«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. II del T.A.R. Toscana, con la sentenza 15 luglio 2020 n. 926, delimita i poteri di recesso da una convenzione (concessione – contratto) da parte dell’Amministrazione locale in assenza di un contradditorio, impedendo la risoluzione ad nutum mediante revoca, istituto diverso dalla disdetta[1].

Va osservato, a tal proposito, che la revoca (provvedimento di secondo grado) si distingue dalla disdetta, quest’ultima si conforma al modello proprio della c.d. concessione – contratto, e si fonda su una dichiarazione dell’Amministrazione concedente che, almeno entro una determinata data dalla scadenza della concessione, notifica al concessionario la propria volontà di non rinnovare il rapporto in essere, con la conseguenza che la dichiarazione medesima toglie effetto alla rinnovazione tacita della concessione ottenuta dal concessionario mediante la prosecuzione nel pagamento del canone, oppure, più semplicemente, l’interesse a continuare il rapporto[2].

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Revoca (o disdetta) di una convenzione (concessione – contratto) e oneri partecipativi

Revoca (o disdetta) di una convenzione (concessione – contratto) e oneri partecipativi

La sez. II del T.A.R. Toscana, con la sentenza 15 luglio 2020 n. 926, delimita i poteri di recesso da una convenzione (concessione – contratto) da parte dell’Amministrazione locale in assenza di un contradditorio, impedendo la risoluzione ad nutum mediante revoca, istituto diverso dalla disdetta[1].

Va osservato, a tal proposito, che la revoca (provvedimento di secondo grado) si distingue dalla disdetta, quest’ultima si conforma al modello proprio della c.d. concessione – contratto, e si fonda su una dichiarazione dell’Amministrazione concedente che, almeno entro una determinata data dalla scadenza della concessione, notifica al concessionario la propria volontà di non rinnovare il rapporto in essere, con la conseguenza che la dichiarazione medesima toglie effetto alla rinnovazione tacita della concessione ottenuta dal concessionario mediante la prosecuzione nel pagamento del canone, oppure, più semplicemente, l’interesse a continuare il rapporto[2].

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La sez. II del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4960 del 6 agosto 2020 (relatore Luttazzi), segna un punto in ambito urbanistico, dove le proposte dei privati sulla pianificazione urbana possono essere accolte e non rappresentare necessariamente un illegittimo esercizio della funzione pubblica, ove si persegua, anche d’impulso esterno, l’interesse generale se coincidente.

In termini diversi, le valutazioni della P.A. agente possono essere coerenti con una conformazione della strumentazione urbanistica pretesa dalle parti private (e presentata in sede di osservazioni agli strumenti urbanistici), senza per questo obliterare i diversi interessi che sono radicati nel territorio e che possono esprimere esigenze, in parte coincidenti, dei singoli privati pur assolvendo un interesse generale.

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Interessi privati in ambito urbanistico (le c.d. osservazioni) e partecipazione pubblica

Interessi privati in ambito urbanistico (le c.d. osservazioni) e partecipazione pubblica

La sez. II del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4960 del 6 agosto 2020 (relatore Luttazzi), segna un punto in ambito urbanistico, dove le proposte dei privati sulla pianificazione urbana possono essere accolte e non rappresentare necessariamente un illegittimo esercizio della funzione pubblica, ove si persegua, anche d’impulso esterno, l’interesse generale se coincidente.

In termini diversi, le valutazioni della P.A. agente possono essere coerenti con una conformazione della strumentazione urbanistica pretesa dalle parti private (e presentata in sede di osservazioni agli strumenti urbanistici), senza per questo obliterare i diversi interessi che sono radicati nel territorio e che possono esprimere esigenze, in parte coincidenti, dei singoli privati pur assolvendo un interesse generale.

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Il caso

La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 24 luglio 2020 n. 4745 (estensore Sabatino), declina gli obblighi istruttori e di verifica della provenienza della proprietà (o del diritto reale) del soggetto che richiede il titolo edilizio, sussistendo in capo al Responsabile del procedimento da una parte, un dovere di accertare la legittimazione all’istanza, dall’altra, una correlata “giustificazione” se il provvedimento esorbita il perimetro del destinatario, incidendo (salvo diritti) sui terzi.

La questione è riferita ad una pratica di condono e all’intervento del controinteressato che ne contestava la consistenza, lamentando l’esecuzione di opere in difformità, avvenute senza il suo consenso, violando anche le distanze, chiedendone il rigetto alla sanatoria: seguiva il pronunciamento sulla legittimazione e sull’operato dell’Amministrazione, in relazione alla impossibilità della sanatoria richiesta ed alla conseguente necessità del ripristino.

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Rilascio del titolo edilizio “salvo diritti di terzi” (non sempre invocabile)

Rilascio del titolo edilizio “salvo diritti di terzi” (non sempre invocabile)

Il caso

La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 24 luglio 2020 n. 4745 (estensore Sabatino), declina gli obblighi istruttori e di verifica della provenienza della proprietà (o del diritto reale) del soggetto che richiede il titolo edilizio, sussistendo in capo al Responsabile del procedimento da una parte, un dovere di accertare la legittimazione all’istanza, dall’altra, una correlata “giustificazione” se il provvedimento esorbita il perimetro del destinatario, incidendo (salvo diritti) sui terzi.

La questione è riferita ad una pratica di condono e all’intervento del controinteressato che ne contestava la consistenza, lamentando l’esecuzione di opere in difformità, avvenute senza il suo consenso, violando anche le distanze, chiedendone il rigetto alla sanatoria: seguiva il pronunciamento sulla legittimazione e sull’operato dell’Amministrazione, in relazione alla impossibilità della sanatoria richiesta ed alla conseguente necessità del ripristino.

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Il sorteggio della commissione

Leggendo il secondo periodo del comma 3, dell’art. 77 (Commissione giudicatrici) del d.lgs. n. 50/2016, viene stabilito un criterio generale per la scelta dei commissari di gara; esperti «individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione».

Il criterio di buona amministrazione prevede un’operazione di sorteggio:

  • da una lista prestabilita;
  • lista composta da un numero minimo che non può essere inferiore al doppio dei soggetti da nominare, con una chance di almeno la metà;
  • assicurando il principio della rotazione, ovvero dell’alternanza della scelta, evitando di riproporre i medesimi soggetti.

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Il criterio del sorteggio sulla nomina dei commissari esterni (e delle offerte uguali)

Il criterio del sorteggio sulla nomina dei commissari esterni (e delle offerte uguali)

Il sorteggio della commissione

Leggendo il secondo periodo del comma 3, dell’art. 77 (Commissione giudicatrici) del d.lgs. n. 50/2016, viene stabilito un criterio generale per la scelta dei commissari di gara; esperti «individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione».

Il criterio di buona amministrazione prevede un’operazione di sorteggio:

  • da una lista prestabilita;
  • lista composta da un numero minimo che non può essere inferiore al doppio dei soggetti da nominare, con una chance di almeno la metà;
  • assicurando il principio della rotazione, ovvero dell’alternanza della scelta, evitando di riproporre i medesimi soggetti.

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La prima sez. del T.A.R. Piemonte, con la sentenza 30 luglio 2020 n. 496, conferma i limiti della proroga posti al di fuori del dettato dell’art. 106 del Codice dei contratti pubblici, il quale legittima la modifica del termine contrattuale solo in presenza di un limitato numero di ipotesi, stabilite puntualmente dalla norma (o dalla lex specialis).

Nella sua essenzialità, l’art. 106, comma 11 del d.l.gs. n. 50/2016 contiene la modifica della durata del contratto alle seguenti condizioni:

  • esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione;
  • se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga;
  • solo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente (c.d. proroga tecnica)[1].

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I limiti minimi della proroga (tecnica)

I limiti minimi della proroga (tecnica)

La prima sez. del T.A.R. Piemonte, con la sentenza 30 luglio 2020 n. 496, conferma i limiti della proroga posti al di fuori del dettato dell’art. 106 del Codice dei contratti pubblici, il quale legittima la modifica del termine contrattuale solo in presenza di un limitato numero di ipotesi, stabilite puntualmente dalla norma (o dalla lex specialis).

Nella sua essenzialità, l’art. 106, comma 11 del d.l.gs. n. 50/2016 contiene la modifica della durata del contratto alle seguenti condizioni:

  • esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione;
  • se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga;
  • solo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente (c.d. proroga tecnica)[1].

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La prima sez. Trieste del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, con la sentenza 9 luglio 2020 n. 253, conferma la legittimità del diniego di accesso da remoto al protocollo informatico e al sistema informatico contabile dell’Ente locale con utilizzo di credenziali e password.

La questione è stata affrontata (in più occasioni) dalla recente giurisprudenza allineatasi sulla constatazione che un esercizio indiscriminato ed invasivo su tutta la documentazione a protocollo – senza alcun criterio di selettività – non risulta funzionale al c.d. munus publicum: una tale “forma” di accesso permanente (permeante), senza una qualsivoglia apposita istanza, si trasformerebbe in un monitoraggio assoluto e abnorme sull’attività degli uffici in violazione della ratio dell’istituto, quella nobile funzione conoscitiva e di controllo strumentale al mandato politico rientrante nel perimetro delle prerogative attribuite ai consiglieri per una corretta e consapevole partecipazione all’attività del Consiglio[1].

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Diritto di accesso del consigliere comunale da remoto al protocollo e alla contabilità: un (evidente) caso di abuso del diritto

Diritto di accesso del consigliere comunale da remoto al protocollo e alla contabilità: un (evidente) caso di abuso del diritto

La prima sez. Trieste del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, con la sentenza 9 luglio 2020 n. 253, conferma la legittimità del diniego di accesso da remoto al protocollo informatico e al sistema informatico contabile dell’Ente locale con utilizzo di credenziali e password.

La questione è stata affrontata (in più occasioni) dalla recente giurisprudenza allineatasi sulla constatazione che un esercizio indiscriminato ed invasivo su tutta la documentazione a protocollo – senza alcun criterio di selettività – non risulta funzionale al c.d. munus publicum: una tale “forma” di accesso permanente (permeante), senza una qualsivoglia apposita istanza, si trasformerebbe in un monitoraggio assoluto e abnorme sull’attività degli uffici in violazione della ratio dell’istituto, quella nobile funzione conoscitiva e di controllo strumentale al mandato politico rientrante nel perimetro delle prerogative attribuite ai consiglieri per una corretta e consapevole partecipazione all’attività del Consiglio[1].

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