«Libero Pensatore» (sempre)

Controlli e verifiche dei ponti a costo zero: effetto estivo o solo d’effetto.

Italia Oggi del 22 agosto 2013, a pagina 31, riportava la notizia di una lettera firmata da un primo cittadino (vedi, ingenio-web.it, 22 agosto 2018) inviata agli ordini professionali, per il controllo di un ponte «a titolo gratuito»; la richiesta «nello spirito di collaborazione che da sempre contraddistingue codesti enti».

Si tratterà della partecipazione senza compenso ad una commissione (si immagina tecnica) che avrà il compito di verificare l’efficienza di tal storico ponte.

Un tecnico, prescelto dagli ordini, per una prestazione con evidenti assunzioni di responsabilità ma senza alcuna uscita finanziaria per il Comune.

Si legge, in risposta, che la volontà c’è «ma il modo in questo caso non è corretto»: si viene a snaturare il rapporto tra enti e professionisti, poi mancherebbero le coperture assicurative.

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Ancora lavoro gratuito per attività ad alto rischio

Ancora lavoro gratuito per attività ad alto rischio

Controlli e verifiche dei ponti a costo zero: effetto estivo o solo d’effetto.

Italia Oggi del 22 agosto 2013, a pagina 31, riportava la notizia di una lettera firmata da un primo cittadino (vedi, ingenio-web.it, 22 agosto 2018) inviata agli ordini professionali, per il controllo di un ponte «a titolo gratuito»; la richiesta «nello spirito di collaborazione che da sempre contraddistingue codesti enti».

Si tratterà della partecipazione senza compenso ad una commissione (si immagina tecnica) che avrà il compito di verificare l’efficienza di tal storico ponte.

Un tecnico, prescelto dagli ordini, per una prestazione con evidenti assunzioni di responsabilità ma senza alcuna uscita finanziaria per il Comune.

Si legge, in risposta, che la volontà c’è «ma il modo in questo caso non è corretto»: si viene a snaturare il rapporto tra enti e professionisti, poi mancherebbero le coperture assicurative.

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Attraverso operazioni societarie, nello spirito dei principi costituzionali di libertà economica (e in tempi non sospetti), si può incorrere nel rischio di essere esentati dalle responsabilità in materia di inquinamento ambientale.

La quarta sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5021 del 22 agosto 2018, conferma un giudicato di primo grado e afferma che la responsabilità in materia ambientale deve essere provata.

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvedeva a sanzionare alcune società per inquinamento.

La circostanza fattuale emergeva a seguito di alcune analisi effettuate in alcuni siti che avevano dimostrato che gli inquinanti ivi riscontrati erano “compatibili” con la tipologia di attività industriale svolta dalle cennate imprese.

Si potrebbe affermare, astraendo la questione al caso di specie, che se in una determinata zona o area geografica è presente un’industria che tratta determinati composti chimici e quell’area, a seguito di rilevamenti ed esami clinici, si scoprono valori di quelle sostanze nel sangue della popolazione residente in un certo numero di volte superiori rispetto a popolazioni italiane che vivono in aree non inquinate, si possa (oltre ad associare tali livelli a forti rischi per la salute) dedurne l’inquinamento con la dovuta bonifica (e profilassi della popolazione)

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Scissione societarie e danno ambientale

Scissione societarie e danno ambientale

Attraverso operazioni societarie, nello spirito dei principi costituzionali di libertà economica (e in tempi non sospetti), si può incorrere nel rischio di essere esentati dalle responsabilità in materia di inquinamento ambientale.

La quarta sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5021 del 22 agosto 2018, conferma un giudicato di primo grado e afferma che la responsabilità in materia ambientale deve essere provata.

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvedeva a sanzionare alcune società per inquinamento.

La circostanza fattuale emergeva a seguito di alcune analisi effettuate in alcuni siti che avevano dimostrato che gli inquinanti ivi riscontrati erano “compatibili” con la tipologia di attività industriale svolta dalle cennate imprese.

Si potrebbe affermare, astraendo la questione al caso di specie, che se in una determinata zona o area geografica è presente un’industria che tratta determinati composti chimici e quell’area, a seguito di rilevamenti ed esami clinici, si scoprono valori di quelle sostanze nel sangue della popolazione residente in un certo numero di volte superiori rispetto a popolazioni italiane che vivono in aree non inquinate, si possa (oltre ad associare tali livelli a forti rischi per la salute) dedurne l’inquinamento con la dovuta bonifica (e profilassi della popolazione)

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Prospettive futuribili e visionarie per un dibattito pubblico sull’ipotesi di riforma, prima della fine d’estate (diritto di cronaca o libertà di pensiero, ex art. 21 Cost, comma 1)

Si legge, nella stampa nazionale, che si intende imporre le “impronte digitali contro i furbetti del cartellino”, arginare un “un fenomeno odioso”.

L’iniziativa è certamente lodevole, rientra pienamente nella discrezionalità del legislatore; tuttavia qualche osservazione o perplessità è pur sempre possibile.

Sono previsti anche sopralluoghi a sorpresa”, come quando si faceva il servizio di leva; ma erano altri tempi, altre suggestioni che si vorrebbero rivivere.

Nostalgici (o fuori del tempo).

In verità, tali forme di controllo sono già presenti; anche in molti Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, quale “misure” di prevenzione della cattiva amministrazione.

Si prevede l’obbligo di sistemi di rilevazione biometrica delle presenze perché sono compatibili con la “legge sulla Privacy”.

Questo è importante: la diffusione dei dati sensibili non è mai un rischio (Cambridge Analytica è un caso isolato e unico).

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Impronte digitali e microchip per la riforma della PA

Impronte digitali e microchip per la riforma della PA

Prospettive futuribili e visionarie per un dibattito pubblico sull’ipotesi di riforma, prima della fine d’estate (diritto di cronaca o libertà di pensiero, ex art. 21 Cost, comma 1)

Si legge, nella stampa nazionale, che si intende imporre le “impronte digitali contro i furbetti del cartellino”, arginare un “un fenomeno odioso”.

L’iniziativa è certamente lodevole, rientra pienamente nella discrezionalità del legislatore; tuttavia qualche osservazione o perplessità è pur sempre possibile.

Sono previsti anche sopralluoghi a sorpresa”, come quando si faceva il servizio di leva; ma erano altri tempi, altre suggestioni che si vorrebbero rivivere.

Nostalgici (o fuori del tempo).

In verità, tali forme di controllo sono già presenti; anche in molti Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, quale “misure” di prevenzione della cattiva amministrazione.

Si prevede l’obbligo di sistemi di rilevazione biometrica delle presenze perché sono compatibili con la “legge sulla Privacy”.

Questo è importante: la diffusione dei dati sensibili non è mai un rischio (Cambridge Analytica è un caso isolato e unico).

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L’indeterminatezza delle prestazioni e l’elevato valore delle stesse limitano la partecipazione e, di conseguenza, la concorrenza: principi ispiratori del Codice dei contratti pubblici.

I principi della concorrenza impongono di invitare tutti gli operatori economici alla gara, dovendo ribadire che le clausole escludenti vanno impugnate immediatamente.

La mancata suddivisione in lotti è causa di illegittimità del bando quando il valore elevato ne mina la partecipazione, compresa la mancata differenziazione tra prestazioni principali e prestazioni accessorie che impedisce di formulare un’offerta in raggruppamento d’impresa.

Vi è subito da rilevare che la previsione di lotti funzionali” di importo elevato impediscono, tendenzialmente, l’accesso alla gara alle piccole e medie imprese, limitando inevitabilmente la concorrenza (Cons. Stato, sez. III, 13 novembre 2017, n. 5224).

Una ditta impugna la lex specialis di un soggetto aggregatore, con funzioni di stazione unica appaltante e centrale di committenza, per l’affidamento dei servizi di lavanolo di biancheria per tutte le aziende sanitarie della Regione Puglia: l’appalto aveva ad oggetto un lotto unico per l’intera territorio regionale con un importo a base d’asta di € 133.697.355,00 (di cui € 100.000,00 per oneri della sicurezza), oltre IVA.

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Unico lotto e cause escludenti

Unico lotto e cause escludenti

L’indeterminatezza delle prestazioni e l’elevato valore delle stesse limitano la partecipazione e, di conseguenza, la concorrenza: principi ispiratori del Codice dei contratti pubblici.

I principi della concorrenza impongono di invitare tutti gli operatori economici alla gara, dovendo ribadire che le clausole escludenti vanno impugnate immediatamente.

La mancata suddivisione in lotti è causa di illegittimità del bando quando il valore elevato ne mina la partecipazione, compresa la mancata differenziazione tra prestazioni principali e prestazioni accessorie che impedisce di formulare un’offerta in raggruppamento d’impresa.

Vi è subito da rilevare che la previsione di lotti funzionali” di importo elevato impediscono, tendenzialmente, l’accesso alla gara alle piccole e medie imprese, limitando inevitabilmente la concorrenza (Cons. Stato, sez. III, 13 novembre 2017, n. 5224).

Una ditta impugna la lex specialis di un soggetto aggregatore, con funzioni di stazione unica appaltante e centrale di committenza, per l’affidamento dei servizi di lavanolo di biancheria per tutte le aziende sanitarie della Regione Puglia: l’appalto aveva ad oggetto un lotto unico per l’intera territorio regionale con un importo a base d’asta di € 133.697.355,00 (di cui € 100.000,00 per oneri della sicurezza), oltre IVA.

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Il perseguimento dell’interesse pubblico prevale sull’interesse privato

I fatti di Genova impongono in primis un solenne silenzio per le vittime innocenti, i feriti, i senza casa.

Dopo, è obbligatoria una semplice riflessione: se questo disastro poteva essere previsto o evitato?.

Anche coloro che non sono esperti del settore ingegneristico o della costruzione di opere pubbliche, comprendono che il cedimento o il crollo di un ponte è uno dei primi eventi possibili (oltre all’errore progettuale), e che nelle “politiche sulla sicurezza dei trasporti” la prevenzione di tale rischio è una prima misura da adottare e monitorare.

È noto, per coloro che studiano o lavorano per la “sicurezza o la difesa dello Stato”, può essere uno dei casi in cui è possibile imporre il segreto di Stato, ex art. 39 della Legge n. 124 del 3 agosto 2007 n. 124 (cfr., sotto il profilo amministrativo, il primo comma dell’art. 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013, e più puntualmente il primo comma, lettera a) dell’art. 24 della Legge n. 241/1990), poiché qualsiasi atto che attenta alle comunicazioni viarie, oltre a essere un reato (ex art. 432 c.p.), compromette la tutela dello Stato.

Ciò che è successo può essere attribuito ad un difetto di costruzione (a distanza di tanti anni), ad un evento di forza maggiore o imprevedibile o eccezionale, a cattiva od omessa manutenzione?

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Le concessioni autostradali e i modelli di sviluppo

Le concessioni autostradali e i modelli di sviluppo

Il perseguimento dell’interesse pubblico prevale sull’interesse privato

I fatti di Genova impongono in primis un solenne silenzio per le vittime innocenti, i feriti, i senza casa.

Dopo, è obbligatoria una semplice riflessione: se questo disastro poteva essere previsto o evitato?.

Anche coloro che non sono esperti del settore ingegneristico o della costruzione di opere pubbliche, comprendono che il cedimento o il crollo di un ponte è uno dei primi eventi possibili (oltre all’errore progettuale), e che nelle “politiche sulla sicurezza dei trasporti” la prevenzione di tale rischio è una prima misura da adottare e monitorare.

È noto, per coloro che studiano o lavorano per la “sicurezza o la difesa dello Stato”, può essere uno dei casi in cui è possibile imporre il segreto di Stato, ex art. 39 della Legge n. 124 del 3 agosto 2007 n. 124 (cfr., sotto il profilo amministrativo, il primo comma dell’art. 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013, e più puntualmente il primo comma, lettera a) dell’art. 24 della Legge n. 241/1990), poiché qualsiasi atto che attenta alle comunicazioni viarie, oltre a essere un reato (ex art. 432 c.p.), compromette la tutela dello Stato.

Ciò che è successo può essere attribuito ad un difetto di costruzione (a distanza di tanti anni), ad un evento di forza maggiore o imprevedibile o eccezionale, a cattiva od omessa manutenzione?

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Tutte le popolazioni interessate devono partecipare al referendum e il quesito referendario deve essere comprensibile.

Il referendum generalmente viene considerato una delle principali espressioni di democrazia diretta o partecipata, distinguendosi dal meccanismo della democrazia rappresentativa indiretta: un esercizio di sovranità popolare di una potestà normativa senza intermediazione dei rappresentanti politici e del tradizionale monopolio parlamentare della legge, integrando le fonti del diritto (Corte Cost., 22 ottobre 1990, n. 468).

In una società pluralista, costituisce un correttivo ai processi legislativi e uno strumento di partecipazione popolare rispetto alla mediazione delle assemblee rappresentative (e degli eletti): una sorta di soccorso al completamento della volontà elettiva.

In questo caso, il Comune di Venezia e la Città Metropolitana di Venezia ricorrono contro la Regione Veneto per l’annullamento di una serie di atti, del Consiglio Regionale del Veneto, riferiti alla “meritevolezza” della consultazione popolare sulla «suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre».

L’indizione del referendum, essendo atto politico, sarebbe sottratto al sindacato giurisdizionale sia del G.A. che del G.O. e, comunque, trattandosi di referendum consultivo e non vincolante per la Regione, la sua celebrazione non lederebbe alcun interesse giuridicamente rilevante.

La prima sezione del T.A.R. Veneto, con la sentenza n. 864 del 14 agosto 2018, interviene sull’argomento chiarendo da principio che la deliberazione di indizione di un referendum è sindacabile, in quanto tale, dal G.A. sino a quando non sia ancora in vigore la legge di “variazione territoriale” (ex art. 133, secondo comma Cost.), effetto utile dell’intero procedimento referendario, e allo stesso tempo non può considerarsi atto di natura politica, dunque non impugnabile, ex art. 7 c.p.a. (Corte Cost., sentenza n. 2/2018).

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Consultazione popolare e rappresentanza elettorale: il referendum sulla divisione di Venezia

Consultazione popolare e rappresentanza elettorale: il referendum sulla divisione di Venezia

Tutte le popolazioni interessate devono partecipare al referendum e il quesito referendario deve essere comprensibile.

Il referendum generalmente viene considerato una delle principali espressioni di democrazia diretta o partecipata, distinguendosi dal meccanismo della democrazia rappresentativa indiretta: un esercizio di sovranità popolare di una potestà normativa senza intermediazione dei rappresentanti politici e del tradizionale monopolio parlamentare della legge, integrando le fonti del diritto (Corte Cost., 22 ottobre 1990, n. 468).

In una società pluralista, costituisce un correttivo ai processi legislativi e uno strumento di partecipazione popolare rispetto alla mediazione delle assemblee rappresentative (e degli eletti): una sorta di soccorso al completamento della volontà elettiva.

In questo caso, il Comune di Venezia e la Città Metropolitana di Venezia ricorrono contro la Regione Veneto per l’annullamento di una serie di atti, del Consiglio Regionale del Veneto, riferiti alla “meritevolezza” della consultazione popolare sulla «suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre».

L’indizione del referendum, essendo atto politico, sarebbe sottratto al sindacato giurisdizionale sia del G.A. che del G.O. e, comunque, trattandosi di referendum consultivo e non vincolante per la Regione, la sua celebrazione non lederebbe alcun interesse giuridicamente rilevante.

La prima sezione del T.A.R. Veneto, con la sentenza n. 864 del 14 agosto 2018, interviene sull’argomento chiarendo da principio che la deliberazione di indizione di un referendum è sindacabile, in quanto tale, dal G.A. sino a quando non sia ancora in vigore la legge di “variazione territoriale” (ex art. 133, secondo comma Cost.), effetto utile dell’intero procedimento referendario, e allo stesso tempo non può considerarsi atto di natura politica, dunque non impugnabile, ex art. 7 c.p.a. (Corte Cost., sentenza n. 2/2018).

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