«Libero Pensatore» (sempre)

La prima sezione del T.A.R. Campania – Napoli, con la sentenza 19 giugno 2013, n. 3154 (1), interviene annullando la disposizione di servizio (e condannando l’amministrazione soccombente alle spese) con la quale un Sindaco ha ordinato ai responsabili dei servizi e uffici di staff nonché al Segretario Generale di consentire ai consiglieri comunali di permanere negli uffici comunali, per l’esercizio del diritto di accesso agli atti, nei giorni e in orari prestabiliti (accesso agli atti solo il lunedì dalle 9:00 alle 13:00 ed il mercoledì dalle 16:00 alle 18:00, fatta eccezione per gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale).

I consiglieri ricorrenti (2), censurano l’atto, deducendo la carenza di competenza del sindaco in materia, nonché la mancanza di congrua motivazione e la violazione delle norme che garantiscono il pieno diritto di accesso agli atti del comune (ex art. 43 t.u.e.l., violazione dello Statuto e del regolamento comunale).

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Il sindaco non può limitare il diritto di accesso dei consiglieri comunali

La prima sezione del T.A.R. Campania – Napoli, con la sentenza 19 giugno 2013, n. 3154 (1), interviene annullando la disposizione di servizio (e condannando l’amministrazione soccombente alle spese) con la quale un Sindaco ha ordinato ai responsabili dei servizi e uffici di staff nonché al Segretario Generale di consentire ai consiglieri comunali di permanere negli uffici comunali, per l’esercizio del diritto di accesso agli atti, nei giorni e in orari prestabiliti (accesso agli atti solo il lunedì dalle 9:00 alle 13:00 ed il mercoledì dalle 16:00 alle 18:00, fatta eccezione per gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale).

I consiglieri ricorrenti (2), censurano l’atto, deducendo la carenza di competenza del sindaco in materia, nonché la mancanza di congrua motivazione e la violazione delle norme che garantiscono il pieno diritto di accesso agli atti del comune (ex art. 43 t.u.e.l., violazione dello Statuto e del regolamento comunale).

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Il T.A.R. Lazio – Roma, sez. III bis, con la sentenza 2 settembre 2013 n. 8061 interviene per dichiarare l’annullamento del rigetto della richiesta di assegnazione di un insegnante di sostegno ad un minore (in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992), imponendo alla P.A. di attivarsi con ogni mezzo per garantire il diritto del minore all’insegnamento di sostegno per un orario adeguato.

È noto che “l’istruzione dell’obbligo per i portatori di handicap deve ormai avvenire non più con gli strumenti delle classi differenziali, ma nelle classi normali della scuola pubblica, salvo ipotesi residuali ed eccezionali di sezioni staccate della scuola statale in centri di degenza e ricovero. A tal fine, per agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità (come diritto primario della persona senza distinzioni, argomentando dagli artt. 2, 3, 34, primo comma, e 38, terzo comma, della Costituzione), sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap con impiego di docenti specializzati (sentenza n. 215 del 1987). I particolari titoli di specializzazione per l’adempimento delle ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno a favore dei suddetti alunni costituiscono un requisito per l’utilizzazione dei docenti in tali funzioni, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di provvedersi degli insegnanti di sostegno forniti di idonei titoli di specializzazione” (Corte Cost., sentenza n.52 del 2000).

 

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Il diritto allo studio non va discriminato

Il T.A.R. Lazio – Roma, sez. III bis, con la sentenza 2 settembre 2013 n. 8061 interviene per dichiarare l’annullamento del rigetto della richiesta di assegnazione di un insegnante di sostegno ad un minore (in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992), imponendo alla P.A. di attivarsi con ogni mezzo per garantire il diritto del minore all’insegnamento di sostegno per un orario adeguato.

È noto che “l’istruzione dell’obbligo per i portatori di handicap deve ormai avvenire non più con gli strumenti delle classi differenziali, ma nelle classi normali della scuola pubblica, salvo ipotesi residuali ed eccezionali di sezioni staccate della scuola statale in centri di degenza e ricovero. A tal fine, per agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità (come diritto primario della persona senza distinzioni, argomentando dagli artt. 2, 3, 34, primo comma, e 38, terzo comma, della Costituzione), sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap con impiego di docenti specializzati (sentenza n. 215 del 1987). I particolari titoli di specializzazione per l’adempimento delle ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno a favore dei suddetti alunni costituiscono un requisito per l’utilizzazione dei docenti in tali funzioni, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di provvedersi degli insegnanti di sostegno forniti di idonei titoli di specializzazione” (Corte Cost., sentenza n.52 del 2000).

 

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La competenza, in termini di esercizio di una funzione pubblica, segue i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, una separazione declinata dal TUPI e TUEL che incardina all’organo elettivo compiti di indirizzo, programmazione e controllo affidando alla dirigenza compiti di natura gestionale.
La dirigenza deve conseguire i risultati individuati dall’organo di governo dell’ente; la dirigenza viene valutata in termini di performance in funzione diretta con il programma di mandato, al punto che non appare possibile erogare compensi legati alla produttività se non attraverso le valutazioni degli OIV; valutazioni tecniche “terze” collegate agli obiettivi di bilancio (decisi dagli organi elettivi): un collegamento tra risorse messe a disposizione ed esecuzione della prestazione lavorativa proiettata a dare esiti positivi alle aspettative
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Nomine senza concorso e competenza gestionale

La competenza, in termini di esercizio di una funzione pubblica, segue i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, una separazione declinata dal TUPI e TUEL che incardina all’organo elettivo compiti di indirizzo, programmazione e controllo affidando alla dirigenza compiti di natura gestionale.
La dirigenza deve conseguire i risultati individuati dall’organo di governo dell’ente; la dirigenza viene valutata in termini di performance in funzione diretta con il programma di mandato, al punto che non appare possibile erogare compensi legati alla produttività se non attraverso le valutazioni degli OIV; valutazioni tecniche “terze” collegate agli obiettivi di bilancio (decisi dagli organi elettivi): un collegamento tra risorse messe a disposizione ed esecuzione della prestazione lavorativa proiettata a dare esiti positivi alle aspettative
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Il Comune di Solofra comunica l’avvio del procedimento per l’emissione di un provvedimento di demolizione di alcune opere abusive (data l’assenza di collaudo statico e agibilità), sospendendo contestualmente l’attività del soggetto inciso dal provvedimento (un autolavaggio).

L’interessato ricorre al Giudice amministrativo (giudice che taluni vorrebbero abolire) sollevando due distinti vizi: violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto la disposta sospensione riguarderebbe un’attività regolarmente autorizzata, con conseguente violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi, ed inoltre il provvedimento di sospensione non risulta accompagnata dalla fissazione di un termine di efficacia (nei motivi aggiunti rileva anche il difetto di motivazione).

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Sine die

Il Comune di Solofra comunica l’avvio del procedimento per l’emissione di un provvedimento di demolizione di alcune opere abusive (data l’assenza di collaudo statico e agibilità), sospendendo contestualmente l’attività del soggetto inciso dal provvedimento (un autolavaggio).

L’interessato ricorre al Giudice amministrativo (giudice che taluni vorrebbero abolire) sollevando due distinti vizi: violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto la disposta sospensione riguarderebbe un’attività regolarmente autorizzata, con conseguente violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi, ed inoltre il provvedimento di sospensione non risulta accompagnata dalla fissazione di un termine di efficacia (nei motivi aggiunti rileva anche il difetto di motivazione).

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L’articolo 22 (“Definizioni e princípi in materia di accesso”) della Legge 241 del 1990 inquadra, in via generale, il diritto di accesso quale diritto alla trasparenza consistente nella possibilità prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi da parte di coloro che abbiano un “interesse” qualificato (“diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”).

La situazione sottesa alla domanda di accesso agli atti amministrativi si configura come un vero e proprio diritto soggettivo meritevole di tutela dall’ordinamento (fatta eccezione per gli atti normativamente sottratti all’accesso), strumentale (ma anche no) all’esercizio di difesa dei propri interessi in sede giurisdizionale e/o in altra sede e comunque rilevante ai fini del conseguimento da parte dell’interessato di un bene della vita.

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Diritto di accesso dei comitati e delle associazioni (portatori di interessi diffusi)

L’articolo 22 (“Definizioni e princípi in materia di accesso”) della Legge 241 del 1990 inquadra, in via generale, il diritto di accesso quale diritto alla trasparenza consistente nella possibilità prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi da parte di coloro che abbiano un “interesse” qualificato (“diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”).

La situazione sottesa alla domanda di accesso agli atti amministrativi si configura come un vero e proprio diritto soggettivo meritevole di tutela dall’ordinamento (fatta eccezione per gli atti normativamente sottratti all’accesso), strumentale (ma anche no) all’esercizio di difesa dei propri interessi in sede giurisdizionale e/o in altra sede e comunque rilevante ai fini del conseguimento da parte dell’interessato di un bene della vita.

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La sezione I ter del T.A.R. Lazio – Roma, con la sentenza 15 luglio 2013, n. 7040, accoglie il ricorso finalizzato al risarcimento del danno presentato da un amministratore locale per l’illegittimo scioglimento del consiglio comunale.

L’amministratore lamentava la lesione del diritto alla reputazione, al decoro ed all’onore, nonché al diritto alla vita di relazione, con conseguente danno esistenziale, nonché il diritto all’identità personale ed alla salute psico-fisica, giungendo ad affermare di aver subito danni materiali, nella misura dell’indennità di funzione non percepita a seguito del provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale.

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Risarcimento danno per illegittimo scioglimento del consiglio comunale

La sezione I ter del T.A.R. Lazio – Roma, con la sentenza 15 luglio 2013, n. 7040, accoglie il ricorso finalizzato al risarcimento del danno presentato da un amministratore locale per l’illegittimo scioglimento del consiglio comunale.

L’amministratore lamentava la lesione del diritto alla reputazione, al decoro ed all’onore, nonché al diritto alla vita di relazione, con conseguente danno esistenziale, nonché il diritto all’identità personale ed alla salute psico-fisica, giungendo ad affermare di aver subito danni materiali, nella misura dell’indennità di funzione non percepita a seguito del provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale.

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