaria (a sostegno dell’esistente), nel senso di inquadrare l’intervento edilizio non in una “nuova costruzione” ma in una “ristrutturazione”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del DPR n. 380/2001, quando sia fornita la prova dell’originaria consistenza, ovvero ove non vi sia nuovo consumo del suolo[1].

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Nuova costruzione o ristrutturazione edilizia

Nuova costruzione o ristrutturazione edilizia

La sez. II Palermo del TAR Sicilia, con la sentenza 20 luglio 2023, n. 2409, offre una definizione di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, consentendo di stabilire una distinzione tra gli interventi e connessa attività istruttoria necessaria (a sostegno dell’esistente), nel senso di inquadrare l’intervento edilizio non in una “nuova costruzione” ma in una “ristrutturazione”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del DPR n. 380/2001, quando sia fornita la prova dell’originaria consistenza, ovvero ove non vi sia nuovo consumo del suolo[1].

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L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera n. 303 del 27 giugno 2023 (Fascicolo 1155/2023, depositato il 6 luglio), illustra il conflitto di interessi nella realizzazione di 200 copie di fumetti, affidato in via diretta[1] da un direttore di un museo ad un operatore economico, di cui il suo superiore gerarchico era possessore pro quota di partecipazione (in una società familiare per il 10%).

Fatto

Emerge dall’attività istruttoria che la dichiarazione dell’assenza del conflitto di interessi del RUP veniva sottoscritta non con firma digitale e non risultava protocollata: la dichiarazione viene resa per quanto a conoscenza del soggetto interessato e riguardano ogni situazione (potenzialmente) idonea a porre in dubbio la sua imparzialità e indipendenza (un reale “turbamento” o “offuscamento” del principio di cui all’art. 97 Cost., quell’equidistanza “valoriale” da tutti coloro che vengano a contatto con il potere pubblico[2].

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I fumetti e il conflitto di interessi

I fumetti e il conflitto di interessi

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera n. 303 del 27 giugno 2023 (Fascicolo 1155/2023, depositato il 6 luglio), illustra il conflitto di interessi nella realizzazione di 200 copie di fumetti, affidato in via diretta[1] da un direttore di un museo ad un operatore economico, di cui il suo superiore gerarchico era possessore pro quota di partecipazione (in una società familiare per il 10%).

Fatto

Emerge dall’attività istruttoria che la dichiarazione dell’assenza del conflitto di interessi del RUP veniva sottoscritta non con firma digitale e non risultava protocollata: la dichiarazione viene resa per quanto a conoscenza del soggetto interessato e riguardano ogni situazione (potenzialmente) idonea a porre in dubbio la sua imparzialità e indipendenza (un reale “turbamento” o “offuscamento” del principio di cui all’art. 97 Cost., quell’equidistanza “valoriale” da tutti coloro che vengano a contatto con il potere pubblico[2].

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Va premesso, ai fini di inquadrare la potestà comunale, che il potere di autotutela demaniale, ai sensi dell’art. 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato f), può essere esercitato (previa istruttoria e verifica del titolo) sempre in presenza dell’apposizione di limiti o ostacoli da parte del privato su suoli pubblici o d’ uso pubblico[1]: si tratta di un “forma” di ordinanza di messa in ripristino non riducibile all’azione possessoria privatistica (ex artt. 1168 e ss. cod. civ.) ma correlata alla finalità di ripristinare la disponibilità del bene in favore della collettività, a prescindere dalle modalità concrete nelle quali si è giunti all’occupazione abusiva in via di fatto (e quali ne siano le cause)[2].

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Potestà comunale di rimozione di barra metallica

Potestà comunale di rimozione di barra metallica

Va premesso, ai fini di inquadrare la potestà comunale, che il potere di autotutela demaniale, ai sensi dell’art. 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato f), può essere esercitato (previa istruttoria e verifica del titolo) sempre in presenza dell’apposizione di limiti o ostacoli da parte del privato su suoli pubblici o d’ uso pubblico[1]: si tratta di un “forma” di ordinanza di messa in ripristino non riducibile all’azione possessoria privatistica (ex artt. 1168 e ss. cod. civ.) ma correlata alla finalità di ripristinare la disponibilità del bene in favore della collettività, a prescindere dalle modalità concrete nelle quali si è giunti all’occupazione abusiva in via di fatto (e quali ne siano le cause)[2].

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La sez. I Lecce, del TAR Puglia, con la sentenza 13 luglio 2023, n. 906, interviene per affermare che l’onere della prova in materia di realizzazione di un intervento edilizio incombe sull’interessato, questo ai fini di dimostrare che nel momento di ultimazione dei lavori non sussisteva l’obbligo di richiedere il titolo abilitativo.

Il Fatto

Il Responsabile dell’UT di un Comune dichiarava la decadenza degli effetti di una SCIA in sanatoria, per ragioni di non conformità alla strumentazione urbanistica vigente, inibendo l’attività edilizia contenuta nella stessa, disponendo, altresì, la trasmissione del provvedimento alla Procura della Repubblica ed al Presidente dell’Ordine.

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Onere della prova in materia di abuso edilizio sanabile

Onere della prova in materia di abuso edilizio sanabile

La sez. I Lecce, del TAR Puglia, con la sentenza 13 luglio 2023, n. 906, interviene per affermare che l’onere della prova in materia di realizzazione di un intervento edilizio incombe sull’interessato, questo ai fini di dimostrare che nel momento di ultimazione dei lavori non sussisteva l’obbligo di richiedere il titolo abilitativo.

Il Fatto

Il Responsabile dell’UT di un Comune dichiarava la decadenza degli effetti di una SCIA in sanatoria, per ragioni di non conformità alla strumentazione urbanistica vigente, inibendo l’attività edilizia contenuta nella stessa, disponendo, altresì, la trasmissione del provvedimento alla Procura della Repubblica ed al Presidente dell’Ordine.

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