L’art. 2, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), definisce il «controllo analogo» come quella situazione in cui l’Amministrazione «esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione partecipante»[1].
Il “controllo analogo” (anche congiunto)[2] consente di ricevere direttamente servizi «solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata», ex comma 1, dell’art. 16, Società in house, del cit. TUSP, rilevando la natura particolare di questo genere di società in controllo pubblico, che pur dotate di autonoma personalità giuridica, sono equiparate ad un “ufficio interno” dell’Ente pubblico che l’ha costituita (il comma 3 del cit. art., impone agli statuti di queste società di «prevedere che oltre l’ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci»).
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L’art. 2, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), definisce il «controllo analogo» come quella situazione in cui l’Amministrazione «esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione partecipante»[1].
Il “controllo analogo” (anche congiunto)[2] consente di ricevere direttamente servizi «solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata», ex comma 1, dell’art. 16, Società in house, del cit. TUSP, rilevando la natura particolare di questo genere di società in controllo pubblico, che pur dotate di autonoma personalità giuridica, sono equiparate ad un “ufficio interno” dell’Ente pubblico che l’ha costituita (il comma 3 del cit. art., impone agli statuti di queste società di «prevedere che oltre l’ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci»).
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