«Libero Pensatore» (sempre)

È noto che le insidie stradali e la cattiva manutenzione dei beni pubblici, da includere gli allagamenti improvvisi, comporta una responsabilità a carico del custode (la PA), dovendo dimostrare in caso di “sinistri” (incidenti) o “pregiudizi” a terzi di aver operato con l’osservanza di tutte le regole di correttezza nella gestione dei beni, proprio con lo scopo di salvaguardare l’incolumità pubblica, nel senso di aver adottate le misure idonee per prevenire il rischio: un obbligo di “garanzia” nel generale dovere di diligenza, prudenza e perizia.

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Allagamenti improvvisi e le responsabilità del proprietario o gestore della strada

Allagamenti improvvisi e le responsabilità del proprietario o gestore della strada

È noto che le insidie stradali e la cattiva manutenzione dei beni pubblici, da includere gli allagamenti improvvisi, comporta una responsabilità a carico del custode (la PA), dovendo dimostrare in caso di “sinistri” (incidenti) o “pregiudizi” a terzi di aver operato con l’osservanza di tutte le regole di correttezza nella gestione dei beni, proprio con lo scopo di salvaguardare l’incolumità pubblica, nel senso di aver adottate le misure idonee per prevenire il rischio: un obbligo di “garanzia” nel generale dovere di diligenza, prudenza e perizia.

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La sez. III Quater, del TAR Lazio, Roma, con la sentenza 11 aprile 2024 n. 7105, interviene per negare l’accesso ai dati attinenti agli effetti avversi delle inoculazioni (punture) del vaccino anti Covid-19/SARS-CoV-2 in un determinato ambito territoriale, basando il diniego (ritenuto) legittimo dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) su un aspetto di natura procedimentale non attinente a documenti formati (ossia, sull’esigenza di una elaborazione) e sulla loro natura riservata.

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L’accesso negato ai dati Covid-19

L’accesso negato ai dati Covid-19

La sez. III Quater, del TAR Lazio, Roma, con la sentenza 11 aprile 2024 n. 7105, interviene per negare l’accesso ai dati attinenti agli effetti avversi delle inoculazioni (punture) del vaccino anti Covid-19/SARS-CoV-2 in un determinato ambito territoriale, basando il diniego (ritenuto) legittimo dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) su un aspetto di natura procedimentale non attinente a documenti formati (ossia, sull’esigenza di una elaborazione) e sulla loro natura riservata.

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La Conferenza Unificata, secondo le indicazioni del Ministro per la Pubblica Amministrazione, ha raggiunto l’intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernente la nuova modulistica standardizzata, approvata dal Tavolo tecnico dell’Agenda per la semplificazione, con atto Rep. atti n. 38/CU, nella seduta del 4 aprile 2024, in ambito turistico, assolvendo un obbligo di riorganizzazione e semplificazione delle procedure, in coerenza con gli obiettivi PNRR.

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Le nuove semplificazioni con una modulistica standardizzata in ambito turistico

Le nuove semplificazioni con una modulistica standardizzata in ambito turistico

La Conferenza Unificata, secondo le indicazioni del Ministro per la Pubblica Amministrazione, ha raggiunto l’intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernente la nuova modulistica standardizzata, approvata dal Tavolo tecnico dell’Agenda per la semplificazione, con atto Rep. atti n. 38/CU, nella seduta del 4 aprile 2024, in ambito turistico, assolvendo un obbligo di riorganizzazione e semplificazione delle procedure, in coerenza con gli obiettivi PNRR.

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La sez. I del TAR Sardegna, con la sentenza 27 aprile 2024, n. 342, interviene sulla formazione del silenzio inadempimento e sulle relazioni tra obbligo di provvedere e facoltà di provvedere, precisando le dovute posizioni rispetto al termine di pronunciarsi a seguito di una segnalazione di inquinamento acustico – ambientale: l’omissione un solare inadempimento.

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La formazione del silenzio inadempimento sulle segnalazioni di inquinamento acustico/ambientale

La formazione del silenzio inadempimento sulle segnalazioni di inquinamento acustico/ambientale

La sez. I del TAR Sardegna, con la sentenza 27 aprile 2024, n. 342, interviene sulla formazione del silenzio inadempimento e sulle relazioni tra obbligo di provvedere e facoltà di provvedere, precisando le dovute posizioni rispetto al termine di pronunciarsi a seguito di una segnalazione di inquinamento acustico – ambientale: l’omissione un solare inadempimento.

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La sez. giurisdizionale del Veneto, con la sentenza n. 57 del 30 aprile 2024, interviene per condannare i responsabili scolastici della dismissione di banchi a rotelle, mascherine e gel disinfettante (per quest’ultimo è escluso il danno): beni – pur acquisiti in emergenza pandemica – non vennero mai utilizzati, anzi ingiustificatamente dismessi.

Un pregiudizio all’erario pubblico da una condotta dolosa, risultata dal complesso di atti e comportamenti con l’evidente intento (volontà) di non utilizzare i beni ricevuti e la consapevolezza della diminuzione patrimoniale derivante dalla loro dismissione.

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Le responsabilità dei banchi a rotelle

Le responsabilità dei banchi a rotelle

La sez. giurisdizionale del Veneto, con la sentenza n. 57 del 30 aprile 2024, interviene per condannare i responsabili scolastici della dismissione di banchi a rotelle, mascherine e gel disinfettante (per quest’ultimo è escluso il danno): beni – pur acquisiti in emergenza pandemica – non vennero mai utilizzati, anzi ingiustificatamente dismessi.

Un pregiudizio all’erario pubblico da una condotta dolosa, risultata dal complesso di atti e comportamenti con l’evidente intento (volontà) di non utilizzare i beni ricevuti e la consapevolezza della diminuzione patrimoniale derivante dalla loro dismissione.

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La Corte dei Conti, sez. giurisdizionale Lazio, con la sentenza n. 107 del 12 marzo 2024, condanna un dipendente pubblico per l’uso improprio di un bene, ossia l’utilizzo del proprio ufficio come centro di incontro per attività di usura.

Il fatto

La procura erariale, sulla base di un accertato penale irrevocabile[1], citava in giudizio un dipendente pubblico (arrestato e successivamente licenziato) per l’aver posto in essere attività di usura e di estorsione (non riconducibili ad una prestazione lavorativa alle dipendenze della PA, c.d. sviamento), anche all’interno della sede di servizio: attività “finanziaria” svolta con assiduità (diversi anni) e sistematicità attraverso la concessione di prestiti a tasso usurario nei confronti di numerosi soggetti, sotto l’insegna di un ufficio pubblico (vicenda dall’ampio clamore mediatico).

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Profili sull’uso improprio della sede di servizio

Profili sull’uso improprio della sede di servizio

La Corte dei Conti, sez. giurisdizionale Lazio, con la sentenza n. 107 del 12 marzo 2024, condanna un dipendente pubblico per l’uso improprio di un bene, ossia l’utilizzo del proprio ufficio come centro di incontro per attività di usura.

Il fatto

La procura erariale, sulla base di un accertato penale irrevocabile[1], citava in giudizio un dipendente pubblico (arrestato e successivamente licenziato) per l’aver posto in essere attività di usura e di estorsione (non riconducibili ad una prestazione lavorativa alle dipendenze della PA, c.d. sviamento), anche all’interno della sede di servizio: attività “finanziaria” svolta con assiduità (diversi anni) e sistematicità attraverso la concessione di prestiti a tasso usurario nei confronti di numerosi soggetti, sotto l’insegna di un ufficio pubblico (vicenda dall’ampio clamore mediatico).

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