«Libero Pensatore» (sempre)

La presenza di un vincolo cimiteriale impedisce la realizzazione di nuove costruzioni, anche nel caso di demolizione e ricostruzione di un immobile nel medesimo sedime urbano (ma non nella sagoma preesistente).

È noto che il vincolo cimiteriale, d’indole conformativa, è sganciato dalle esigenze immediate della pianificazione urbanistica, nel senso che esso si impone di per sé, con efficacia diretta, indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici, i quali non sono idonei, proprio per la loro natura, ad incidere sulla sua esistenza o sui suoi limiti (Cons. Stato, sez. IV, 22 novembre 2013, n. 5544): la situazione di inedificabilità prodotta dal vincolo è suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell’art. 338, quinto comma TU Leggi sanitarie (Cons. Stato, Sez. VI, 15 ottobre 2018, n. 5911).

Continua a leggere

Il vincolo cimiteriale limita inesorabilmente lo sviluppo urbano

Il vincolo cimiteriale limita inesorabilmente lo sviluppo urbano

La presenza di un vincolo cimiteriale impedisce la realizzazione di nuove costruzioni, anche nel caso di demolizione e ricostruzione di un immobile nel medesimo sedime urbano (ma non nella sagoma preesistente).

È noto che il vincolo cimiteriale, d’indole conformativa, è sganciato dalle esigenze immediate della pianificazione urbanistica, nel senso che esso si impone di per sé, con efficacia diretta, indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici, i quali non sono idonei, proprio per la loro natura, ad incidere sulla sua esistenza o sui suoi limiti (Cons. Stato, sez. IV, 22 novembre 2013, n. 5544): la situazione di inedificabilità prodotta dal vincolo è suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell’art. 338, quinto comma TU Leggi sanitarie (Cons. Stato, Sez. VI, 15 ottobre 2018, n. 5911).

Continua a leggere

La sez. IV Milano, del T.A.R. Lombardia, con la sentenza 5 dicembre 2018, n. 2737, stabilisce che non può essere escluso un concorrente ad una procedura di gara (concessione d’uso di varie unità immobiliari), per ritardo nella consegna del plico rispetto al termine di scadenza di presentazione dell’offerta, quando la responsabilità sia imputabile alla stazione appaltante.

È noto che la concessione di beni pubblici va disposta con il preventivo esperimento di una procedura di evidenza pubblica: le concessioni demaniali, in quanto concernenti beni economicamente contendibili, devono essere affidate mediante procedura di gara, compresa le locazioni di beni, pena l’attivazione di un procedimento di autotutela e l’annullamento dell’assegnazione (Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2018, n. 3588).

È noto, altresì, che nelle gare di appalto il termine ultimo di presentazione delle offerte non è un valore in sé ma è, al contrario, funzionale e strumentale, da un lato, alla tutela delle esigenze di trasparenza, efficacia, economicità e speditezza dell’azione amministrativa e, dall’altro, del primario criterio della par condicio fra i concorrenti (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 6 marzo 2015, n. 626).

Continua a leggere

Il ritardo non imputabile all’operatore economico non è causa di esclusione dalla gara

Il ritardo non imputabile all’operatore economico non è causa di esclusione dalla gara

La sez. IV Milano, del T.A.R. Lombardia, con la sentenza 5 dicembre 2018, n. 2737, stabilisce che non può essere escluso un concorrente ad una procedura di gara (concessione d’uso di varie unità immobiliari), per ritardo nella consegna del plico rispetto al termine di scadenza di presentazione dell’offerta, quando la responsabilità sia imputabile alla stazione appaltante.

È noto che la concessione di beni pubblici va disposta con il preventivo esperimento di una procedura di evidenza pubblica: le concessioni demaniali, in quanto concernenti beni economicamente contendibili, devono essere affidate mediante procedura di gara, compresa le locazioni di beni, pena l’attivazione di un procedimento di autotutela e l’annullamento dell’assegnazione (Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2018, n. 3588).

È noto, altresì, che nelle gare di appalto il termine ultimo di presentazione delle offerte non è un valore in sé ma è, al contrario, funzionale e strumentale, da un lato, alla tutela delle esigenze di trasparenza, efficacia, economicità e speditezza dell’azione amministrativa e, dall’altro, del primario criterio della par condicio fra i concorrenti (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 6 marzo 2015, n. 626).

Continua a leggere

La quarta sez. Milano del T.A.R. Lombardia, con la sentenza 3 dicembre 2018, n. 2725, interviene affermando la legittimità di un’ordinanza di rimozione di un cancello di sbarramento posto su una strada (ad uso pubblico), segnando i limiti del potere comunale in materia di tutela del regolare funzionamento della viabilità quando una proprietà privata è gravata da una servitù ad uso pubblico.

Il ricorso veniva proposto da alcuni privati contro un’ordinanza del responsabile del servizio, con cui si ordina di rilasciare «un’area, delimitata da cancello in ferro, di rimuovere tale cancello e il corpo caldaia che è posto in soprassuolo nel cortile e, inoltre, si ingiunge il pagamento di somme per occupazione abusiva».

Continua a leggere

Cancello e caldaia di sbarramento su un’intersezione di uso pubblico

Cancello e caldaia di sbarramento su un’intersezione di uso pubblico

La quarta sez. Milano del T.A.R. Lombardia, con la sentenza 3 dicembre 2018, n. 2725, interviene affermando la legittimità di un’ordinanza di rimozione di un cancello di sbarramento posto su una strada (ad uso pubblico), segnando i limiti del potere comunale in materia di tutela del regolare funzionamento della viabilità quando una proprietà privata è gravata da una servitù ad uso pubblico.

Il ricorso veniva proposto da alcuni privati contro un’ordinanza del responsabile del servizio, con cui si ordina di rilasciare «un’area, delimitata da cancello in ferro, di rimuovere tale cancello e il corpo caldaia che è posto in soprassuolo nel cortile e, inoltre, si ingiunge il pagamento di somme per occupazione abusiva».

Continua a leggere

La Corte Cost., con la sentenza n. 228 del 6 dicembre 2018, stabilisce che la Regione (rectius la legge della Regione Puglia 20 dicembre 2017, n. 60, «Disposizioni in materia di clownterapia», o terapia del sorriso) non può disciplinare le attività di clown, rientrando nella competenza dello Stato (ex art. 117, terzo comma, della Costituzione), di conseguenza dichiara l’illegittimità costituzionale della relativa legge regionale.

La legge regionale promuoveva l’utilizzo della clownterapia, «quale trattamento a supporto e integrazione delle cure cliniche-terapeutiche, con particolare riferimento alle strutture sanitarie, nonché a supporto degli interventi nelle strutture socio – sanitarie e socio – assistenziali», istituendo una nuova figura professionale (ovvero, attraverso l’opera di personale medico, non medico, professionale e di volontari appositamente formati), quale quella del “clown di corsia”, non prevista dalla legislazione statale in materia, con conseguente lesione della competenza statale in materia di «professioni», in violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.

Continua a leggere

La clownterapia è una competenza statale, anche se lo Stato (legislativamente) la ignora

La clownterapia è una competenza statale, anche se lo Stato (legislativamente) la ignora

La Corte Cost., con la sentenza n. 228 del 6 dicembre 2018, stabilisce che la Regione (rectius la legge della Regione Puglia 20 dicembre 2017, n. 60, «Disposizioni in materia di clownterapia», o terapia del sorriso) non può disciplinare le attività di clown, rientrando nella competenza dello Stato (ex art. 117, terzo comma, della Costituzione), di conseguenza dichiara l’illegittimità costituzionale della relativa legge regionale.

La legge regionale promuoveva l’utilizzo della clownterapia, «quale trattamento a supporto e integrazione delle cure cliniche-terapeutiche, con particolare riferimento alle strutture sanitarie, nonché a supporto degli interventi nelle strutture socio – sanitarie e socio – assistenziali», istituendo una nuova figura professionale (ovvero, attraverso l’opera di personale medico, non medico, professionale e di volontari appositamente formati), quale quella del “clown di corsia”, non prevista dalla legislazione statale in materia, con conseguente lesione della competenza statale in materia di «professioni», in violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.

Continua a leggere

È noto che l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (c.d. TUEL) stabilisce le competenze del Consiglio comunale (e il correlato diritto di iniziativa, ex comma primo dell’art. 43), e di conseguenza l’ambito operativo dei consiglieri comunali in merito alle materie di competenza nel rispetto della distinzione (separazione) di ruoli tra organi e uffici.

La prima sez. del T.A.R. Veneto, con la sentenza n. 1078 del 26 novembre 2018, interviene per definire i limiti della competenza dei consiglieri comunali in materia di programmazione/regolamentazione delle assunzioni.

Il fatto, nella sua essenzialità, vede il ricorso promosso da alcuni consiglieri di minoranza contro gli atti giuntali di modifica del regolamento delle procedure concorsuali (diversa composizione delle commissioni selettive) e assunzionali, compresi gli avvisi di selezione per la mobilità volontaria, nonché gli atti di composizione delle commissioni concorsuali, ritenendo lese le proprie prerogative attinenti al c.d. munus non avendo interloquito, nelle determinazioni, con il Consiglio comunale.

Continua a leggere

Lesioni o diritti dei consiglieri comunali in materia assunzionale

Lesioni o diritti dei consiglieri comunali in materia assunzionale

È noto che l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (c.d. TUEL) stabilisce le competenze del Consiglio comunale (e il correlato diritto di iniziativa, ex comma primo dell’art. 43), e di conseguenza l’ambito operativo dei consiglieri comunali in merito alle materie di competenza nel rispetto della distinzione (separazione) di ruoli tra organi e uffici.

La prima sez. del T.A.R. Veneto, con la sentenza n. 1078 del 26 novembre 2018, interviene per definire i limiti della competenza dei consiglieri comunali in materia di programmazione/regolamentazione delle assunzioni.

Il fatto, nella sua essenzialità, vede il ricorso promosso da alcuni consiglieri di minoranza contro gli atti giuntali di modifica del regolamento delle procedure concorsuali (diversa composizione delle commissioni selettive) e assunzionali, compresi gli avvisi di selezione per la mobilità volontaria, nonché gli atti di composizione delle commissioni concorsuali, ritenendo lese le proprie prerogative attinenti al c.d. munus non avendo interloquito, nelle determinazioni, con il Consiglio comunale.

Continua a leggere

La concorrenza esige l’assolvimento di obblighi di pubblicità, mettendo tutti i potenziali offerenti in condizioni di parità informativa, senza discriminazioni, scegliendo il contraente con una procedura aperta: con gara.

L’assegnazione della gestione degli spazi pubblicitari con l’evidenza pubblica è legittima, e può essere validamente inserita nel regolamento che disciplina la pubblicità.

In questi termini, il TAR Bari, sez. III, con sentenza n. 1526 del 26 novembre 2018 ha dichiarato la piena legittimità di una norma regolamentare che individua l’operatore economico mediante una procedura concorsuale, ritenendo che tale “metodologia” non possa essere considerata una condizione restrittiva del mercato.

Continua a leggere

Affidamento con gara della gestione degli spazi pubblicitari

Affidamento con gara della gestione degli spazi pubblicitari

La concorrenza esige l’assolvimento di obblighi di pubblicità, mettendo tutti i potenziali offerenti in condizioni di parità informativa, senza discriminazioni, scegliendo il contraente con una procedura aperta: con gara.

L’assegnazione della gestione degli spazi pubblicitari con l’evidenza pubblica è legittima, e può essere validamente inserita nel regolamento che disciplina la pubblicità.

In questi termini, il TAR Bari, sez. III, con sentenza n. 1526 del 26 novembre 2018 ha dichiarato la piena legittimità di una norma regolamentare che individua l’operatore economico mediante una procedura concorsuale, ritenendo che tale “metodologia” non possa essere considerata una condizione restrittiva del mercato.

Continua a leggere