«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. I Salerno, del T.A.R. Campania con la sentenza 1° febbraio 2021, n. 290 (estensore Sorrentino), conferma un orientamento giurisprudenziale secondo il quale i commissari di gara devono essere esperti dello “specifico settore”, inteso nel senso che la competenza ed esperienza richiesta va riferita ad aree tematiche omogenee e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto.

La società ricorrente impugnava l’aggiudicazione per «i lavori di completamento e rifunzionalizzazione delle reti fognarie di collettamento su strada», rilevando, tra i diversi motivi del gravame, il mancato apprezzamento di alcune parti dell’offerta, con una condotta dei commissari di gara connotata da irragionevolezza e inficiata da errori di valutazione abnormi, rispetto alle offerte precedenti in graduatoria, eccependo che «i due componenti della commissione in possesso del titolo di geometra (il terzo è in possesso del titolo di architetto) siano da ritenersi incompetenti per l’esame delle offerte progettuali riguardanti le opere stradali e di carattere idraulico e igienico-sanitario», palesandosi in concreto la violazione dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 laddove prescrive che la commissione giudicatrice sia «composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto».

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Prova di resistenza e requisiti dei commissari di gara

Prova di resistenza e requisiti dei commissari di gara

La sez. I Salerno, del T.A.R. Campania con la sentenza 1° febbraio 2021, n. 290 (estensore Sorrentino), conferma un orientamento giurisprudenziale secondo il quale i commissari di gara devono essere esperti dello “specifico settore”, inteso nel senso che la competenza ed esperienza richiesta va riferita ad aree tematiche omogenee e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto.

La società ricorrente impugnava l’aggiudicazione per «i lavori di completamento e rifunzionalizzazione delle reti fognarie di collettamento su strada», rilevando, tra i diversi motivi del gravame, il mancato apprezzamento di alcune parti dell’offerta, con una condotta dei commissari di gara connotata da irragionevolezza e inficiata da errori di valutazione abnormi, rispetto alle offerte precedenti in graduatoria, eccependo che «i due componenti della commissione in possesso del titolo di geometra (il terzo è in possesso del titolo di architetto) siano da ritenersi incompetenti per l’esame delle offerte progettuali riguardanti le opere stradali e di carattere idraulico e igienico-sanitario», palesandosi in concreto la violazione dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 laddove prescrive che la commissione giudicatrice sia «composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto».

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La sez. II Lecce, del T.A.R. Puglia con la sentenza 22 gennaio 2021, n. 113 (estensore Palmieri), conferma un orientamento già espresso dalla giurisprudenza[1], secondo il quale le norme di legge, anche se non richiamate nel bando di gara (inesistenti) o difformi, sono oggetto all’eterointegrazione solo esclusivamente in presenza di norme imperative, salvo l’esigenza di assicurare la trasparenza e la concorrenza che impone (come nel caso di specie) una diversa valutazione del principio.

In termini diversi, assistiamo ad un processo esterno di implementazione della lex specialis con l’inserimento di una disciplina primaria cogente, destinata a sostituirsi alla clausola difforme o inesistente o lacunosa[2], sicché non ricadano sui concorrenti gli eventuali errori commessi dalla stazione appaltante: all’eterointegrazione si deve fare ricorso in modo accorto poiché la legge di gara deve essere intesa secondo le regole dettate dagli articoli 1362 e seguenti del codice civile, alla cui stregua si deve comunque attribuire valore preminente all’interpretazione letterale, in coerenza con i principi di chiarezza e trasparenza, di cui all’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

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No all’eterointegrazione del bando di gara

No all’eterointegrazione del bando di gara

La sez. II Lecce, del T.A.R. Puglia con la sentenza 22 gennaio 2021, n. 113 (estensore Palmieri), conferma un orientamento già espresso dalla giurisprudenza[1], secondo il quale le norme di legge, anche se non richiamate nel bando di gara (inesistenti) o difformi, sono oggetto all’eterointegrazione solo esclusivamente in presenza di norme imperative, salvo l’esigenza di assicurare la trasparenza e la concorrenza che impone (come nel caso di specie) una diversa valutazione del principio.

In termini diversi, assistiamo ad un processo esterno di implementazione della lex specialis con l’inserimento di una disciplina primaria cogente, destinata a sostituirsi alla clausola difforme o inesistente o lacunosa[2], sicché non ricadano sui concorrenti gli eventuali errori commessi dalla stazione appaltante: all’eterointegrazione si deve fare ricorso in modo accorto poiché la legge di gara deve essere intesa secondo le regole dettate dagli articoli 1362 e seguenti del codice civile, alla cui stregua si deve comunque attribuire valore preminente all’interpretazione letterale, in coerenza con i principi di chiarezza e trasparenza, di cui all’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

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La sez. I Catanzaro del T.A.R. Calabria, con la sentenza 16 gennaio 2021 n. 87 (estensore Goggiamani), dichiara legittimo il diniego del rimborso delle spese legali in caso di assoluzione, quando il fatto è meramente occasionale e non legato inscindibilmente con l’esercizio della funzione pubblica: manca la presenza dell’immedesimazione organica che possa collegare l’evento con la prestazione in servizio.

Nel caso di specie, ad un militare veniva respinta la richiesta di rimborso di spese legali, ex art. 18 del D.L. n. 67/97, riferite all’attività di difesa in procedimento penale, generato da calunnioso esposto anonimo, per reato di «violata consegna aggravata in concorso per essersi intrattenuto all’interno di un panificio, lasciando incustodita all’esterno del locale la predetta autovettura, con all’interno la pistola mitragliatrice M/12 ed un giubbotto antiproiettile da cui era stato assolto».

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Nessun rimborso per le spese legali in caso di assoluzione per fatto occasionale di servizio

Nessun rimborso per le spese legali in caso di assoluzione per fatto occasionale di servizio

La sez. I Catanzaro del T.A.R. Calabria, con la sentenza 16 gennaio 2021 n. 87 (estensore Goggiamani), dichiara legittimo il diniego del rimborso delle spese legali in caso di assoluzione, quando il fatto è meramente occasionale e non legato inscindibilmente con l’esercizio della funzione pubblica: manca la presenza dell’immedesimazione organica che possa collegare l’evento con la prestazione in servizio.

Nel caso di specie, ad un militare veniva respinta la richiesta di rimborso di spese legali, ex art. 18 del D.L. n. 67/97, riferite all’attività di difesa in procedimento penale, generato da calunnioso esposto anonimo, per reato di «violata consegna aggravata in concorso per essersi intrattenuto all’interno di un panificio, lasciando incustodita all’esterno del locale la predetta autovettura, con all’interno la pistola mitragliatrice M/12 ed un giubbotto antiproiettile da cui era stato assolto».

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La sez. II del T.A.R. Veneto, con la sentenza 11 gennaio 2021 n. 34, dichiara illegittima un’ordinanza contingibile ed urgente (con condanna alle spese) con la quale si è disposto, in assenza di una disciplina nazionale cogente (di recepimento comunitario) o di motivi ambientali il «divieto di utilizzo e distribuzione di materiali di plastica per la somministrazione a qualsiasi titolo di alimenti e bevande» su tutto il territorio comunale.

Sul ricorso al giudice di prime cure vengono rilevati i seguenti contrasti:

  • con il nuovo art. 226 quater (Plastiche monouso) del lgs. 152/2006, introdotto dalla Legge Finanziaria 2019, che prevede la possibilità di continuare a produrre e utilizzare piatti, posate e bicchieri in plastica fino al 2023, nel rispetto di determinate condizioni;
  • con gli indirizzi europei in materia di riduzione dei rifiuti in plastica, di cui alla comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni “Strategia Europea per la plastica nell’economia circolare”, COM (2018) 28 final del 16 gennaio 2018, nonché della direttiva 2019/904/UE del 5 giugno 2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’impatto di determinati prodotti in plastica sull’ambiente.

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Illegittimo il divieto anzi tempo di uso su tutto il territorio comunale della plastica per le bevande

Illegittimo il divieto anzi tempo di uso su tutto il territorio comunale della plastica per le bevande

La sez. II del T.A.R. Veneto, con la sentenza 11 gennaio 2021 n. 34, dichiara illegittima un’ordinanza contingibile ed urgente (con condanna alle spese) con la quale si è disposto, in assenza di una disciplina nazionale cogente (di recepimento comunitario) o di motivi ambientali il «divieto di utilizzo e distribuzione di materiali di plastica per la somministrazione a qualsiasi titolo di alimenti e bevande» su tutto il territorio comunale.

Sul ricorso al giudice di prime cure vengono rilevati i seguenti contrasti:

  • con il nuovo art. 226 quater (Plastiche monouso) del lgs. 152/2006, introdotto dalla Legge Finanziaria 2019, che prevede la possibilità di continuare a produrre e utilizzare piatti, posate e bicchieri in plastica fino al 2023, nel rispetto di determinate condizioni;
  • con gli indirizzi europei in materia di riduzione dei rifiuti in plastica, di cui alla comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni “Strategia Europea per la plastica nell’economia circolare”, COM (2018) 28 final del 16 gennaio 2018, nonché della direttiva 2019/904/UE del 5 giugno 2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’impatto di determinati prodotti in plastica sull’ambiente.

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La quinta sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 215 del 7 gennaio 2021, conferma un orientamento sulla giurisdizione ordinaria in caso di controversia sulla decadenza della nomina ricoperta al Consiglio Superiore della Magistratura, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (pensionamento), quando il suddetto rapporto costituiva un requisito per l’elezione e la sua permanenza in carica.

L’appellante riferiva di essere stato eletto Consigliere del CSM, primo nel collegio nazionale comprendente i magistrati con funzioni di legittimità, con conseguente collocamento in posizione di fuori ruolo nell’organico della Magistratura, a seguito del compimento del settantesimo anno veniva collocato obbligatoriamente a riposo, con l’anticipata cessazione della carica rispetto alla durata ordinaria e la sua sostituzione con altro soggetto “togato.

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La giurisdizione ordinaria per la perdita della carica elettiva (al CSM)

La giurisdizione ordinaria per la perdita della carica elettiva (al CSM)

La quinta sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 215 del 7 gennaio 2021, conferma un orientamento sulla giurisdizione ordinaria in caso di controversia sulla decadenza della nomina ricoperta al Consiglio Superiore della Magistratura, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (pensionamento), quando il suddetto rapporto costituiva un requisito per l’elezione e la sua permanenza in carica.

L’appellante riferiva di essere stato eletto Consigliere del CSM, primo nel collegio nazionale comprendente i magistrati con funzioni di legittimità, con conseguente collocamento in posizione di fuori ruolo nell’organico della Magistratura, a seguito del compimento del settantesimo anno veniva collocato obbligatoriamente a riposo, con l’anticipata cessazione della carica rispetto alla durata ordinaria e la sua sostituzione con altro soggetto “togato.

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