«Libero Pensatore» (sempre)

L’interesse di accedere agli atti di un procedimento amministrativo che incide la sfera giuridica del “vicino” è di per sé sufficiente a giustificare l’actio ad exhibendum.

È noto che le disposizioni in materia di diritto di accesso agli atti della P.A. mirano a coniugare la ratio dell’istituto, quale fattore di trasparenza e garanzia di imparzialità dell’Amministrazione – nei termini di cui all’art. 22 della legge n. 241/1990 – con il bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi contrapposti e fra questi – specificamente – quelli dei soggetti “individuati o facilmente individuabili” che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

L’accesso agli atti è stato ulteriormente esteso con il c.d. “accesso civico” (ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013) che permette di prendere visione ad una serie di provvedimenti e atti che riguardano “l’organizzazione e l’attività” della P.A., pur in assenza di un interesse qualificato, richiesto altrimenti dalle norme del citato articolo 22, della legge generale del procedimento amministrativo.

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Vicinitas e diritto di accesso

Vicinitas e diritto di accesso

L’interesse di accedere agli atti di un procedimento amministrativo che incide la sfera giuridica del “vicino” è di per sé sufficiente a giustificare l’actio ad exhibendum.

È noto che le disposizioni in materia di diritto di accesso agli atti della P.A. mirano a coniugare la ratio dell’istituto, quale fattore di trasparenza e garanzia di imparzialità dell’Amministrazione – nei termini di cui all’art. 22 della legge n. 241/1990 – con il bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi contrapposti e fra questi – specificamente – quelli dei soggetti “individuati o facilmente individuabili” che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

L’accesso agli atti è stato ulteriormente esteso con il c.d. “accesso civico” (ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013) che permette di prendere visione ad una serie di provvedimenti e atti che riguardano “l’organizzazione e l’attività” della P.A., pur in assenza di un interesse qualificato, richiesto altrimenti dalle norme del citato articolo 22, della legge generale del procedimento amministrativo.

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Atti e contratti
 Formulario degli enti localiL’affidamento di servizi pubblici
L’insieme dei principi nazionali e comunitari porta a ritenere valido l’affidamento diretto (cioè, senza una gara aperta) dei “servizi pubblici” alle società miste quando si sia Continua a leggere

L’affidamento di servizi pubblici

L’affidamento di servizi pubblici

Atti e contratti
 Formulario degli enti localiL’affidamento di servizi pubblici
L’insieme dei principi nazionali e comunitari porta a ritenere valido l’affidamento diretto (cioè, senza una gara aperta) dei “servizi pubblici” alle società miste quando si sia Continua a leggere

ll c.d. preavviso di rigetto tra buona fede e legittima aspettativa del privato

Il procedimento amministrativo

delineato dalla legge generale n. 241 del 1990 segna in parte una rivisitazione del principio di consequenzialità (per la quale un atto non può essere compiuto se non viene adottato un atto che nella sequenza normativa necessariamente precede) che concerne l’obbligo, da parte della Pubblica Amministrazione, di adottare atti e decisioni coerenti con quanto contenuto sia con gli altri atti del procedimento stesso, sia con le circolari e le direttive contenenti indicazioni a tale riguardo, in piena esecuzione degli elementi di fatto e di diritto che reggono il provvedimento e che costituiscono le basi giuridiche affinché l’atto stesso venga ad esistenza, con la conseguenza che l’esistenza dell’atto amministrativo (in assonanza con la consequenzialità delle fasi procedimentali) deve essere sostenuta (ex articolo 21 septies) da un minimum di elementi indispensabili perché un atto possa considerarsi valido, e questi elementi sono ricadenti nella piena individuazione del soggetto legittimato, nell’oggetto idoneo (che rappresenta il termine attivo e quello passivo dell’atto), nella forma, nel contenuto e nelle finalità (che devono sempre tendere al raggiungimento del pubblico interesse o della sua finalizzazione).

Si può subito sostenere che procedimento amministrativo e provvedimento amministrativo sono intimamente legati da meccanismi formali e procedurali che devono essere rispettati pena la nullità (annullabilità) dell’atto, dovendo rilevare che sia la carenza di un elemento essenziale che la presenza di una violazione alle regole del procedimento comporta sicura invalidità (da non confondere con la mera irregolarità, ex comma 2 dell’art.21 octies), invalidità che va connessa alla conformazione dell’atto alle ipotesi delineate astrattamente dall’ordinamento, e la mancanza di una formalità (ora sostanziale) prevista dalla legge (ci si riferisce all’articolo 10 bis) si proietta nell’incapacità dell’atto (rectius provvedimento) ad essere titolare di poteri incidenti sulla sfera giuridica del terzo, per il negato rispetto delle norme giuridiche che ne legittimano sia il potere che l’esistenza, costituendo motivo valido di caducazione per la violazione delle prescrizioni generali (come vedremo da una prima sentenza sul punto).

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ll c.d. preavviso di rigetto tra buona fede e legittima aspettativa del privato

ll c.d. preavviso di rigetto tra buona fede e legittima aspettativa del privato

Il procedimento amministrativo

delineato dalla legge generale n. 241 del 1990 segna in parte una rivisitazione del principio di consequenzialità (per la quale un atto non può essere compiuto se non viene adottato un atto che nella sequenza normativa necessariamente precede) che concerne l’obbligo, da parte della Pubblica Amministrazione, di adottare atti e decisioni coerenti con quanto contenuto sia con gli altri atti del procedimento stesso, sia con le circolari e le direttive contenenti indicazioni a tale riguardo, in piena esecuzione degli elementi di fatto e di diritto che reggono il provvedimento e che costituiscono le basi giuridiche affinché l’atto stesso venga ad esistenza, con la conseguenza che l’esistenza dell’atto amministrativo (in assonanza con la consequenzialità delle fasi procedimentali) deve essere sostenuta (ex articolo 21 septies) da un minimum di elementi indispensabili perché un atto possa considerarsi valido, e questi elementi sono ricadenti nella piena individuazione del soggetto legittimato, nell’oggetto idoneo (che rappresenta il termine attivo e quello passivo dell’atto), nella forma, nel contenuto e nelle finalità (che devono sempre tendere al raggiungimento del pubblico interesse o della sua finalizzazione).

Si può subito sostenere che procedimento amministrativo e provvedimento amministrativo sono intimamente legati da meccanismi formali e procedurali che devono essere rispettati pena la nullità (annullabilità) dell’atto, dovendo rilevare che sia la carenza di un elemento essenziale che la presenza di una violazione alle regole del procedimento comporta sicura invalidità (da non confondere con la mera irregolarità, ex comma 2 dell’art.21 octies), invalidità che va connessa alla conformazione dell’atto alle ipotesi delineate astrattamente dall’ordinamento, e la mancanza di una formalità (ora sostanziale) prevista dalla legge (ci si riferisce all’articolo 10 bis) si proietta nell’incapacità dell’atto (rectius provvedimento) ad essere titolare di poteri incidenti sulla sfera giuridica del terzo, per il negato rispetto delle norme giuridiche che ne legittimano sia il potere che l’esistenza, costituendo motivo valido di caducazione per la violazione delle prescrizioni generali (come vedremo da una prima sentenza sul punto).

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Il contratto stipulato tra l’ente pubblico e l’avvocato, per l’assistenza legale in un procedimento giudiziario, costituisce una negozio atipico non disciplinato dal codice civile, trova la propria fonte di riferimento tra i contratti “d’opera intellettuale”, species del genus contratto di lavoro autonomo.

È subito da precisare che “il conferimento dell’incarico di patrocinio legale comprende normalmente anche quello di prestare assistenza stragiudiziale alla medesima parte, in relazione alle medesime vicende cui si riferisce l’incarico di patrocinio; che anche nell’ambito di una procedura giudiziale civile il professionista può prestare, in relazione alla stessa pratica, sia attività giudiziale sia attività stragiudiziale, comprendendosi in quest’ultima quelle prestazioni che non risultino strettamente connesse e strumentali all’attività propriamente processuale” (Cass. Civ, sez. II, sentenza n. 16016/2003).

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Incarico di assistenza legale

Il contratto stipulato tra l’ente pubblico e l’avvocato, per l’assistenza legale in un procedimento giudiziario, costituisce una negozio atipico non disciplinato dal codice civile, trova la propria fonte di riferimento tra i contratti “d’opera intellettuale”, species del genus contratto di lavoro autonomo.

È subito da precisare che “il conferimento dell’incarico di patrocinio legale comprende normalmente anche quello di prestare assistenza stragiudiziale alla medesima parte, in relazione alle medesime vicende cui si riferisce l’incarico di patrocinio; che anche nell’ambito di una procedura giudiziale civile il professionista può prestare, in relazione alla stessa pratica, sia attività giudiziale sia attività stragiudiziale, comprendendosi in quest’ultima quelle prestazioni che non risultino strettamente connesse e strumentali all’attività propriamente processuale” (Cass. Civ, sez. II, sentenza n. 16016/2003).

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Nella pianificazione urbanistica l’Amministrazione pubblica può stabilire, nell’esercizio della sua discrezionalità, diverse forme di tutela del territorio con lo scopo, da una parte di valorizzazione il patrimonio edilizio di interesse culturale, storico ed ambientale, dall’altro assicurare un corretto sviluppo urbano su specifiche aree limitandone, o meno, l’espansione in relazione a finalità di interesse pubblico.

Si può allora sostenere che la destinazione di una determinata zona non è necessariamente dipendente dalla vocazione della stessa, ben potendo dipendere da altri fattori proiettati allo sviluppo in determinate direzioni, ovvero alla salvaguardia di precisi equilibri che possono risultare più opportuni e convenienti rispetto a scelte urbane e/o all’equilibrio ambientale.

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Vincoli e vincolo cimiteriale

Nella pianificazione urbanistica l’Amministrazione pubblica può stabilire, nell’esercizio della sua discrezionalità, diverse forme di tutela del territorio con lo scopo, da una parte di valorizzazione il patrimonio edilizio di interesse culturale, storico ed ambientale, dall’altro assicurare un corretto sviluppo urbano su specifiche aree limitandone, o meno, l’espansione in relazione a finalità di interesse pubblico.

Si può allora sostenere che la destinazione di una determinata zona non è necessariamente dipendente dalla vocazione della stessa, ben potendo dipendere da altri fattori proiettati allo sviluppo in determinate direzioni, ovvero alla salvaguardia di precisi equilibri che possono risultare più opportuni e convenienti rispetto a scelte urbane e/o all’equilibrio ambientale.

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Nel nuovo processo di armonizzazione contabile un ruolo determinante viene svolto dalla programmazione, obiettivo dichiarato per rispondere alle esigenze di celerità, certezza, efficienza, efficacia dell’azione amministrativa, rendendo disponibile le risorse finanziarie in tempi certi e responsabilizzando le singole amministrazioni pubbliche nel versante della buona gestione economica, in aderenza con i principi primari delineati dall’articolo 97 della Costituzione.

Le esigenze di stabilità, associate all’incertezza degli scenari normativi e della globalizzazione, impongono regole di condotta predeterminate in grado di rispondere in tempo utile ai bisogni pubblici e alle aspettative dei cittadini a fronte di un organo elettivo di governo che nella stesura del bilancio concretizza il programma di mandato con l’erogazione di una molteplicità di beni e servizi di interesse generale e del singolo.

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Il Documento unico di programmazione (DUP)

Nel nuovo processo di armonizzazione contabile un ruolo determinante viene svolto dalla programmazione, obiettivo dichiarato per rispondere alle esigenze di celerità, certezza, efficienza, efficacia dell’azione amministrativa, rendendo disponibile le risorse finanziarie in tempi certi e responsabilizzando le singole amministrazioni pubbliche nel versante della buona gestione economica, in aderenza con i principi primari delineati dall’articolo 97 della Costituzione.

Le esigenze di stabilità, associate all’incertezza degli scenari normativi e della globalizzazione, impongono regole di condotta predeterminate in grado di rispondere in tempo utile ai bisogni pubblici e alle aspettative dei cittadini a fronte di un organo elettivo di governo che nella stesura del bilancio concretizza il programma di mandato con l’erogazione di una molteplicità di beni e servizi di interesse generale e del singolo.

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