«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. IV del Cons. Stato, con la sentenza n. 1011 del 10 febbraio 2020 interviene per definire i contorni del diritto ad agire a tutela dei propri interessi (in un concetto esteso) contro gli atti di programmazione urbanistica (delibera di Giunta regionale di adozione di una variante mirata all’approvazione del Piano urbanistico operativo, P.U.O.) finalizzati alla realizzazione di un “parco ludico-sportivo” in una zona del territorio comunale assoggettata a vincolo paesaggistico.

La realizzazione dell’intervento prevedeva la sistemazione di un’area estesa, con l’apporto e movimentazione di terre e rocce da scavo provenienti dalle opere del cosiddetto “terzo valico ferroviario”, e la successiva realizzazione di un parco per strutture sportive e di servizio, con parcheggi ed interventi sulla viabilità di collegamento e su un corso d’acqua.

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Vicinitas, dimostrazione del pregiudizio e interesse ad agire in ambito urbanistico

Vicinitas, dimostrazione del pregiudizio e interesse ad agire in ambito urbanistico

La sez. IV del Cons. Stato, con la sentenza n. 1011 del 10 febbraio 2020 interviene per definire i contorni del diritto ad agire a tutela dei propri interessi (in un concetto esteso) contro gli atti di programmazione urbanistica (delibera di Giunta regionale di adozione di una variante mirata all’approvazione del Piano urbanistico operativo, P.U.O.) finalizzati alla realizzazione di un “parco ludico-sportivo” in una zona del territorio comunale assoggettata a vincolo paesaggistico.

La realizzazione dell’intervento prevedeva la sistemazione di un’area estesa, con l’apporto e movimentazione di terre e rocce da scavo provenienti dalle opere del cosiddetto “terzo valico ferroviario”, e la successiva realizzazione di un parco per strutture sportive e di servizio, con parcheggi ed interventi sulla viabilità di collegamento e su un corso d’acqua.

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Con la sentenza n. 7 del 20 febbraio 2020, la sez. Unica del T.A.R. Valle D’Aosta analizza i poteri sindacali nel precludere un’attività che ha ingenerato allarme sociale, con conseguente necessità di tutelare l’incolumità delle persone e di garantire, altresì, l’ordine pubblico, unitamente all’esigenza di prevenzione dell’emissione di rumori molesti (inerenti all’attività di caccia).

Nella fattispecie, una serie di comitati e federazioni per la gestione venatoria ricorrono contro un’ordinanza sindacale (reiterata)[1], nel silenzio di una richiesta di rimozione in autotutela[2], con la quale è stata istituita una zona di divieto di esercizio dell’attività venatoria nel territorio comunale, con decorrenza immediata e fino alla sua eventuale revoca.

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Divieto di caccia, potere di ordinanza del sindaco e istruttoria adeguata

Divieto di caccia, potere di ordinanza del sindaco e istruttoria adeguata

Con la sentenza n. 7 del 20 febbraio 2020, la sez. Unica del T.A.R. Valle D’Aosta analizza i poteri sindacali nel precludere un’attività che ha ingenerato allarme sociale, con conseguente necessità di tutelare l’incolumità delle persone e di garantire, altresì, l’ordine pubblico, unitamente all’esigenza di prevenzione dell’emissione di rumori molesti (inerenti all’attività di caccia).

Nella fattispecie, una serie di comitati e federazioni per la gestione venatoria ricorrono contro un’ordinanza sindacale (reiterata)[1], nel silenzio di una richiesta di rimozione in autotutela[2], con la quale è stata istituita una zona di divieto di esercizio dell’attività venatoria nel territorio comunale, con decorrenza immediata e fino alla sua eventuale revoca.

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La sez. II Palermo del T.A.R. Sicilia, con la sentenza 14 febbraio 2020, n. 359, conferma l’immutabilità dell’offerta non potendo ammettere che il “soccorso istruttorio” ne contamini la sua genuinità: la regolarizzazione, a salvaguardia del principio del favor partecipationis e dell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale, non può giungere a sostituire l’offerta originaria.

Giova premettere che il soccorso istruttorio è finalizzato ad evitare che irregolarità ed inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, a discapito anche della stessa stazione appaltante che potrebbe perdere l’opportunità di selezionare il concorrente migliore, per vizi procedimentali facilmente emendabili, senza alcuna alterazione alla completezza e conformità dell’offerta tecnica rispetto alla proposta della stazione appaltante.

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Immutabilità dell’offerta: niente soccorso istruttorio

Immutabilità dell’offerta: niente soccorso istruttorio

La sez. II Palermo del T.A.R. Sicilia, con la sentenza 14 febbraio 2020, n. 359, conferma l’immutabilità dell’offerta non potendo ammettere che il “soccorso istruttorio” ne contamini la sua genuinità: la regolarizzazione, a salvaguardia del principio del favor partecipationis e dell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale, non può giungere a sostituire l’offerta originaria.

Giova premettere che il soccorso istruttorio è finalizzato ad evitare che irregolarità ed inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, a discapito anche della stessa stazione appaltante che potrebbe perdere l’opportunità di selezionare il concorrente migliore, per vizi procedimentali facilmente emendabili, senza alcuna alterazione alla completezza e conformità dell’offerta tecnica rispetto alla proposta della stazione appaltante.

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La questione di massima

La sez. contr. Trento della Corte dei Conti con la Deliberazione 21 gennaio 2020, n. 2, interviene per delineare i confini dell’erogazione di contributi per assistere un ente privato (parrocchia) nel risanamento e adeguamento strutturale e funzionale di un oratorio, a fronte di un suo utilizzo gratuito, per la durata di 25 anni, e successivo trasferimento in proprietà al Comune.

L’interesse pubblico si dispiegava:

  • sia per l’utilizzo del bene per attività culturali (teatro), con finalità di natura tipicamente sociali;
  • sia quale punto di ritrovo e aggregazione per la comunità locale;
  • sia per la presenza di una norma regolamentare per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, senza scopo di lucro, le cui modalità (di uso dei beni) venivano descritte in apposita convenzione.

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Volontariato, erogazione contributi e rimborsi spesa, trattamento fiscale

Volontariato, erogazione contributi e rimborsi spesa, trattamento fiscale

La questione di massima

La sez. contr. Trento della Corte dei Conti con la Deliberazione 21 gennaio 2020, n. 2, interviene per delineare i confini dell’erogazione di contributi per assistere un ente privato (parrocchia) nel risanamento e adeguamento strutturale e funzionale di un oratorio, a fronte di un suo utilizzo gratuito, per la durata di 25 anni, e successivo trasferimento in proprietà al Comune.

L’interesse pubblico si dispiegava:

  • sia per l’utilizzo del bene per attività culturali (teatro), con finalità di natura tipicamente sociali;
  • sia quale punto di ritrovo e aggregazione per la comunità locale;
  • sia per la presenza di una norma regolamentare per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, senza scopo di lucro, le cui modalità (di uso dei beni) venivano descritte in apposita convenzione.

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La competenza, secondo i principi costituzionali, viene definita dalla legge, consentendo all’organo di esprimere i propri poteri in un determinato ambito, la cui violazione esprime una patologia dell’atto amministrativo: la competenza regolamentare negli Enti locali spetta al consiglio comunale, salvo che per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, alla giunta comunale (ex terzo comma, dell’art. 48 del D.lgs. n. 267/2000)[1].

La prima sez. del T.A.R. Piemonte, con la sentenza del 9 gennaio 2020, n. 30, interviene per censurare la condotta di una giunta comunale nel dettare apposite condizioni ai titolari di proprietà immobiliari: obblighi di informazione preventiva al Comune prima di concedere in uso o locazione i propri beni, profilando di fatto una norma di natura regolamentare, di competenza esclusiva del consiglio comunale, al di là del merito estrinseco.

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Competenza e limiti regolamentari all’accoglienza diffusa

Competenza e limiti regolamentari all’accoglienza diffusa

La competenza, secondo i principi costituzionali, viene definita dalla legge, consentendo all’organo di esprimere i propri poteri in un determinato ambito, la cui violazione esprime una patologia dell’atto amministrativo: la competenza regolamentare negli Enti locali spetta al consiglio comunale, salvo che per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, alla giunta comunale (ex terzo comma, dell’art. 48 del D.lgs. n. 267/2000)[1].

La prima sez. del T.A.R. Piemonte, con la sentenza del 9 gennaio 2020, n. 30, interviene per censurare la condotta di una giunta comunale nel dettare apposite condizioni ai titolari di proprietà immobiliari: obblighi di informazione preventiva al Comune prima di concedere in uso o locazione i propri beni, profilando di fatto una norma di natura regolamentare, di competenza esclusiva del consiglio comunale, al di là del merito estrinseco.

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La sez. IV Catania del T.A.R. Sicilia, con la sentenza 3 febbraio 2020 n. 272, codifica un decalogo di condizione lesive (c.d. clausole immediatamente escludenti) della concorrenza, le quali possono essere demolite con l’immediata impugnazione del bando/avviso di gara.

L’operatore economico partecipava ad una procedura negoziata sul MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica “full risk” di sistemi, infrastrutture ed apparecchiature ICT (Information and Communications Technology), da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 («per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato»), venendo esclusa dalla Commissione tecnica (non da quella di gara) per la mancanza del possesso di una lettera di autorizzazione del fornitore della soluzione gestionale (richiesta nel capitolato d’oneri).

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Immediata impugnabilità del bando

Immediata impugnabilità del bando

La sez. IV Catania del T.A.R. Sicilia, con la sentenza 3 febbraio 2020 n. 272, codifica un decalogo di condizione lesive (c.d. clausole immediatamente escludenti) della concorrenza, le quali possono essere demolite con l’immediata impugnazione del bando/avviso di gara.

L’operatore economico partecipava ad una procedura negoziata sul MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica “full risk” di sistemi, infrastrutture ed apparecchiature ICT (Information and Communications Technology), da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 («per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato»), venendo esclusa dalla Commissione tecnica (non da quella di gara) per la mancanza del possesso di una lettera di autorizzazione del fornitore della soluzione gestionale (richiesta nel capitolato d’oneri).

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