«Libero Pensatore» (sempre)

In via generale, la comunicazione mediante posta elettronica ordinaria può presentare delle difficoltà nel permettere di accertare l’effettiva ricezione del messaggio da parte del destinatario[1], sicché la scelta di tale modalità di trasmissione – per una comunicazione formale, con rilevanti conseguenze giuridiche – per non riscontrare oggettive contestazioni rende opportuno l’invio tramite posta elettronica certificata.

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Legittimo l’utilizzo della e – mail

Legittimo l’utilizzo della e – mail

In via generale, la comunicazione mediante posta elettronica ordinaria può presentare delle difficoltà nel permettere di accertare l’effettiva ricezione del messaggio da parte del destinatario[1], sicché la scelta di tale modalità di trasmissione – per una comunicazione formale, con rilevanti conseguenze giuridiche – per non riscontrare oggettive contestazioni rende opportuno l’invio tramite posta elettronica certificata.

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L’agire pubblico, ossia l’azione amministrativa, costituisce una regola generale della PA a fronte di richieste da parte del privato, tale che l’eventuale inerzia (colposa) può dare corso al risarcimento del danno da ritardo, rilevando, in ogni caso, che il silenzio assume differenti effetti giuridici, da una parte, può essere delineato con un inadempimento di fronte all’obbligo (positivizzato) di agire, dall’altra parte, quale sistema di semplificazione/accelerazione, può dar corso ad un provvedimento (una fictio iuris) tacito di assenso[1], ovvero, il silenzio risulta significativo, potendo (in relazione alle norma di riferimento) essere equiparato ad assenso oppure a diniego (una semplificazione/deregolamentazione), non escludendo il silenzio devolutivo che determina in trasferimento di competenza (ex art. 17, comma 1, della legge 241/1990).

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Confini del silenzio inadempimento e silenzio significativo

Confini del silenzio inadempimento e silenzio significativo

L’agire pubblico, ossia l’azione amministrativa, costituisce una regola generale della PA a fronte di richieste da parte del privato, tale che l’eventuale inerzia (colposa) può dare corso al risarcimento del danno da ritardo, rilevando, in ogni caso, che il silenzio assume differenti effetti giuridici, da una parte, può essere delineato con un inadempimento di fronte all’obbligo (positivizzato) di agire, dall’altra parte, quale sistema di semplificazione/accelerazione, può dar corso ad un provvedimento (una fictio iuris) tacito di assenso[1], ovvero, il silenzio risulta significativo, potendo (in relazione alle norma di riferimento) essere equiparato ad assenso oppure a diniego (una semplificazione/deregolamentazione), non escludendo il silenzio devolutivo che determina in trasferimento di competenza (ex art. 17, comma 1, della legge 241/1990).

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In via generale, ai sensi del comma 1, dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio (atto di secondo grado o di ritiro, con effetti ex tunc, della PA nell’esercizio della discrezionalità non dell’obbligatorietà):

  • sussistendone le ragioni di interesse pubblico;
  • entro un termine ragionevole[1], comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione (si sostanzia nella rimozione di un limite all’esercizio di facoltà giuridiche già incluse) o di attribuzione di vantaggi economici (attribuzione di vantaggi finanziari in grado di impegnare pro futuro la programmazione dell’attività/sfera giuridica del beneficiario), inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato il silenzio assenso (ex 20 della cit. legge, ad es. i titoli edilizi che si formano implicitamente)[2], con possibilità di superare il termine a fronte di “irregolarità/falsità insanabili” (comma 2 bis) non potendo il privato responsabile vantare alcun legittimo affidamento nell’eventualità che questi abbia violato consapevolmente o per negligenza il dovere di correttezza (presentando documenti/stati/fatti non veritieri)[3];
  • tenendo conto degli interessi dei destinatari (soggetti direttamente incisi) e dei controinteressati (bilanciamento dei soggetti che trovandosi in una contrapposta posizione consolidata, mira al suo mantenimento);
  • dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge (dotato di competenza).
  • fatta salva (facoltà) la possibilità di convalida sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole (comma 2).

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Indicazioni sul potere di autotutela e il silenzio rigetto in ambito edilizio

Indicazioni sul potere di autotutela e il silenzio rigetto in ambito edilizio

In via generale, ai sensi del comma 1, dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio (atto di secondo grado o di ritiro, con effetti ex tunc, della PA nell’esercizio della discrezionalità non dell’obbligatorietà):

  • sussistendone le ragioni di interesse pubblico;
  • entro un termine ragionevole[1], comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione (si sostanzia nella rimozione di un limite all’esercizio di facoltà giuridiche già incluse) o di attribuzione di vantaggi economici (attribuzione di vantaggi finanziari in grado di impegnare pro futuro la programmazione dell’attività/sfera giuridica del beneficiario), inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato il silenzio assenso (ex 20 della cit. legge, ad es. i titoli edilizi che si formano implicitamente)[2], con possibilità di superare il termine a fronte di “irregolarità/falsità insanabili” (comma 2 bis) non potendo il privato responsabile vantare alcun legittimo affidamento nell’eventualità che questi abbia violato consapevolmente o per negligenza il dovere di correttezza (presentando documenti/stati/fatti non veritieri)[3];
  • tenendo conto degli interessi dei destinatari (soggetti direttamente incisi) e dei controinteressati (bilanciamento dei soggetti che trovandosi in una contrapposta posizione consolidata, mira al suo mantenimento);
  • dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge (dotato di competenza).
  • fatta salva (facoltà) la possibilità di convalida sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole (comma 2).

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In una dimensione giuridica dell’individuazione delle fragilità umane la definizione della disabilità può condurre a diversi parametri di formulazione e di intensità, andando oltre al processo classificatorio, l’ordinamento giuridico e il suo legislatore hanno approntato diverse tutele, disseminate in Costituzione e in altre fonti di rango primario[1].

Pretendere con atti amministrativi di spesa di giustificare una violazione a tali precetti valoriali, limitando il diritto allo studio del disabile significa introdurre elementi ed azioni discriminatorie[2], che non reggono al vaglio del Giudice, e prima ancora della coscienza (collettiva), quel sentire comune di libertà e di solidarietà, dove non ogni cosa ha un prezzo e/o deve essere produttiva di utilità (reddito): non in pane solo vivet homo[3].

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Nessun limite di spesa per l’assistenza scolastica al disabile

Nessun limite di spesa per l’assistenza scolastica al disabile

In una dimensione giuridica dell’individuazione delle fragilità umane la definizione della disabilità può condurre a diversi parametri di formulazione e di intensità, andando oltre al processo classificatorio, l’ordinamento giuridico e il suo legislatore hanno approntato diverse tutele, disseminate in Costituzione e in altre fonti di rango primario[1].

Pretendere con atti amministrativi di spesa di giustificare una violazione a tali precetti valoriali, limitando il diritto allo studio del disabile significa introdurre elementi ed azioni discriminatorie[2], che non reggono al vaglio del Giudice, e prima ancora della coscienza (collettiva), quel sentire comune di libertà e di solidarietà, dove non ogni cosa ha un prezzo e/o deve essere produttiva di utilità (reddito): non in pane solo vivet homo[3].

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In via generale, in tema di silenzio della PA, l’obbligo giuridico di provvedere – ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, come modificato dall’art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 – sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento e, quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione.

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Provvedimento espresso in alternativa al silenzio assenso in ambito edilizio

Provvedimento espresso in alternativa al silenzio assenso in ambito edilizio

In via generale, in tema di silenzio della PA, l’obbligo giuridico di provvedere – ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, come modificato dall’art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 – sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento e, quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione.

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  1. La disciplina. 2. L’intervento della Corte Cost. 3. Legittime prospettive. 4. Utili spunti. 5. L’applicazione dei principi. 6. Ragioni della modifica del canone. 7. Pronunciamento. 8. Proiezioni. 9. Perle.

La liberalizzazione dei servizi pubblici di distribuzione del gas naturale (ai sensi del d.lgs. n. 164/2000)[1] ha comportato l’apertura al mercato, con il conseguente obbligo di procedere con l’avvio degli affidamenti mediante gare aperte, negli ambiti di riferimento territoriale minimi (Ambiti Territoriali Ottimali per distribuzione gas naturale, ATEM)[2], rendendo necessario portare a conclusione le convenzioni/contratti (in essere) per la concessione del servizio[3], determinando il valore delle infrastrutture da monetizzare a cura del gestore uscente, con il subentro del nuovo concessionario[4].

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Legittima la rinegoziazione dei contratti di distribuzione del gas

Legittima la rinegoziazione dei contratti di distribuzione del gas
  1. La disciplina. 2. L’intervento della Corte Cost. 3. Legittime prospettive. 4. Utili spunti. 5. L’applicazione dei principi. 6. Ragioni della modifica del canone. 7. Pronunciamento. 8. Proiezioni. 9. Perle.

La liberalizzazione dei servizi pubblici di distribuzione del gas naturale (ai sensi del d.lgs. n. 164/2000)[1] ha comportato l’apertura al mercato, con il conseguente obbligo di procedere con l’avvio degli affidamenti mediante gare aperte, negli ambiti di riferimento territoriale minimi (Ambiti Territoriali Ottimali per distribuzione gas naturale, ATEM)[2], rendendo necessario portare a conclusione le convenzioni/contratti (in essere) per la concessione del servizio[3], determinando il valore delle infrastrutture da monetizzare a cura del gestore uscente, con il subentro del nuovo concessionario[4].

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