«Libero Pensatore» (sempre)

L’affidamento della gestione impianti sportivi e prolungamento dell’affidamento

Sulla gestione degli impianti sportivi la Deliberazione ANAC n. 1300 del 14 dicembre 2016 interviene distinguendo due tipologie:

  1. gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, qualificabile quale “concessione di servizi”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice, da affidare nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 164 e seguenti del Codice stesso, con applicazione delle parti I e II del Codice stesso (per quanto compatibili);
  2. gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi (art. 164, comma 3), ricondotta nella categoria degli “appalti di servizi”, da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV.

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Affidamento della gestione impianti sportivi

Affidamento della gestione impianti sportivi

L’affidamento della gestione impianti sportivi e prolungamento dell’affidamento

Sulla gestione degli impianti sportivi la Deliberazione ANAC n. 1300 del 14 dicembre 2016 interviene distinguendo due tipologie:

  1. gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, qualificabile quale “concessione di servizi”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice, da affidare nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 164 e seguenti del Codice stesso, con applicazione delle parti I e II del Codice stesso (per quanto compatibili);
  2. gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi (art. 164, comma 3), ricondotta nella categoria degli “appalti di servizi”, da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV.

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Nella nuova visione del diritto di accesso, sul modello freedom of information act (cd. F.O.I.A.), avvenuta dall’approvazione del d.lgs. n. 97/2016 che ha riscritto l’art. 5 “accesso civico ai dati e documenti” del d.lgs. n. 33/2013, il titolo di legittimazione è alla base dell’istanza ostensiva: il soggetto richiedente non deve dimostrare alcun interesse qualificato e non deve motivare la sua pretesa informativa (full disclosure), essendo tale diritto di libertà riconosciuto a “chiunque”, senza limiti oggettivi e soggettivi.

Il diritto di accesso, nella sua forma di diritto di “accesso civico” non esige alcuna registrazione perché la sua natura si fonda sulla volontà di garantire un controllo generalizzato da parte dell’opinione pubblica e di piena partecipazione alla realizzazione del principio “trasparenza” (right to know), assolvendo, diversamente dal diritto di accesso, di cui alla legge n. 241/1990, il reclamo collettivo di conoscere le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche e, più in generale, l’attività e l’organizzazione della pubblica amministrazione (P.A.), anche in funzione di misura di contrasto e prevenzione della corruzione.

Con l’accesso civico chiunque ha il “potere” di controllare democraticamente la conformità dell’attività dell’amministrazione pubblica, determinando anche una maggiore responsabilizzazione di coloro che ricoprono ruoli strategici al suo interno, soprattutto nelle aree più sensibili al rischio corruzione, così come individuate dalla legge n. 190 del 2012.

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Vicinitas, trasparenza e accesso agli atti

Vicinitas, trasparenza e  accesso agli atti

Nella nuova visione del diritto di accesso, sul modello freedom of information act (cd. F.O.I.A.), avvenuta dall’approvazione del d.lgs. n. 97/2016 che ha riscritto l’art. 5 “accesso civico ai dati e documenti” del d.lgs. n. 33/2013, il titolo di legittimazione è alla base dell’istanza ostensiva: il soggetto richiedente non deve dimostrare alcun interesse qualificato e non deve motivare la sua pretesa informativa (full disclosure), essendo tale diritto di libertà riconosciuto a “chiunque”, senza limiti oggettivi e soggettivi.

Il diritto di accesso, nella sua forma di diritto di “accesso civico” non esige alcuna registrazione perché la sua natura si fonda sulla volontà di garantire un controllo generalizzato da parte dell’opinione pubblica e di piena partecipazione alla realizzazione del principio “trasparenza” (right to know), assolvendo, diversamente dal diritto di accesso, di cui alla legge n. 241/1990, il reclamo collettivo di conoscere le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche e, più in generale, l’attività e l’organizzazione della pubblica amministrazione (P.A.), anche in funzione di misura di contrasto e prevenzione della corruzione.

Con l’accesso civico chiunque ha il “potere” di controllare democraticamente la conformità dell’attività dell’amministrazione pubblica, determinando anche una maggiore responsabilizzazione di coloro che ricoprono ruoli strategici al suo interno, soprattutto nelle aree più sensibili al rischio corruzione, così come individuate dalla legge n. 190 del 2012.

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La funzione del parere espresso su una proposta di provvedimento da sottoporre alla Giunta o al Consiglio è, oltre a quella di individuare, nei funzionari che lo formulano, i responsabili in via amministrativa e contabile, eventualmente in solido con i componenti degli organi politici, delle decisioni assunte, di assolvere ad una funzione responsabilizzante del funzionario che li formula e pertanto, se resi da un organo diverso da quello previsto, non determinano un vizio del provvedimento ma la traslazione di eventuali conseguenze in termini amministrativi e contabili in capo all’organo che li ha espressi.

I pareri dei responsabili dei servizi delineano ex se l’organizzazione della struttura amministrativa e inquadrano il regime delle competenze (ex comma 1, art. 97 Cost. “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge”), raffigurando un modello incentrato sui responsabili degli uffici con le competenze definite dall’art. 107 del Tuel, con il segretario comunale a cui sono affidati i compiti di sovrintende allo svolgimento delle loro funzioni e il coordinamento della loro attività (ex comma 4, dell’art. 97 del Tuel).

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I pareri obbligatori di regolarità tecnica e contabile

I pareri obbligatori di regolarità tecnica e contabile

La funzione del parere espresso su una proposta di provvedimento da sottoporre alla Giunta o al Consiglio è, oltre a quella di individuare, nei funzionari che lo formulano, i responsabili in via amministrativa e contabile, eventualmente in solido con i componenti degli organi politici, delle decisioni assunte, di assolvere ad una funzione responsabilizzante del funzionario che li formula e pertanto, se resi da un organo diverso da quello previsto, non determinano un vizio del provvedimento ma la traslazione di eventuali conseguenze in termini amministrativi e contabili in capo all’organo che li ha espressi.

I pareri dei responsabili dei servizi delineano ex se l’organizzazione della struttura amministrativa e inquadrano il regime delle competenze (ex comma 1, art. 97 Cost. “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge”), raffigurando un modello incentrato sui responsabili degli uffici con le competenze definite dall’art. 107 del Tuel, con il segretario comunale a cui sono affidati i compiti di sovrintende allo svolgimento delle loro funzioni e il coordinamento della loro attività (ex comma 4, dell’art. 97 del Tuel).

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La tripartizione del diritto di accesso nelle sue dimensioni essenziali viene affrontata, dopo aver chiarito le sue definizioni, procedendo nel dipingere le distinzioni tra il nuovo diritto di accesso civico (d’ora in avanti “accesso generalizzato”), con gli altri diritti: di accesso civico semplice (d’ora in poi “accesso civico”) e il diritto di accesso documentale o difensivo.

Il diritti di “accesso generalizzato” è quello previsto dal comma secondo dell’articolo 5 del d.lgs. n. 33/2013, che si traduce in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti (le “informazioni” non sono riportate nel citato comma, riprodotte invece nel primo comma) detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto al diritto di “accesso civico”, quello definito dal primo comma dell’art. 5 con obbligo di pubblicazione.

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I diritti di accesso

I diritti di accesso

 

La tripartizione del diritto di accesso nelle sue dimensioni essenziali viene affrontata, dopo aver chiarito le sue definizioni, procedendo nel dipingere le distinzioni tra il nuovo diritto di accesso civico (d’ora in avanti “accesso generalizzato”), con gli altri diritti: di accesso civico semplice (d’ora in poi “accesso civico”) e il diritto di accesso documentale o difensivo.

Il diritti di “accesso generalizzato” è quello previsto dal comma secondo dell’articolo 5 del d.lgs. n. 33/2013, che si traduce in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti (le “informazioni” non sono riportate nel citato comma, riprodotte invece nel primo comma) detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto al diritto di “accesso civico”, quello definito dal primo comma dell’art. 5 con obbligo di pubblicazione.

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Spoil system Il sistema delle spoglie (cd. spoil system) consente – al cambio del governo di un’Amministrazione pubblica – la possibilità di sostituire i vertici amministrativi, legati fiduciariamente (cd. intuitu personae) alla precedente, con nuovi dirigenti capaci di rispondere al nuovo assetto dei poteri elettivi di vertice, e, più in generale, determinare la cessazione anticipata degli incarichi dirigenziali tout court, in corso di svolgimento in concomitanza con il succedersi di una nuova compagine governativa.

L’istituto, di derivazione anglosassone, rappresenta lo strumento di raccordo attraverso il quale si è voluto assicurare, limitatamente a talune figure dirigenziali apicali, una relazione di continuità tra politica e amministrazione, ma in proiezione non sono mancati salti in avanti rivolti a tutta la dirigenza pubblica.

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Spoil system e dirigenza a comando

Spoil system e dirigenza a comando

Spoil system Il sistema delle spoglie (cd. spoil system) consente – al cambio del governo di un’Amministrazione pubblica – la possibilità di sostituire i vertici amministrativi, legati fiduciariamente (cd. intuitu personae) alla precedente, con nuovi dirigenti capaci di rispondere al nuovo assetto dei poteri elettivi di vertice, e, più in generale, determinare la cessazione anticipata degli incarichi dirigenziali tout court, in corso di svolgimento in concomitanza con il succedersi di una nuova compagine governativa.

L’istituto, di derivazione anglosassone, rappresenta lo strumento di raccordo attraverso il quale si è voluto assicurare, limitatamente a talune figure dirigenziali apicali, una relazione di continuità tra politica e amministrazione, ma in proiezione non sono mancati salti in avanti rivolti a tutta la dirigenza pubblica.

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Ai fini della legittimità dell’annullamento di un provvedimento in ambito edilizio, disposto perché il titolo stesso è stata emanato sulla base di dati forniti dal progettista del richiedente rilevatisi poi non corrispondenti allo stato di fatto, è irrilevante accertare o meno se i dati non veritieri siano frutto o meno di dolo del progettista, atteso che ciò che conta per determinare un falso è la mera “immutatio veri”, risultando irrilevante l’elemento psicologico che ha dato luogo alla falsa rappresentazione della realtà.

Elementari ragioni di coerenza logica e a garanzia di un principio di legalità sostanziale, in presenza di un accertamento dell’alterazione della genuinità della documentazione prodotta in ambito edilizio

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False rappresentazioni dei luoghi in ambito edilizio

False rappresentazioni dei luoghi in ambito edilizio

Ai fini della legittimità dell’annullamento di un provvedimento in ambito edilizio, disposto perché il titolo stesso è stata emanato sulla base di dati forniti dal progettista del richiedente rilevatisi poi non corrispondenti allo stato di fatto, è irrilevante accertare o meno se i dati non veritieri siano frutto o meno di dolo del progettista, atteso che ciò che conta per determinare un falso è la mera “immutatio veri”, risultando irrilevante l’elemento psicologico che ha dato luogo alla falsa rappresentazione della realtà.

Elementari ragioni di coerenza logica e a garanzia di un principio di legalità sostanziale, in presenza di un accertamento dell’alterazione della genuinità della documentazione prodotta in ambito edilizio

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