«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. I del TAR Veneto, con la sentenza 10 giugno 2024, n. 1358, conferma il diritto di accesso civico generalizzato (ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, per tutti modello FOIA) nei confronti di un soggetto privato per l’attività di interesse pubblico (farmacia, quale attività d’impresa che consiste nella vendita di medicinali immessi in commercio, artt. 119 ss., r.d. 27 luglio 1934, n. 1265), soggetto rientrante nell’ambito applicativo dell’art. 2 bis, comma 3, del decreto Trasparenza.

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Modello FOIA e accesso ai test molecolari

Modello FOIA e accesso ai test molecolari

La sez. I del TAR Veneto, con la sentenza 10 giugno 2024, n. 1358, conferma il diritto di accesso civico generalizzato (ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, per tutti modello FOIA) nei confronti di un soggetto privato per l’attività di interesse pubblico (farmacia, quale attività d’impresa che consiste nella vendita di medicinali immessi in commercio, artt. 119 ss., r.d. 27 luglio 1934, n. 1265), soggetto rientrante nell’ambito applicativo dell’art. 2 bis, comma 3, del decreto Trasparenza.

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La sez. staccata Latina del TAR Lazio, con la sentenza 20 maggio 2024 n. 352, estende il diritto di accesso del consigliere comunale oltre ogni limite, al punto da consentire una presa visione degli atti concorsuali in itinere, ingerendosi sul procedimento di scelta del dipendente pubblico, dove la procedura selettiva esige da una parte, la certezza dell’anonimato delle prove, dall’altra, la trasparenza delle procedure a tutela dell’interesse pubblico del buon andamento e dell’imparzialità (ex art. 97 Cost.), specie in un’area a rischio corruttivo, individuata direttamente dal legislatore, ai sensi della lettera d), del comma 16, dell’art. 1 della legge n. 190/2012, «concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale»)[1].

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ll diritto troppo espanso del consigliere comunale

ll diritto troppo espanso del consigliere comunale

La sez. staccata Latina del TAR Lazio, con la sentenza 20 maggio 2024 n. 352, estende il diritto di accesso del consigliere comunale oltre ogni limite, al punto da consentire una presa visione degli atti concorsuali in itinere, ingerendosi sul procedimento di scelta del dipendente pubblico, dove la procedura selettiva esige da una parte, la certezza dell’anonimato delle prove, dall’altra, la trasparenza delle procedure a tutela dell’interesse pubblico del buon andamento e dell’imparzialità (ex art. 97 Cost.), specie in un’area a rischio corruttivo, individuata direttamente dal legislatore, ai sensi della lettera d), del comma 16, dell’art. 1 della legge n. 190/2012, «concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale»)[1].

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La sez. II Milano del TAR Lombardia, con l’ordinanza 14 giugno 2024 n. 612, sovverte un orientamento sulla sufficienza del voto numerico nella valutazione delle prove d’esame di avvocato: serve qualcosa di più (c.d. quid pluris).

Fatto

Nello specifico veniva impugnato un verbale di seduta della correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, nella parte in cui viene espressa la valutazione insufficiente (pari a 9/30) per l’elaborato della parte ricorrente, con preclusione all’accesso alla prova orale.

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Il voto numerico all’esame di avvocato

Il voto numerico all’esame di avvocato

La sez. II Milano del TAR Lombardia, con l’ordinanza 14 giugno 2024 n. 612, sovverte un orientamento sulla sufficienza del voto numerico nella valutazione delle prove d’esame di avvocato: serve qualcosa di più (c.d. quid pluris).

Fatto

Nello specifico veniva impugnato un verbale di seduta della correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, nella parte in cui viene espressa la valutazione insufficiente (pari a 9/30) per l’elaborato della parte ricorrente, con preclusione all’accesso alla prova orale.

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La sez. II Brescia del TAR Lombardia, con la sentenza 25 giugno 2024 n. 557, riconosce l’accesso ad un esposto, sfociato in un verbale ispettivo, pur in presenza dell’opposizione del segnalante, non ravvisando validi motivi ostativi, ovvero la tutela della riservatezza (dell’anonimato) del suo autore.

Fatto

Una società, che si occupa della coltivazione e della commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, chiedeva di poter accedere alla documentazione di un verbale ispettivo della Polizia Provinciale Ambientale, «ivi compresa la segnalazione/esposto che ha originato l’accertamento».

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Pieno accesso ad un verbale di segnalazione

Pieno accesso ad un verbale di segnalazione

La sez. II Brescia del TAR Lombardia, con la sentenza 25 giugno 2024 n. 557, riconosce l’accesso ad un esposto, sfociato in un verbale ispettivo, pur in presenza dell’opposizione del segnalante, non ravvisando validi motivi ostativi, ovvero la tutela della riservatezza (dell’anonimato) del suo autore.

Fatto

Una società, che si occupa della coltivazione e della commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, chiedeva di poter accedere alla documentazione di un verbale ispettivo della Polizia Provinciale Ambientale, «ivi compresa la segnalazione/esposto che ha originato l’accertamento».

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La sez. I Napoli del TAR Campania, con la sentenza 13 giugno 2024 n. 3734, interviene su un argomento consolidato ove il consigliere comunale non può eccepire la violazione dei suoi diritti, quando concorre nella determinazione (dibattito) del contenuto deliberativo, eccependo poi (in seguito) la presenza di vizi sulle modalità di convocazione del Consiglio comunale (che avrebbero consentito al consigliere stesso di porre una questione pregiudiziale, con il rinvio della seduta), impeditivi all’esercizio della funzione in modo consapevole e nei termini (tempo a disposizione) necessari per esprimere il proprio voto[1].

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L’acquiescenza del consigliere comunale dissenziente

L’acquiescenza del consigliere comunale dissenziente

La sez. I Napoli del TAR Campania, con la sentenza 13 giugno 2024 n. 3734, interviene su un argomento consolidato ove il consigliere comunale non può eccepire la violazione dei suoi diritti, quando concorre nella determinazione (dibattito) del contenuto deliberativo, eccependo poi (in seguito) la presenza di vizi sulle modalità di convocazione del Consiglio comunale (che avrebbero consentito al consigliere stesso di porre una questione pregiudiziale, con il rinvio della seduta), impeditivi all’esercizio della funzione in modo consapevole e nei termini (tempo a disposizione) necessari per esprimere il proprio voto[1].

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